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Si indica con cumulo giuridico il trattamento sanzionatorio che l'art. 81 cp prevede con riferimento alle fattispecie del concorso formale di reati e del reato continuato. Esso si contrappone al regime sanzionatorio previsto in caso di concorso materiale di reati per effetto del quale vengono applicate, tante pene quanti sono i fatti di reato commessi. Per effetto del cumulo giuridico, invece, a prescindere dal numero di reati commessi in regime di concorso formale o di continuazione la pena è unica ed è pari alla pena relativa alla violazione più grave aumentata sino al triplo. E' previsto, peraltro, un limite alla possibilità d'incremento della pena base che non deve eccedere la misura della pena quale risulterebbe in caso di concorso materiale tra le pene previste per ciascuno dei reati. Per una specifica categoria di rei e, cioè, i recidivi reiterati di cui al 4° comma dell'art. 99, è previsto, altresì, un aumento minimo di pena, pari ad 1/3 della pena prevista per la violazione più grave.
In giurisprudenza e dottrina, si è posta la questione relativa all'interpretazione da dare alla violazione più grave, quale contemplata dall'art. 81 cp, se, cioè, essa vada individuata sulla base dell'esame della fattispecie astratta di reato e, a parità di cornice edittale, sulla scorta delle circostazne così come contestate o se, al contrario, vada individuata in concreto e sulla base della pena quale ritenuta applicabile dal giudice nella fattispecie sottoposta alla sua cognizione.
Le SS.UU., con la sentenza n. 15 del 1998, hanno aderito alal tesi per la quale la violazione più grave debba essere individuata in astratto. Le Sezioni Unite, nella medesima sentenza, si occupano di un'ulteriore delicata problematica relativa al cumulo giuridico che riguarda la sua applicabilità nei casi in cui, le pene contemplate dai reati in concorso o in regime di continuazione, siano di genere o specie diversi.
art 81 cp
Concorso formale. Reato continuato.
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Cass Pen SS.UU. n 15 del 1998
In relazione all'art. 81 c.p., nel caso di concorso fra debito e contravvenzione, è sempre il delitto la "violazione più grave": sia perché questo, nella scala dei disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione; sia perché il giudizio di gravità, avendo per oggetto la "violazione" della norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva e non già la pena da applicare, non può che essere ancorato a quel criterio, nè altro sarebbe ammissibile senza violare il principio di legalità. Il giudice è tenuto ad individuare ogni singola pena stabilita, in aumento, per ciascun reato satellite, in quanto potrebbe sciogliersi il cumulo giuridico previsto per la continuazione in relazione al decorso del termine della prescrizione per ciascun reato, in caso di indulto previsto per alcuno dei reati ritenuti in continuazione, ai fini dell'estinzione delle misure cautelari personali (quando la suddivisione della pena irrogata per i reati satellite rilevi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare), o ancora ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi ex art. 53 comma ultimo l. n. 689 del 1981. Quando per il delitto, cioè per la violazione più grave, è prevista la sola pena pecuniaria, mentre per la contravvenzione è prevista (anche) la pena detentiva occorre fare ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. e convertire l'arresto in pena pecuniaria, in modo da consentire l'aumento proporzionale della pena base così come prescritto dall'art. 81 c.p. In ogni modo, la pena base non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo edittale per la violazione di uno dei "reati satellite", tenuto sempre conto dei termini di ragguaglio indicati dall'art. 135 c.p.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio LA TORRE Presidente
Dott. Francesco SACCHETTI Consigliere
Dott. Nicola MARVULLI Consigliere
Dott. Giovanni PIOLETTI Cons. Relatore
Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Consigliere
Dott. Luciano DI NOTO Consigliere
Dott. Torquato GEMELLI Consigliere
Dott. Carlo DAPELO Consigliere
Dott. Adalberto ALBAMONTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte d'Appello di Perugia in proc. c. <V. C.> n. a Camerino l'11
ottobre 1923
avverso la sentenza del G.I.P. presso la Pretura Circondariale di
Terni del 22 gennaio 1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni Pioletti;
Lette le requisitorie del Procuratore Generale che ha concluso per
l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al G.I.P. della
Pretura di Terni per il giudizio;
FATTO
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 gennaio 1997 il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Terni ha applicato a <V. C.> la pena di L. 600.000 di multa per i reati - ritenuti in continuazione -: a) di cui agli artt. 56 e 515 c.p. per aver compiuto atti idonei, consistiti nell'indicare nella lista delle vivande prodotti congelati senza fare di ciò menzione, diretti a commercializzare alimenti diversi per qualità a quanto dichiarato; b) di cui agli artt. 5 lett. b) e 6 l. 30 aprile 1962, n. 283 (sulla "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") per aver impiegato, nella preparazione dei cibi somministrati nel ristorante "La Grande Muraglia" s.a.s. di cui è legale rappresentante, alimenti in cattivo stato di conservazione perché congelati in contenitori e frigoriferi inidonei; c) di cui agli artt. 2 lett. b) e 3 d.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (sulla "Attuazione della direttiva CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari") per aver usato per la conservazione dei detti alimenti buste di plastica non per alimenti e tali da poter modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti stessi; acc. in Terni il 2 settembre 1996.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia deducendo, a norma dell'art. 606, 1 co., lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 81, 2 cc., c.p. con riferimento ai reati ascritti. Il ricorrente si duole del difetto di motivazione perché il giudice ha assunto quale violazione più grave quella di cui agli artt. 56 e 515 c.p., che prevedono la pena alternativa, e, quindi, come pena base la multa, mentre avrebbe dovuto ritenere violazione più grave quella contemplata dagli artt. 5 e 6 l. n. 283 del 1962 che commina la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, e ciò in aderenza ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte secondo cui - nella lettura che ne fornisce il ricorrente - quando i reati in comparazione sono eterogenei è violazione più grave quella per la quale è prevista una più grave pena edittale, e nella specie è tale la contravvenzione sanzionata con pena congiunta; rileva altresì il ricorrente che, siccome la pena per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per la violazione concorrente ritenuta in concreto meno grave, la pena non avrebbe potuto essere inferiore a quella irrogabile, nel minimo e con le attenuanti generiche, al reato satellite (capo b) della rubrica) e cioè a giorni cinque di arresto e a L. 400.000 di ammenda.
