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LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO VII
Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di Autorità straniere
Art. 796 Giudice competente (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficaci (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 798 Riesame del merito (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 799 Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 800 Sentenze arbitrali straniere (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Art. 801 Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 802 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 803 Esecuzione richiesta in via diplomatica (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 804 Atti pubblici ricevuti all'estero (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
Art. 805 Notificazione di atti giudiziari di Autorità straniere (codice procedura civile)
Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996.
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