Contratto Colf - scheda

 


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE 

D e D super

Collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

C e C super

Collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

B e B super

Collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

A e A super

Assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

 
 
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE 
 

Retribuzione mensile

Divisore giornaliero: 26

Retribuzione globale di fatto s'intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate al ccnl , incluse le indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

Assistenza notturna: il trattamento compete al personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna a soggetti autosufficienti (livello BS), interamente ricomprese tra le ore 20 e le 8.00 e al personale con qualifica di assistente a persone non autosufficienti (livelli CS e DS), adibito a discontinue prestazioni assistenziali notturne in orario compreso tra le 20 e le 8.

Presenza notturna: il trattamento compete al personale assunto per garantire esclusivamente la presenza notturna, interamente ricompresa tra le 21 e le 8

Variazione dei minimi retributivi: i minimi di retribuzione sono adeguati annualmente da un'apposita Commissione paritetica nazionale, in funzione degli incrementi del costo della vita rilevati dall'ISTAT e le variazioni decorrono dal 1º gennaio di ogni anno.

Tabelle retributive

VALORI DECORRENTI DAL 1.10.2020

Liv.

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

LAVORATORI CONVIVENTI art. 14, c. 1, lettera a)

LAVORATORI di cui art. 14, c. 2

LAVORATORI NON CONVIVENTI art. 14, c. 1, lettera b)

ASSISTENZA NOTTURNA art. 10

PRESENZA NOTTURNA art. 11

valori mensili

indennità di funzione

valori mensili

valori orari

valori mensili

valori mensili

       

AUTOSUFF.

NON

AUTOSUFF.

 

A

636,71

   

4,62

     

AS

752,48

   

5,45

     

B

810,36

 

578,83

5,78

     

BS

868,24

 

607,78

6,13

998,47

   

C

926,14

 

671,43

6,48

     

cs

984,01

   

6,83

 

1131,60

 

D

1157,65

171,18

 

7,88

     

DS

1215,53

171,18

 

8,22

 

1397,89

 

liv. unico

           

668,54

VALORI DECORRENTI DAL 1.1.2021 (saranno oggetto di rivalutazione nel mese di gennaio 2021)

Liv.

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

LAVORATORI CONVIVENTI art. 14, c. 1, lettera a)

LAVORATORI di cui art. 14, c. 2

LAVORATORI NON CONVIVENTI art. 14, c. 1, lettera b)

ASSISTENZA NOTTURNA art. 10

PRESENZA NOTTURNA art. 11

valori mensili

indennità di funzione

valori mensili

valori orari

valori mensili

valori mensili

       

AUTOSUFF.

NON

AUTOSUFF.

 

A

645,50

   

4,69

     

AS

762,88

   

5,53

     

B

821,56

 

586,83

5,86

     

BS

880,24

 

616,18

6,22

1012,27

   

C

938,94

 

680,71

6,57

     

cs

997,61

   

6,93

 

1147,24

 

D

1173,65

173,55

 

7,99

     

DS

1232,33

173,55

 

8,33

 

1417,21

 

liv. unico

           

677,78

Scatti di anzianità

Maturazione: 7 scatti biennali.

Importi: 4% della retribuzione minima contrattuale

Indennità

Indennità per baby sitter (liv. BS): indennità mensile di € 115,76 fino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito. , € 81,10 in caso di assunzione con orario fino a 30 ore.

Indennità per assistenza di più persone non autosufficienti (liv. CS o DS): indennità mensile di € 100.

Indennità per lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766/2019 in corso di validità: liv. B indennità mensile di € 8; livv. BS, CS,indennità mensile di € 10 euro (per i lavoratori conviventi inquadrati nel liv. DS tale indennità è assorbita da quella di funzione). Questa indennità è dovuta a decorre dal 1° ottobre 2021 e viene corrisposta fino allo scadere della validità della certificazione.

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

Deve essere corrisposta nel mese di dicembre.

Matura per dodicesimi; per coloro le cui prestazioni non raggiungano 1 anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Quattordicesima mensilità

Non prevista

 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Prova

- lavoratori conviventi: 30 giorni di effettivo lavoro

- lavoratori non conviventi: livv. D-DS, 30 giorni di effettivo lavoro; altri livelli, 8 giorni di effettivo lavoro.

Orario di lavoro

Orario settimanale

- lavoratori conviventi: l'orario non può superare le 10 ore giornaliere, non consecutive, e le 54 settimanali; per i lavoratori inquadrati nei livelli C, BS e B e gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici, assunti in regime di convivenza, l'orario settimanale è pari a 30 ore articolato in una delle seguenti tipologie: a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

- lavoratori non conviventi: l'orario è fissato in un massimo di 8 ore giornaliere, non consecutive, e 40 settimanali. La distribuzione dell'orario settimanale avviene su 5 oppure su 6 giorni.

Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio, non retribuito e non inferiore alle 2 ore, da godere normalmente nelle ore pomeridiane. È consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di due ore giornaliere.

Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto o un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla consumazione del pasto non è computato nell'orario di lavoro.

Il riposo settimanale, per i conviventi, è di 36 ore, di cui 24 devono coincidere con la domenica mentre le altre 12 possono essere godute in un altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In questa giornata il lavoratore presterà attività per un numero di ore non superiore alla metà del normale orario giornaliero. Eventuali prestazioni effettuate nei giorni di riposo sono compensate con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l..

Il riposo settimanale per i non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono. In caso di coincidenza di una festività con la domenica al lavoratore spetta un riposo compensativo in altra giornata ovvero un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione (1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, comprensiva, per chi ne usufruisce, dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio)

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

Straordinario:

 

- dalle ore 6.00 alle 22.00

25%

- dalle ore 22.00 alle 6.00

50%

- di domenica o nelle festività

60%

Notturno

20%

Festivo

60%(*)

(*) La maggiorazione non è cumulabile con quelle stabilite per il lavoro notturno e straordinario.

È straordinario il lavoro che eccede la durata giornaliera o settimanale massima stabilita dal c.c.n.l., salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

Le ore prestate dal personale non convivente oltre le 40 e fino alle 44 ore settimanali comprese nella fascia oraria tra le 6.00 e le 22.00 sono retribuite con una maggiorazione del 10%.

Le ore di lavoro eventualmente prestate nelle 12 ore di riposo settimanale non domenicale sono retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%. A fronte di prestazioni, per esigenze imprevedibili, durante il riposo settimanale, viene attribuito al lavoratore la maggiorazione indicata in tabella per le ore prestate ed un corrispondente riposo compensativo nel corso della giornata successiva

È notturno il lavoro prestato dalle 22 alle 6.00.

Non si considera notturno il lavoro prestato nelle ipotesi di prestazioni assistenzialidiscontinue e prestazioni esclusivamente d'attesa.

Ferie e permessi annui

Ferie

26 giorni lavorativi, indipendentemente dall'orario di lavoro.

Per ciascun giorno di ferie spetta 1/26 della retribuzione mensile; se il lavoratore usufruisce del vitto e dell'alloggio, ha diritto, durante le ferie, alla relativa indennità sostitutiva.

Festività soppresse

Per espressa dichiarazione contrattuale, le giornate non più festive ai sensi del combinato disposto della L. 54/1977 e del D.P.R. 792/85 sono compensate mediante il riconoscimento del godimento dell'intera giornata nelle festività nazionali e infrasettimanali.

Assenze

Malattia

Comporto: per anzianità di servizio fino a 6 mesi: 10 giorni; per anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni: 45 giorni; oltre 2 anni, 180 giorni. Periodi aumentati del 50% in caso di malattia oncologica.

I giorni si intendono di calendario e i periodi indicati si calcolano nell'anno solare (365 giorni decorrenti dall'evento).

 

L'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo se il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Infortunio sul lavoro

Comporto: come la malattia

Trattamento economico: il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza.

L'erogazione dell'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo se il lavoratore infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Maternità

Non sono previsti a carico del datore di lavoro oneri ulteriori a quelli già previsti dalla legge.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario (al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.)

Permessi retribuiti

- Per visite mediche e pratiche amministrative (rinnovo permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare) coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro: lavoratori conviventi con orario fino a 54 h settimanali, 16 ore annue; lavoratori conviventi con orario fino a 30 h settimanali e non conviventi, 12 ore annue (ridotte in proporzione per orari inferiori);

- per lutto familiare (conviventi e parenti fino al 2° grado): 3 giorni lavorativi;

- nascita di un figlio (padri lavoratori): permessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Permessi per la formazione

I lavoratori, con anzianità di servizio di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Il monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno.

Per la frequenza di corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale il monte-ore annuo ammonta a 64 ore.

Lavoro a tempo parziale

Non disciplinato

Contratto a tempo determinato

Durata

La durata complessiva del rapporto non può eccedere 24 mesi (proroghe comprese).

Casi di ammissibilità

A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ipotesi:

- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;

- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;

- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;

- per sostituire lavoratori in ferie;

- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Apprendistato professionalizzante

Non disciplinato

Lavoro a domicilio

Non disciplinato

Somministrazione di lavoro

E' consentita nelle ipotesi previste per il lavoro termine.

Lavoro stagionale

Non disciplinato

Lavoro intermittente

Non disciplinato

Telelavoro

Non disciplinato

Lavoro ripartito

I due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonchè di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti a uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che l'altro lavoratore si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente.

Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti comporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.

Estinzione del rapporto

Preavviso

Per i lavoratori con prestazioni oltre 24 ore settimanali, in caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.

I termini di preavviso sono raddoppiati nel caso in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo di maternità.

I lavoratori che usufruiscono di alloggio indipendente, sono tenuti a riconsegnarlo allo scadere del preavviso.

Trattamento di fine rapporto

Il ccnl richiama la disciplina legale in materia. 

  

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