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LEGGE 29 NOVEMBRE 1962
Art. 1
La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura ( E.N.P.A.I.A.). (1)
L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
(1) Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 30 Giugno 1994 n. 509 il Consigli di Amministrazione ha deliberato in data 23 giugno 1995 la sua trasformazione nella Fondazione denominata “ Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura”, ente senza scopo di lucro, munito di personalità giuridica di diritto privato.
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