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concorso di persone nel reato
Il concorso di persone nel reato implica sia l'esame delle norme di parte generale che disciplinano il c.d. concorso eventuale nel reato, sia l'indagine delle fattispecie di parte speciale a concorso necessario (i delitti associativi, le fattispecie di corruzione ecc ecc). Tra le fattispecie di parte speciale a concorso necessario è necessario individuare, in senso atecnico, quelle fattispecie che implicano il concorrente intervento di più soggetti e, tuttavia, la punibilità di una sola di esse (c.d. reati plurisoggettivi impropri). I reati plurisoggettivi impropri pongono il delicato problema di stabilire se sia configurabile un concorso eventuale ex art. 110 cp del terzo non punibile ai sensi della fattispecie astratta del reato (si pensi all'abuso d'ufficio con riferimento alla posizione del terzo avvantaggiato e alla bancarotta prefallimentare preferenziale con riferimento al creditore favorito). Posto che, nelle fattispecie delineate, la percezione della somma non implica, di per sè, la punibilità a titolo di concorso stante l'eventuale violazione del principio di legalità, ove il terzo avvantaggiato offra un concorso morale alla commissione del fatto di reato, potrà essere chiamato a risponderne ex art. 110 cp a titolo di concorso eventuale (cfr. Cass Pen SSUU 28 novembre 1981 su rivelazioni segreti d'ufficio ex art. 326 cp; Cass Pen 14 ottobre 2003 in materia di abuso d'ufficio). Il problema è analogo ma diverso da quello che attiene alla configurabiulità di un concorso eventuale nei delitti associativi che, tuttavia, sono a concorso necessario. Il nodo di maggiore problematicità, in tale caso, è quello di distinguere la condotta di partecipazione rispetto a quella di compartecipazione che caratterizza il concorso eventuale.
La materia del concorso di persone nel reato è densa di problemi in quanto, posta la clausola generale d'estensione della punibilità di cui all'art. 110 cp, essa sconta inevitabilmente un certo deficit di tassatività.
Il codice detta disposizioni sul concorso di persone che integrano o estendono la punibilità; le norme rendono penalmente rilevanti comportamenti che, in una logica di fattispecie monosoggettiva, andrebbero esenti da pena (i cd contributi atipici). Il codice Rocco ha basato la punibilità sul criterio della rilevanza causale dei singoli contributi con riferimento al fatto di reato, equiparando le singole condotte a fini sanzionatori salve le circostanze aggravanti ed attenuanti di cui agli artt. 111, 112, 114 cp e salva la graduazione della pena ex art. 133 cp. Si tratta di un sistema unitario che ruota attorno al criterio dell'efficienza causale del contributo.
Al riguardo, Cass Pen SSUU - Mannino 12 luglio 2005, si occupa in prima battuta del concorso eventuale esterno, ma dedica alcuni fondamentali passaggi al tema dell'efficienza causale del contributo concorsuale esterno ex art. 110 cp; si tratta della trasposizione, in sede di concorso, del problema inerente la causalità di cui agli artt. 40 e 41 cp. Secondo la Corte è, dunque, necessario che si verifichi il fatto di reato associativo e, su tale presupposto, una condotta di concorso esterno oggettivamente e soggettivamente collegata con gli elementi del fatto di reato. E', poi, necessario che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, abbia avuto efficienza causale reale e, cioè, sia stato un contributo qualificabile come condizione necessaria per la realizzazione del fatto di reato e per la conseguente produzione dell'evento lesivo. Sotto il profilo psicologico il dolo del concorrente eventuale deve investire sia tutti gli elementi essenzialid ella figura criminosa tipica, sia il proprio contributo causale alla realizzazione del fatto, sia la consapevolezza di interagire con le condotte altrui nella produzione dell'evento offensivo. Il concorrente nel delitto associativo, tornando al caso affrontato dalla sentenza Mannino, non ha l'affectio societatis ma è solo consapevole dell'esistenza dell'associazione, dei suoi fini e dei suoi metodi e sa che, con il proprio contributo atipico, sta dando un efficiente contributo reale per la conservazione ed il rafforzamento dell'associazione. Il nodo maggiormente problematico è, naturalmente, quello di individuare l'efficienza causale del contributo causale tentando di stabilire criteri generalmente applicabili a tutti i casi di concorso eventuale. Secondo la Corte il contributo deve essere reale e "vantaggioso"; questo secondo requisito è, poi, particolarm ente significativo in quanto sembrerebbe escludere, in chiave di causalità, l'accoglimento della tesi della causalità agevolatrice con valutazione ex ante e, soprattutto, quella della prognosi postuma in ordine all'aumento del rischio.
