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L’iscrizione alla Cassa Nazionale Forense è obbligatoria ed avviene su domanda o d’ufficio concorrendo i requisiti dell’iscrizione all’Albo professionale e l’esercizio continuativo della professione, secondo i criteri determinati dal Comitato dei Delegati (cfr. art. 22 della L. n. 576/80).
E’ consentita la conservazione dell’iscrizione alla Cassa Nazionale Forense, a prescindere dalla realizzazione di determinati limiti reddituali e/o di volumi d’affari, in caso di inattività derivante dall’assunzione di particolari funzioni o cariche politiche e/o istituzionali (Parlamento, Corte Costituzionale ecc. ecc.)
E’ previsto, a carico degli iscritti alla Cassa Nazionale Forense, un contributo soggettivo obbligatorio nella misura del 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al limite della prima fascia reddituale e nella misura del 3% per la quota reddituale eccedente.
E’ previsto un contributo minimo.
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