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L’art.11 della legge 29/01/1986, n.21 obbliga tutti i dottori commercialisti a versare alla Cassa Previdenza il contributo integrativo (oggi del 4%), calcolato sul volume di affari ai fini IVA, anche sulle parcelle non incassate, con interessi e sanzioni in caso di ritardo!
Tale norma, a parere di chi scrive, presenta aspetti di incostituzionalità nella parte in cui:
- obbliga anche i non iscritti a versare un contributo senza avere alcun ritorno;
- assoggetta a contributo l’intero volume di affari IVA, comprendendo anche le prestazioni estranee alla professione;
- assoggetta a contributo anche i compensi non riscossi
Né sembra condivisibile l’argomentazione secondo la quale il contributo grava sui clienti:
Perché si deve far pagare ai propri clienti una tassa che va ad esclusivo beneficio di terzi privati?
Inoltre, la legge 335/95 obbliga i professionisti non iscritti alla propria Cassa di Previdenza a versare annualmente alla gestione separata INPS una percentuale (oggi 15%) del reddito di lavoro autonomo, con possibilità di addebitare al cliente il 4% del compenso.
Pertanto i “Senza Cassa” debbono addebitare in fattura l’8%, divenendo così più costosi dei colleghi iscritti (che addebitano al cliente il 4%) e quindi meno concorrenziali. La normativa suesposta crea, pertanto , una situazione di disparità e disuguaglianza, per cui andrebbe invocata l’incostituzionalità dell’art.11 della legge n. 21/86.
Filippo Raffa
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