La Suprema Corte afferma come non sia sufficiente, per ravvisare la causalità nel concorso, l'idoneità ex ante della condotta. E' necessario procedere con l'accertamento, ex post, dell'efficienza eziologica del contributo, sicchè, ove il contributo sia risultato, ex post, ininfluente o dannoso, andrà esclusa la responsabilità concorsuale con riferimento al fatto così come di fatto prodottosi; nè può essere ammessa un'automatica conversione della causalità materiale in una causalità da rafforzamento psichico.
La decisione Mannino è preceduta da Cass Pen 30 ottobre 2003 che, con riferimento al concorso morale eventuale,ha chiarito come il giudice debba specificamente motivare in ordine al contributo causale nella fase preparatoria ed ideativa e precisare sotto quale forma si sia materializzata in rapporto di causa efficiente con il fatto. Con la sentenza Mannino si è, poi, precisato come debba configurarsi quel rapporto di causalità.
In astratto a tutti i concorrenti dovrebbe applicarsi il medesimo trattamento sanzionatorio; soccorrono, a fini di graduazione della pena stessa, i criteri di commisurazione di cui all'art. 133 cp e le circostanze aggravanti ed attenuanti così come inserite nella disciplina del concorso.
Nell'ambito dell'inquadramento generale del concorso di reati, numerose sono le tesi che sono state prospettate; secondo la tesi dell'accessorietà, alternativa rispetto a quella accolta dal Codice Rocco, esso si basava sul presupposto che almeno uno dei concorrenti avesse posto in essere la condotta tipica; ancora, a livello di teorie generali, si è posta la distinzione tra concezione monistica, secondo cui il reato concorsuale sarebbe unico e concezione pluralistica secondo cui sarebbero configurabili più reati (uno per ciascun concorrente). Secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, il Codice Rocco non ha accolto il principio dell'accessorietà ma quello della punibilità anche dell'esecuzione frazionata del reato tipico sulla base dell'efficienza causale dei vari contributi ed ha disegnato la fattispecie di reato plurisoggettiva come reato unico (tesi monistica). In ogni caso, l'art. 110 cp si salda con i reati tipici di parte speciale per assolvere alle esigenze del principio di legalità nel punire le condotte concorsuali atipiche ma concorrenti causalmente nella realizzazione del fatto.
Procedendo con l'esame della struttura del reato concorsuale, deve sottolinearsi come esso sia configurabile anche se taluno dei soggetti concorrenti sia non imputabile o non punibile (arg ex art. 111 cp e 112 cp).
Sotto il profilo causale occorre distinguere il contributo morale dal contributo materiale; secondo la teoria condizionalistica applicata al concorso, il contributo causale è qualsivoglia condotta senza la quale l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in modo diverso; tale impostazione lasciava vuoti di tutela ed è stata soppiantata dalla teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo. Secondo altra teoria, poi, il concorso di persone nel reato postula l'idoneità ex ante della condotta del concorrente ad aumentare il rischio di verificazione dell'evento di reato concorsuale anche se, ad una prognosi postuma, il contributo si manifesti inutile o, peggio, dannoso. Dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2005 - Mannino - invece il contributo inutile e dannoso non può, in via di principio, ritenersi punibile ex art 110 cp.
E' soprattutto con riferimento al concorso morale che emergono i più rilevanti problemi connessi al deficit di tassatività; spesso la Suprema Corte ha enucleato forme diversificate di concorso morale; operazione già tentata dalla dottrina. In primo luogo, occorre al riguardo distinguere la determinazione dall'istigazione, la prima, secondo la tradizionale impostazione, fa sorgere un proposito prima non esistente, la seconda lo rafforza. Tale distinzione, tuttavia, non alberga nel Codice Rocco.
Secondo la dottrina prevalente l'istigazione avrebbe una portata generale e sarebbe coincidente con il termine concorso morale mentre la determinazione sarebbe una specie, più intensa, di istigazione. In effetti, nel codice l'uso del termine istigazione viene fatta in senso lato; si pensi all'art. 115 cp dove certo l'istigazione non può essere interpretata come limitata esclusivamente al rafforzamento del proposito altrui già esistente.
