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La riforma previdenziale della CNPR
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La riforma previdenziale della CNPR
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La contribuzione soggettiva dovuta alla CNPR, in precedenza prevista in misura percentuale fissa sul reddito denunciato ai fini IRPEF, all’esito del D.I. 22 aprile 2004, sarà pagata in misura percentuale variabile tra l’8% e il 15% sul reddito IRPEF, secondo la scelta dell’iscritto (o del pensionato di invalidità) da comunicarsi in sede di invio delle comunicazioni annuali reddituali obbligatorie all’ente di previdenza.
Inoltre, la contribuzione soggettiva, nella misura percentuale prescelta, non sarà dovuta oltre un massimale annuale di reddito (Euro 82.417,00 per il 2004).
Resta l’obbligo di versare un contributo soggettivo minimo (Euro 2.500,00 per il 2004). E’ stato, invece, ampliato l’ambito dei destinatari del beneficio del contributo minimo dimezzato, beneficio oggi esteso in favore di coloro che si iscrivano alla Cassa prima del compimento del trentottesimo anno d’età e per i primi sette anni d’iscrizione.
I destinatari dell’obbligo di pagare la contribuzione soggettiva, all’esito della riforma, sono esclusivamente gli iscritti ed i pensionati d’invalidità (rimangono esclusi, oltre ai pensionati d’inabilità, tutti i pensionati di vecchiaia ed i pensionati d’anzianità che, infatti, non potranno percepire alcun supplemento di pensione).
E’ stato introdotto un contributo supplementare, inutilizzabile a fini pensionistici, pari allo 0,5% del reddito IRPEF, di importo comunque non inferiore ad un minimo annuale (per l’anno 2004 pari ad Euro 150,00) a carico di tutti gli iscritti all’ente e dei pensionati di invalidità.
Nei confronti di tutti i pensionati che abbiano maturato i propri trattamenti prima del 22 giugno 2002 è stato istituito un contributo di solidarietà in misura percentualmente crescente in proporzione agli importi delle pensioni sulle quali si applica.
Il livello percentuale della contribuzione integrativa è stato elevato dal 2 al 4%.
Sotto il profilo delle prestazioni, l’innovazione più significativa è certo stata quella relativa ai criteri di calcolo della pensione.
Le anzianità contributive maturate sino al 31.12.2003, daranno, infatti, luogo ad una rendita calcolata prendendo in considerazione, quale base pensionabile, la media degli ultimi 24 redditi dichiarati prima del 1.1.2004 (in caso di anzianità inferiore si prende a base l’anzianità effettiva; in caso di pagamento del contributo minimo si inserisce nella media un reddito professionale pari a 16 volte il contributo minimo pagato), applicando le aliquote percentuali previste (2% sino ad Euro 31.829,00; 1,30% da Euro 31.829,00 a Euro 50.027,00; 0,65% sopra gli Euro 50.027,00) ed abbattendo il risultato così ottenuto, ove inferiore, sino al limite massimo erogabile a tale titolo, stabilito in Euro 82.000,00.
E’ stata anche inserita una clausola di salvaguardia per effetto della quale, il calcolo della rendita come sopra indicato non potrà dare risultati inferiori all’80% della quota calcolata ai sensi della previgente normativa, dovendo in tal caso essere ragguagliata sino a concorrenza del relativo importo.
La quota contributiva, relativa alle anzianità maturate dal 1.1.2004 in poi, viene calcolata trasformando, mediante applicazione di uno specifico coefficiente di trasformazione, in rendita la posizione contributiva individuale, costituita essenzialmente dal complesso della contribuzione soggettiva capitalizzata di anno in anno, mediante l’applicazione di un tasso pari alla variazione media quinquennale del PIL.
Risulta modificata la disciplina dell’accesso alla pensione di vecchiaia che non decorre più dalla maturazione dei requisiti anagrafico contributivi ma dalla data di presentazione della domanda.
Sotto il profilo dei requisiti minimi necessari per la presentazione della domanda, in relazione alla pensione mista (reddituale e contributiva), si tratta degli stessi requisiti previsti dalla previgente disciplina (65 anni d’età e 30 anni di contributi o 70 anni d’età e 25 anni di contributi).
In relazione alla pensione unica contributiva, è prevista la possibilità di accedere al pensionamento a 65 anni con almeno cinque anni di contributi, a 58 anni con almeno 37 anni di contributi ovvero, a prescindere dall’età, con quaranta anni di contributi.
Ulteriore incisiva modifica è stata quella dell’eliminazione integrale dei supplementi pensionistici di vecchiaia; sia i pensionati di vecchiaia che quelli d’anzianità e d’inabilità che proseguano l’esercizio della professione saranno, per l’effetto, esclusivamente tenuti a pagare la contribuzione integrativa ed esclusivamente nella misura effettivamente risultante dal volume d’affari realizzato.
Anche la pensione d’anzianità, è stata incisivamente innovata, sia nei requisiti d’accesso, sia nelle modalità di calcolo.
Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, ne è stata prevista la compatibilità con l’esercizio di attività professionale o dipendente (con la significativa conseguenza che, ai fini dell’accesso al trattamento, non è più necessaria la cancellazione dall’Albo) ed è stato innalzato il requisito contributivo minimo richiesto (da 35 a 37 anni) con l’età anagrafica di 58 anni (ferma la possibilità di accedere al pensionamento d’anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni d’anzianità contributiva).
Sotto il profilo del calcolo, la pensione d’anzianità segue gli stessi criteri della pensione di vecchiaia ma la rendita calcolata con il sistema reddituale viene ulteriormente abbattuta secondo misure percentuali che decrescono con il crescere dell’età anagrafica di pensionamento.

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