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L’istituto del rimborso dei contributi è previsto nell’ambito dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti in caso di cancellazione dall’ente senza diritto a pensione e, nella maggior parte delle ipotesi (si vedano gli artt. 20 L. n. 6/1981 – Ingegneri e Architetti; l’art. 6 L. n. 236/90 – Geometri; l’art. 23 L. n. 414/1991 – Ragionieri; l’art. 21L. n. 24/1991 – Consulenti del lavoro; art. 23 L. n. 136/1991 – Veterinari), subordinatamente al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
La Cassa Commercialisti e la Cassa Avvocati (che, tuttavia, ha introdotto di recente, mediante regolamento, una modifica normativa che preclude la restituzione dei contributi – sulla possibile eccedenza del menzionato regolamento dai limiti della potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati si vedano, tuttavia, le sentenze nn. 22240/04 7010/2005 e 17783/05 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro) prevedono la restituzione della contribuzione soggettiva in caso di cancellazione dall’ente senza diritto a pensione a prescindere dal compimento del sessantacinquesimo anno d’età.
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