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In considerazione della particolare rilevanza della questione, abbiamo, di seguito, riportato, per esteso, la sentenza di Cass. Civ. Sez. Un. n. 6900/2003. La sentenza affronta la tematica del termine di 5 giorni di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 per l'irrogazione delle sanzioni più gravi del rimprovero verbale. In particolare Cass. Civ. n. 6900/2003 risolve il problema se il suddetto termine debba intendersi come necessario spazio di riflessione tra la data della contestazione dell'addebito e la data della concreta irrogazione della sanzione o come un termine concesso al lavoratore per difendersi. Nel primo caso, infatti, il datore dovrà sempre rispettare il termine di cinque giorni prima dell'irrogazione della sanzione, nel secondo, sarà onerato a tale rispetto solo laddove il lavoratore non abbia esercitato il suo diritto di difesa mentre, in caso di positivo esercizio di tale diritto, potrà, ove non ritenga valide le ragioni addotte dal lavoratore, procedere con l'irrogazione della sanzione anche prima del decorso del termine di cinque giorni.
Cassazione civile , sez. un., 07 maggio 2003 , n. 6900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Primo Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Presidente di sezione -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TORRI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PICCARRETA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO RETTORE, ROSARIO ZAPPIA, giusta delega a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
FUREGON ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LANDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21-01 del Tribunale di VICENZA, depositata il 05-04-01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27-03-03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Aldo PICCARRETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rinvio per il resto a sezione semplice.
Fatto
Con ricorso al Pretore di Vicenza Adriano Furegon esponeva di aver lavorato alle dipendenze della S.p.a. Torri, che in data 8 giugno 1998 gli aveva contestato un addebito disciplinare; di aver presentato le proprie giustificazioni con comunicazione del giorno successivo, e di essere stato licenziato con provvedimento comunicato il 10 giugno 1998. Deduceva quindi l'invalidità del licenziamento sotto vari profili, tra cui la violazione dell'art. 7 quinto comma legge n. 300-1970, perché il licenziamento era stato disposto prima del decorso del termine di cinque giorni dalla data di contestazione degli addebiti.
Il Pretore adito rigettava la domanda e il Tribunale di Vicenza con la sentenza oggi denunciata riformava la decisione dichiarando l'illegittimità del licenziamento del Furegon e condannando la società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, liquidato in cinque mensilità di retribuzione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Il Tribunale rilevava la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 7 5 co. legge n. 300-1970, in cui ravvisava la previsione di un termine dilatorio tassativo, diretto non solo a consentire al lavoratore incolpato di fornire le proprie difese, ma anche ad offrire al datore di lavoro la possibilità di un'attenta meditazione prima dell'irrogazione della sanzione.
Avverso questa sentenza la S.p.a. Torri propone ricorso per cassazione con due motivi, al quale Adriano Furegon resiste con controricorso.
L'esame del ricorso è stato affidato a queste Sezioni Unite per la composizione di un contrasto di giurisprudenza sulla interpretazione della disposizione citata.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 7, 5 comma della legge n. 300-1970, degli artt. 1322 e 2106 del codice civile e dell'art. 23 del CCNL dell'industria metalmeccanica privata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., critica la statuizione relativa all'illegittimità del licenziamento intimato dopo la presentazione delle giustificazioni del lavoratore in ordine all'addebito disciplinare contestazione, ma prima della scadenza del termine di cinque giorni stabilito dalla citata disposizione dell'art. 7 quinto comma legge 20 maggio 1970 n. 300.
Si sostiene che tale disposizione ha esclusivamente la finalità di rendere impossibile l'estromissione dal luogo di lavoro prima che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa; il valore che si intende tutelare non è l'esistenza di un intervallo di tempo tra contestazione e irrogazione, ma di un tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le giustificazioni, dopo le quali non sussiste un concreto e reale interesse del lavoratore alla residua frazione del suddetto termine.
2. Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione con riguardo alla statuizione di condanna della società datrice di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegra; si rileva che il giudice dell'appello ha accertato che il sig.
Furegon aveva trovato un'altra occupazione dopo tre mesi dal licenziamento, ed ha conseguentemente determinato il risarcimento del danno ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 nella misura minima di cinque mensilità. Pertanto, il versamento dei suddetti contributi doveva essere limitato ai tre mesi di disoccupazione o al massimo alle cinque mensilità di licenziamento, risultando altrimenti un beneficio del lavoratore derivante da una doppia contribuzione per il periodo successivo al reperimento della nuova occupazione.
