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Riliquidazione delle pensioni di Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati |
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Le recenti riforme previdenziali deliberate da ragionieri e commercialisti sono, come era prevedibile, attualmente oggetto di un fitto contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale vertente sulla legittimità delle singole disposizioni delle riforme impugnate sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 e, in particolare, sotto il profilo del mancato rispetto del vincolo del pro rata.
Tra i provvedimenti più incisivi delle riforme, sotto il profilo finanziario, vi è stato il consistente innalzamento degli anni reddituali da porre all'interno della base pensionabile relativa alla quota reddituale della pensione. Tali provvedimenti hanno prodotto un considerevole abbattimento dell'importo delle pensioni via via maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle riforme ma sono stati e sono tutt'ora oggetto, come prevedibile, di un altrettanto considerevole contenzioso in considerazione dell'evidente violazione del principio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95. Tale disposizione, nel testo anteriore a quello modificato dall'art. 1 comma 763 della Finanziaria 2007, prevedeva che gli enti dei liberi professionisti potessero adottare provvedimenti di variazione dei criteri di determinazione delle pensioni con il rispetto del pro rata con riferimento alle anzianità maturate sino all'entrata in vigore dei provvedimenti stessi. In tale prospettiva l'interpretazione lineare della norma implica che l'innalzamento del numero di redditi da inserire nella base pensionabile può avere effetto solo sulle anzianità maturate successivamente all'entrata in vigore delle riforme e non su quelle maturate in precedenza.
In tal senso, tutte le pensioni maturate da Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati successivamente all'entrata in vigore delle Riforme potrebbero dover essere riliquidate ove si consolidasse l'orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito che ha ritenuto e tutt'ora ritiene che i regolamenti delle Casse di Previdenza che non rispettino i limiti posti dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95 debbano essere disapplicati con la conseguente applicazione delle previgenti disposizioni di di legge.
In tale prospettiva, le quote reddituali delle pensioni maturate da Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati successivamente all'entrata in vigore delle Riforme, dovrebbero essere calcolate, nel rispetto del pro rata, prendendo in considerazione, nella base pensionabile, gli ultimi quindici redditi a decorrere dall'anno del pensionamento.
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