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L'art. 172 del D.Lgs. n. 209/2005 disciplina le modalità di disdetta dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Viene, così, previsto che la disdetta dell'assicurazione possa essere inviata sino a quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza stessa.
L'art. 172, sotto il profilo formale, stabilisce che la disdetta dell'assicurazione possa essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata.
Viene, infine, previsto che, in caso di modificazioni peggiorative delle condizioni tariffarie, la disdetta dell'assicurazione possa essere inviata entro il giorno di scadenza del contratto.
La disciplina della disdetta dell'assicurazione di cui all'art. 172 è derogabile solo in senso più favorevole al contraente.
Nel presente articolo, oltre a riportare integralmente il testo dell'art. 172 del D.Lgs. n. 209/2005, abbiamo inserito un fac simile di lettera di disdetta dell'assicurazione e una breve panoramica sui casi giurisprudenziali in materia.
Disdetta assicurazione: il testo dell'art. 172. D.lgs. n. 209/2005
In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.
UNO SGUARDO ALLA GIURISPRUDENZA
Disdetta assicurazione: è clausola abusiva della polizza un termine di disdetta troppo lungo
Nel contratto di assicurazione contro i danni devono considerarsi abusive, ai sensi degli art. 1469 bis e ss. c.c., le clausole che: a) prevedono la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro, anche se analoga facoltà è concessa all'assicurato; b) stabiliscono un termine pari o superiore a 60 giorni prima della scadenza del contratto per l'utile disdetta; c) prevedono arbitrati obbligatori, anche se irrituali, o perizie contrattuali; d) derogano al foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato; e) nella polizza assistenza giudiziaria, limitano la garanzia alle controversie causate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia, e denunciate entro dodici mesi dalla cessazione del contratto; f) consentono all'assicuratore, nel caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, di pagare solo la propria quota proporzionale; g) vietano all'assicurato di transigere la lite col danneggiante senza il consenso dell'assicuratore; h) obbligano l'assicurato al pagamento di un premio maggiore nel caso di aggravamenti del rischio, anche se non dipesi da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso.
Corte appello Roma, 07 maggio 2002
Disdetta assicurazione: è clausola abusiva della polizza un termine di disdetta troppo lungo
Deve essere inibita l'utilizzazione delle clausole, contenute in condizioni generali di contratti di assicurazione ovvero predisposte da un'associazione di imprese del settore ai fini dell'inclusione in detti contratti, con le quali: a) si prevede la possibilità del recesso dopo ogni sinistro, anche in favore di entrambe le parti, con la mera restituzione all'assicurato delle quote di premio per il periodo non più coperto dall'assicurazione; b) si prevede la proroga tacita del rapporto, se la disdetta non è stata comunicata almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto; c) si demanda, in caso di contrasto tra le parti, la liquidazione del danno ad un collegio peritale, ponendo una parte dei costi della procedura a carico dell'assicurato; d) si prevede che, in caso di controversia, il foro competente sia, a scelta dell'attore, quello del luogo di residenza del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza; e) si limita, nell'assicurazione tutela giudiziaria, l'operatività della garanzia prestata alle controversie denunciate entro dodici mesi dalla cessazione del contratto; f) si prevede che, in caso di pluralità di assicurazioni per lo stesso rischio ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, l'assicuratore paghi soltanto la sua quota proporzionale; g) si obbliga l'assicurato a non transigere o riconoscere la propria responsabilità senza il consenso dell'assicuratore; h) si prevede, nell'assicurazione tutela giudiziaria, il ricorso all'arbitrato obbligatorio in caso di disaccordo tra le parti circa l'esito favorevole del giudizio; i) si attribuisce all'assicuratore, in caso di omessa comunicazione di circostanze aggravanti il rischio ovvero di inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Corte appello Roma, 07 maggio 2002
Disdetta assicurazione: è clausola abusiva della polizza un termine di disdetta troppo lungo
Nel contratto di assicurazione contro i danni devono considerarsi abusive, ai sensi degli art. 1469 bis e seguenti c.c., le clausole che: (a) prevedono la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro, anche se analoga facoltà è concessa all'assicurato; (b) stabiliscono un termine pari o superiore a 60 giorni prima della scadenza del contratto per l'utile disdetta; (c) prevedono arbitrati obbligatori, anche se irrituali; (d) derogano al foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato; (e) limitano la garanzia ai fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e che siano denunciati entro dodici mesi dalla cessazione del contratto; (f) consentono all'assicuratore, nel caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, di pagare solo la propria quota proporzionale; (g) vietano all'assicurato di transigere la lite col danneggiante senza il consenso dell'assicuratore; (h) obbligano l'assicurato al pagamento di un premio maggiore nel caso di aggravamenti del rischio, anche se non dipesi da dolo o colpa grave dell'assicurato stesso.