3.1. In relazione al primo motivo, va preliminarmente esaminata l'eccezione del controricorrente, che rileva come la decisione impugnata si fondi anche sull'interpretazione della clausola contenuta nell'art. 23 del C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica privata, che vieta l'applicazione della sanzione prima della scadenza del termine di cinque giorni dalla contestazione degli addebiti. La sentenza del Tribunale ha dunque assegnato a tale previsione contrattuale una valenza precettiva idonea comunque a condurre all'affermazione di illegittimità del recesso, ed ha così enunciato una ragione autonoma sufficiente per sorreggere la decisione, indipendentemente dall'applicazione della disciplina legale. Si sostiene quindi che il ricorso è inammissibile, perché tale autonoma ratio decidendi non costituisce oggetto di specifica censura.
3.2. L'eccezione è infondata. La sentenza impugnata ha richiamato la disciplina collettiva al solo fine di trarne conferme della soluzione interpretativa adottata per quanto riguarda la disciplina legale del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari; nella motivazione si afferma, infatti (dopo aver osservato che la richiamata clausola contrattuale "depone nello stesso senso" della funzione attribuita al termine legale) l'illegittimità del licenziamento intimato al Furegon "siccome intimato in dispregio del termine tassativo ed inderogabile fissato dall'art. 7 comma 5 legge n. 300-70".
La statuizione si fonda quindi sulla violazione della disciplina di legge, oggetto del motivo di ricorso.
4.1. Con tale censura si pone a questa Corte la questione della interpretazione del quinto comma dell'art. 7 legge 20 maggio n. 300, con cui si stabilisce che "in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa". In proposito, si sono registrati per molto tempo orientamenti contrastanti della giurisprudenza della S.C. sulla possibilità di applicazione della sanzione anche prima dello spirare del termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, affermata da diverse decisioni secondo cui con la compiuta presentazione delle giustificazioni lo scopo della assegnazione del termine è stato pienamente realizzato, in assenza di un concreto interesse del lavoratore al decorso della residua frazione di tempo (v. Cass. 4 maggio 1977 n. 1694, 26 ottobre 1982 n. 5618, 21 giugno 1988 n. 4240), ed esclusa invece da altri precedenti che ravvisano nella norma la fissazione di un termine dilatorio, previsto per assicurare uno spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione, che indipendentemente dal comportamento del lavoratore permetta di adottare, nell'interesse dello stesso inquisito, una meditata sanzione (v. Cass. 25 luglio 1990 n. 7520, 24 aprile 1991 n. 4484, 21 luglio 1992 n. 8773, 27 gennaio 1993 n. 1000).
4.2. Il contrasto è stato composto da queste Sezioni Unite con la sentenza 26 aprile 1994 n. 3965, (nello stesso senso, anche la sentenza 18 maggio 1994 n. 4845) che ha affermato il principio secondo cui il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della l. 20 maggio 1970, n. 300, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, in quanto tende ad impedire, in quest'ultimo caso, che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta qualora il datore di lavoro ritenga di doversi in tal senso determinare, all'immediata irrogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine.
Con questa decisione si è rilevato che il termine in questione non rientra propriamente nella categoria dei termini ne ante quem, ma in quella dei termini post quem, rivolta cioè non ad impedire che un determinato atto sia compiuto prima del decorso di un dato tempo, ma ad impedire che ciò avvenga senza che una determinata attività sia stata possibile, e, pertanto, soltanto al compimento della stessa.
Ciò si desume dalla ratio della disposizione, che è rivolta ad impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l'incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione: Il valore che si intende tutelare non è l'esistenza, in sè e per sè, di un intervallo di tempo tra contestazione ed irrogazione, ma di un tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese.
Non appare decisiva la formulazione letterale della norma ("non possono essere applicati prima che siano trascorsi"), poiché questa deve essere posta in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 ("senza averlo sentito a sua difesa"), talché dal coordinamento tra le due disposizioni discende che l'interesse preminente è appunto quello di consentire al lavoratore di approntare le sue difese; d'altra parte l'esigenza di una "meditazione" da parte del datore di lavoro prima di applicare la sanzione espulsiva, ancorché ispirata a nobili intenti di approfondimento e di evitare reazioni impulsive ed inconsulte, oltre a non trovare nessun riferimento testuale nella disciplina, o, almeno, nei lavori preparatori, appare contraddetta dal rilievo incontestabile che allorché le difese siano state presentate nell'ultimo giorno, allo spirare del termine, nessuna illegittimità potrebbe profilarsi alla sanzione che fosse applicata immediatamente dopo, senza il ben che minimo intervallo di tempo.