Il concorso morale è, dunque, una condotta esteriore che, almeno, rafforzi il proposito; per tale verifica è possibile astrattamente il giudizio prognostico, se cioè la condotta sia normalmente idonea al rafforzamento, con valutazione ex ante, ovvero se in concreto la condotta del partecipe abbia influenzato la commissione del reato in concreto sui processi decisionali altrui. Ove si scelga questa seconda opzione ermeneutica, il problema è quello di verificare quando, in concreto, si sia verificato il rafforzamento. Al riguardo, la già citata sentenza del 30 ottobre 2003 sembra esigere, in chiave di causalità efficiente nel concorso morale, un obbligo di motivazione rafforzato, dovendosi distinguere tra connivenza o adesione morale interna e contributo morale effettivo e causalmente rilevante. Con riferimento alle varie condotte psicologiche non punibili in chiave di causalità è necessario che siano distinte la connivenza, che va qualificata in termini esclusivamente passivi come consapevolezza del fatto di reato e l'adesione morale che può anche estrinsecarsi in comportamenti positivi di plauso e condivisione del proposito criminoso e, tuttavia, anche in tale ipotesi non può trascendersi dalla verifica dell'efficienza causale.
Sempre con riferimento al contributo causale è necessario affrontare a parte la questione del contributo omissivo (al riguardo, si veda Cass 27 aprile 2007 - ric Vitali). In tema di reati sessuali di minore, grava su ciascun genitore l'obbligo di attivarsi per evitare l'offesa del minore attesa, in difetto, la configurabilità del concorso di reato ex art. 110 cp. In ogni caso, anche nella prospettiva dell'omissione, è necessaria la verifica controfattuale ipotizzando come intervenuta l'azione attiva omessa e verificando se, con l'applicazione del metodo della sussunzione sotto leggi di copertura scientifiche o statistiche, l'evento di reato si sarebbe ugualmente verificato o meno. Ove, tuttavia, non sussista la posizione di garanzia (posizione di controllo o di protezione), la consapevolezza, come mera connivenza, non produce l'incriminazione a titolo di concorso eventuale ex art. 110 cp.
Con riferimento all'elemento psicologico, una dottrina autorevole sostiene la necessità della consapevolezza di cooperare con altri alla realizzazione della condotta tipica oltre alla volontà del contributo. Secondo altra tesi è, invece, necessaria la volontà di concorrere nel reato non essendo sufficiente la mera consapevolezza; in tale prospettiva, non è necessario il pregresso accordo ma è sufficiente un'intesa raggiunta nell'iter consumativo del fatto. Non è poi necessaria la conoscenza previa di tutte le condotte di concorso essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di concorrere con uno dei concorrenti. E' poi ravvisabile il concorso anche quando non vi sia la reciproca consapevolezza purchè vi sia la coscienza della coordinazione di forze almeno da parte di un concorrente.
Il concorso doloso nel delitto colposo è un'ipotesi di rara verificazione, quasi di scuola.
Con riferimento al concorso colposo nel delitto doloso, occorre prendere le mosse dalla pronuncia a SSUU della Cass Pen 3 febbraio 1990 - ric Cancilleri che esprime il principio per cui, con riferimento al reato di lottizzazione abusiva negoziata, non  è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso. La questione, pur riconsiderata successivamente nel senso dell'ammissibilità, pone la questione se, per configurare la responsabilità a titolo di colpa, sia necessario anche ipotizzare il concorso (si pensi alla fattispecie dell'ipotizzato concorso colposo nel reato doloso di incendio). In senso critico in ordine all'ammissibilità di tale tipologia di concorso si è fatto riferimento alla difficoltà di individuare il concorso allorchè vi siano diversi titoli di responsabilità
Con riferimento alla cooperazione nel reato colposo, deve ricordarsi la sentenza  del 16 gennaio 2009 - ricorrente Tomasso - La cooperazione colposa è disciplinata dall'art. 113 cp; il primo dubbio che emerge dalla lettura della norma è cosa debba intendersi per cooperazione e se l'art. 113 cp abbia la stessa funzione estensiva incriminatrice dell'art. 110 cp se, cioè, esso abbia lo scopo, analogo a quello dell'art. 110 cp, di incriminare i contributi colposi atipici. Questo secondo profilo di problematicità si lega alla particolare natura del coefficiente psicologico della colpa il cui carattere essenziale è quello della mancanza di volontà dell'evento lesivo; in tal senso la difficoltà maggiore nella cooperazione colposa è quella di individuare, ove esistente, il contributo atipico che non sarebbe, di per sè, punibile a mente della fattispecie colposa monosoggettiva. La sentenza del 16 gennaio 2009 si schiera per la funzione incriminatrice della cooperazione colposa ex art. 113 cp non limitata, cioè, alla ricognizione, ai fini della disciplina (e dell'applicazione del suo secondo comma) del fatto della cooperazione.





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