Disdetta assicurazione: obbligo di motivazione da parte dell'assicurazione
La compagnia assicurativa deve comunicare all'assicurato la motivazione della disdetta della polizza e le variazioni del premio. Nel caso in cui la disdetta sia illegittima, la compagnia è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di circolare liberamente con la propria auto, che deve ritenersi una delle estrinsecazioni del diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato, garantito ad ogni cittadino dall'art. 16 cost., e che nel caso in esame può essere esercitato soltanto previa stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni ai terzi ex l. n. 990 del 1969.
Giudice di pace Napoli, 06 aprile 2002
Disdetta assicurazione: la pretesa di rinnovo da parte del contraente
In materia di assicurazione della responsabilità civile, il contraente, al quale sia stata notificata La disdetta dalla polizza per la successiva scadenza contrattuale, può pretendere di rinnovare il contratto con la stessa compagnia e, in caso di rifiuto, chiedere il risarcimento dei danni.
Giudice di pace Napoli, 06 aprile 2002
Disdetta assicurazione: per comportamento concludente (senza lettera scritta)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento dell'avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto, onde evitarne la proroga tacita di cui all'art. 1899, comma 2, c.c., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all'esistenza di tempestive ed inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto per "facta concludentia", non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta "ad probationem" (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta "ad substantiam"), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l'esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l'efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell'idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Cassazione civile , sez. III, 29 maggio 2001 , n. 7278
Disdetta assicurazione: valida se inviata all'agente
È conforme ad equità, e non viola i principi regolatori della materia, la decisione con la quale il giudice conciliatore ritiene produttiva di effetti la disdetta di un contratto di assicurazione inviata all'agente privo di potere rappresentativo, quando l'assicurato dimostri che, in precedenza, tutte le comunicazioni relative al contratto erano state inviate al medesimo agente.
Cassazione civile , sez. III, 11 gennaio 2001 , n. 322
Disdetta assicurazione: è clausola abusiva della polizza un termine di disdetta troppo lungo
Nel contratto di assicurazione contro i danni devono considerarsi abusive, ai sensi degli artt. 1469 bis ss. c.c., le clausole che: (a) prevedono la facoltà di recesso dell'assicuratore dopo ogni sinistro, anche se analoga facoltà è concessa all'assicurato; (b) stabiliscono un termine pari o superiore a 60 giorni prima della scadenza del contratto per l'utile disdetta; (c) addossano, in caso di lite giudiziaria, all'assicurato l'onere di provare di avere agito senza dolo o colpa grave; (d) prevedono arbitrati obbligatori, i cui costi siano addossati in tutto od in parte all'assicurato; (e) derogano al foro del luogo di residenza o domicilio dell'assicurato; (h) vietano all'assicurato di transigere la lite col danneggiante senza il consenso dell'assicuratore; (i) consentono all'assicuratore, nel caso di esistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, ed ove la somma degli indennizzi spettanti in base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, di pagare solo la propria quota proporzionale.
Tribunale Roma, 05 ottobre 2000
Disdetta assicurazione: non necessaria la raccomandata
È valida la disdetta consegnata nei termini all'assicuratore e da questi controfirmata nonostante non sia stata adottata la prescritta modalità di inoltro a mezzo lettera raccomandata (nella specie, il giudicante ha considerato decisiva la circostanza dell'avvenuta conoscenza per tempo della disdetta da parte dell'assicuratore).
Pretura Bologna, 18 gennaio 1994
Disdetta assicurazione: conta la data di invio
La clausola di polizza assicurativa, predisposta dall'assicuratore su modulo o formulario, relativa al termine in cui l'assicurato deve dare disdetta per evitare la rinnovazione del rapporto alla scadenza del suo termine di durata, facendo carico all'assicurato di dare disdetta con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, va interpretata in base ai criteri posti dagli art. 1366 e 1370 c.c., con la conseguenza che la disdetta medesima, inviata con lettera raccomandata prima dei tre mesi, non può ritenersi tardiva, per il solo fatto che sia pervenuta all'assicuratore in data successiva, ma pur sempre anteriore alla scadenza del contratto.
Cassazione civile , sez. I, 05 giugno 1985 , n. 3353
disdetta assicurazione: un modello
Spett/le
(nome ed indirizzo della compagnia)
Raccomandata R. R. o telefax da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza
Oggetto: Disdetta assicurazione polizza nr. ..... - intestata a ...... - auto targata .....
Con la presente, il sottoscritto inoltra disdetta del contratto di assicurazione indicato in oggetto, che pertanto cesserà alla scadenza del ..... (data di scadenza della polizza).
Vi invito a mettere a mia disposizione il relativo attestato di rischio nei termini di legge
Distinti saluti.
Data
Firma dell’assicurato
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