Si deve ritenere quindi che il termine abbia esaurito la sua funzione ed il suo scopo di consentire la difesa del lavoratore, quando questi, nel proporre le proprie giustificazioni, non abbia manifestato alcuna esplicita riserva di produrre altra documentazione, o ulteriore motivazione.
4.3. Tale soluzione interpretativa, seguita da successive decisioni della Sezione Lavoro (Cass. 6 giugno 1997 n. 5057, 28 settembre 1996 n. 8571, 15 settembre 1997 n. 9173; v. anche Cass. 23 marzo 2002 n. 4187, in tema di richiesta di audizione orale del lavoratore incolpato) non è stata condivisa da altre pronunce della stessa Sezione (Cass. 22 aprile 1997 n. 3498, 7 settembre 2000 n. 11806, 25 luglio 2002 n. 10972).
Queste sentenze traggono argomento dal raffronto tra la disposizione del citato quinto comma dell'art. 7 legge n. 300-1970 e la previsione del precedente secondo comma dello stesso articolo (in base al quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a difesa), per affermare che, se il legislatore ha previsto solo per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale la necessità del decorso del termine di cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, è evidente che esso opera a favore del lavoratore e non solo per dare a costui il tempo di raccogliere prove, ma anche per assicurare uno spazio temporale fra contestazione ed irrogazione della sanzione, che indipendentemente dal comportamento del lavoratore faccia decantare i fatti e permetta. di adottare, nell'interesse dello stesso incolpato, una meditata sanzione.
5. La Corte ritiene di dover confermare l'indirizzo già espresso da queste Sezioni Unite nel 1994, rilevando che il dissenso si fonda sulle stesse argomentazioni già disattese con le citate pronunce e non propone altre ragioni a sostegno della diversa opzione prospettata.
Si deve infatti escludere, in assenza di qualsiasi dato testuale, che la previsione di uno spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione sia stata ispirata, oltre che dalla finalità di garantire al lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni, anche dall'intento di consentire al datore di lavoro un'effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento. In particolare, sul piano testuale, la funzione del termine non può essere desunta dalle parole "in ogni caso" con cui si apre il testo del quinto comma dell'art. 7, senza alcuna relazione diretta con le previsioni del precedente quarto comma:
L'esigenza di una pausa di riflessione o "raffreddamento" (per evitare l'irrogazione affrettata o impulsiva di provvedimenti disciplinari) può essere prospettata solo con riguardo alla valutazione da parte del datore di lavoro della fondatezza dell'addebito, sulla base delle giustificazioni fornite dal dipendente, e dunque appare logicamente riferibile alla fase successiva alla comunicazione di tali difese: la ricostruzione così proposta risulta peraltro contraddetta dalla formulazione della norma, che non assegna alcun rilievo a questo intervallo di tempo e fa decorrere il termine non dalla presentazione delle difese ma dalla contestazione dell'addebito.
Risulta così insuperabile l'argomento logico tratto dal rilievo, svolto da Cass. Sez. Un. n. 3965 cit., secondo cui la presentazione delle difese nell'ultimo giorno, allo spirare del termine dopo la contestazione, consente comunque l'immediata irrogazione successiva della sanzione senza alcuna apprezzabile pausa per la valutazione delle giustificazioni.
L'esame della completa articolazione della disposizione di legge in esame, e quindi della sequenza logica tra la fase della contestazione dell'addebito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 e quella dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 5, attesta chiaramente come l'effettivo intento legislativo sia stato quello di assicurare il diritto di difesa del lavoratore in ogni fase del procedimento disciplinare, nel quale opera la regola fondamentale del contraddittorio.
In questo sistema, detta regola trova attuazione quando l'incolpato può presentare compiutamente le proprie giustificazioni in ordine all'addebito contestato, secondo la previsione del secondo e terzo comma dell'art. 7; da questo momento, la prescrizione dell'osservanza del termine di cui al successivo quinto comma ha conseguito il proprio scopo. La legge non assegna invece alcun rilievo alla valutazione di tali difese da parte del datore di lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volontà per l'esercizio del potere disciplinare, perché il controllo della legittimità della sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al sindacato giudiziale mediante l'impugnazione del provvedimento.
6. Si deve dunque riaffermare il principio secondo cui il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 7 5 comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell'addebito, quando il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.
7. In accoglimento del primo motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata, restando assorbito l'esame della censura proposta con il secondo motivo. La causa va rinviata ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Venezia, che procederà a nuova indagine attenendosi al principio sopra indicato.
Il medesimo giudice provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2003.
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