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Cassa Avvocati: Le novità regolamentari introdotte
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Cassa Avvocati: Le novità regolamentari introdotte
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La contribuzione soggettiva oggetto di restituzione era integralmente quella prevista dall’art. 10 della L. n. 576/1980 e, pertanto, sia quella pagata, nella misura percentuale del 10% sul primo scaglione di reddito, sia quella pagata, nella misura percentuale del 3% sul secondo scaglione.
L’art. 4 del Regolamento generale ha, invece, disposto che i contributi versati legittimamente alla Cassa Avvocati non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa e restano sempre acquisiti alla Cassa relativamente ad anzianità assicurative inferiori ai cinque anni.
Il citato articolo dispone, altresì, che l’avvocato che cessi dall’iscrizione senza aver maturato il diritto a pensione e che possa vantare un’anzianità compresa tra i 5 e i 30 anni, potrà, al compimento del 65° anno, chiedere la liquidazione di una pensione con il sistema contributivo di cui alla L. n. 335/95, calcolata, peraltro, esclusivamente con riferimento ai contributi pagati sulla prima fascia di reddito e nella misura percentuale del 10%.
Con lo stesso criterio di calcolo, il pensionato che abbia optato, ai sensi del citato art. 4, per l’erogazione della pensione base contributiva, potrà, proseguendo l’attività professionale, conseguire un supplemento pensionistico biennale e uno triennale da calcolarsi, analogamente, con il sistema contributivo.
Esclusivamente con riferimento ai contributi pagati sulla prima fascia di reddito e nella misura percentuale del 10% potranno chiedere il rimborso della contribuzione versata dall’iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, gli eredi non aventi titolo alla pensione indiretta e soltanto a condizione che il de cuius potesse vantare 5 anni d’anzianità assicurativa.
L’apparato sanzionatorio, precedentemente disciplinato dagi artt. 17 e 18 della l. n. 576/1980, come modificati dagli artt. 9 e 10 della L. n. 141/1992, trova ora la Sua fonte normativa negli artt. 5-8 bis del Regolamento per la disciplina delle sanzioni.
Analogamente a quanto precedentemente previsto dalla Legge, sono punite la tardiva, omessa ed infedele comunicazione dei dati relativi ai redditi professionali ed ai volumi d’affari prodotti (cfr. art. 5 del Regolamento).
Per tali fattispecie, è stata modificata la base di calcolo della sanzione che è l’ammontare del contributo minimo integrativo previsto nell’anno.
Nel caso in cui la comunicazione tardiva venga inviata entro il termine di 30 gg. dalla scadenza, l’ammontare della sanzione è pari al 25% del contributo integrativo minimo, nel caso in cui venga inviata entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui la dichiarazione doveva essere inviata, la sanzione è pari al 50% del contributo integrativo minimo.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle eccedenze contributive rispetto ai minimi dovuti nell’anno, si applica la sanzione pari al 30% dei contributi non versati.
Tale sanzione è ridotta al 5% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine, al 10% se il pagamento avviene tra il trentunesimo ed il centocinquantesimo giorno dalla scadenza del termine, al 15% se il pagamento avviene successivamente ma prima dell’accertamento da parte della Cassa.
La sanzione è analogamente ridotta al 15% se risulta che, relativamente all’anno oggetto di verifica, siano stati eseguiti versamenti anche parziali (cfr. artt. 6 e 7 del regolamento sulle sanzioni).
E’ stata introdotta la fattispecie dell’omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco (cfr. art. 8 del regolamento sulle sanzioni).
In tale ipotesi la sanzione è pari al 100% del maggiore contributo dovuto.
La sanzione è ridotta al 40% nel caso di adesione all’accertamento della Cassa e al 20% in caso di ravvedimento operoso.
E’ prevista la sanzione pari al 100% dei maggiori contributi pagati nel caso in cui, a seguito dei controlli incrociati, risulti che la dichiarazione inviata alla Cassa contenga dati di valore superiore a quelli risultanti dalla dichiarazione fiscale.
Sulla quota dei contributi non pagati tempestivamente sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora (cfr. artt. 8 e 8- bis del regolamento sulle sanzioni).
Con riferimento ai criteri per la determinazione delle pensioni dal liquidarsi con il sistema di calcolo reddituale, il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile è stato incrementato ed ha raggiunto, a decorrere dal 1.1.2002 il numero dei migliori 20 redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per coloro che, alla data del 1.1.2002 avessero già maturato un’anzianità contributiva decennale e 45 anni d’età, la pensione sarà composta di due quote: la prima, relativa all’anzianità maturata sino al 31.12.2001 calcolata prendendo come base pensionabile i migliori dieci redditi sugli ultimi quindici, la seconda, relativa all’anzianità successiva calcolata prendendo, come base pensionabile, i migliori venti redditi sugli ultimi venticinque.





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