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Codice Civile: Libro IV° Tit. VIII° (Artt. 2041 - 2042)
 

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni

Titolo VIII Dell'arricchimento senza causa


 

Art. 2041. Azione generale di arricchimento. (codice civile)

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.


Art. 2042. Carattere sussidiario dell'azione. (codice civile)

L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.





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