La Sezione Terza della Corte, cui il ricorso è stato assegnato, lo ha rimesso per la decisione a queste Sezioni Unite, con ordinanza del 18 giugno 1997, rilevando che il principio secondo cui nel concorso tra delitti e contravvenzioni violazione più grave debba in ogni caso ritenersi il delitto non era stato seguito da recente decisione della Sezione (11 giugno 1997, n. 236 c.c., P.M. c. Vassallotti), e ciò perché, assumendosi in ogni caso il delitto come violazione più grave, vi sarebbe disparità di trattamento tra chi ha commesso una contravvenzione punita con pena detentiva e chi ha commesso anche un delitto punito solo con la multa, mentre è irragionevole che la pena per il reato continuato sia inferiore a quella stabilita come minimo edittale per un reato satellite; pertanto, quando è punito con la sola multa, come nell'ipotesi in esame, il delitto concorrente non può essere considerato violazione più grave, e tale conclusione sarebbe confortata dall'art. 187 disp. att. c.p.p. che introduce il criterio della gravità in concreto, valevole sia per la fase della esecuzione che per quella della cognizione.
DIRITTO
Motivi della decisione
Vengono proposte alle Sezioni Unite di questa Corte, dal ricorrente Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia e dall'ordinanza di rimessione ex art. 618 c.p.p. della terza Sezione di questa Corte, le questioni in tema di reato continuato concernenti il criterio per la determinazione della violazione più grave e le regole da applicare per l'aumento da apportare alla pena base per gli altri reati ritenuti in continuazione: questioni controverse sia in giurisprudenza che in dottrina sin da quando l'originaria disciplina dell'art. 81 del codice è stata sostituita dall'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 conv. con modif. nella l. 7 giugno 1974, n. 220, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, questioni sulle quali peraltro sono stati frequenti gli interventi di queste Sezioni Unite.
Per meglio comprendere le ragioni delle cennate questioni e, nello stesso tempo, per favorirne soluzioni il più possibile coerenti, conviene brevemente tener presente il tessuto normativo sul quale è intervenuta la sostituzione dell'art. 81 c.p. e quegli altri interventi che hanno modificato l'assetto originario del codice. Il legislatore del 1930 aveva innanzi tutto eliminato ogni differenza di disciplina tra concorso formale e concorso materiale di reati, non riproducendo l'art. 78 del codice del 1889 che nel concorso formale applicava il principio dell'assorbimento "(Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave"), e, rifiutando lo schema del cumulo giuridico, aveva adottato integralmente il criterio del cumulo materiale (tot crimina tot poenae), fissando solo alcuni limiti con gli artt. 72 - 79 c.p. Il reato continuato, già previsto nel precedente codice (art. 79), ed escluso nel progetto, era stato poi riammesso nel codice, consentendo così l'ingresso del criterio del cumulo giuridico delle pene, limitatamente però al concorso materiale di reati.
Tale situazione viene ribaltata dalla riforma del '74, che nel novellato art. 81 ha adottato per il concorso formale di reati il criterio del cumulo giuridico, estendendone la disciplina al reato continuato, la cui area di operatività, già limitata alle violazioni della stessa disposizione di legge, comprende così anche le violazioni di diverse disposizioni di legge.
Con la generalizzazione del criterio del cumulo giuridico, nel sistema vigente l'ambito di rilevanza del cumulo materiale è confinato all'ipotesi di concorso materiale di reati non legati dal vincolo della continuazione, e siccome l'elemento discriminante risiede nel medesimo disegno criminoso e nella applicazione giudiziale è generalizzato il riconoscimento della continuazione nel caso di commissione di più reati, il rilievo delle questioni proposte risulta di particolare evidenza.
Aggiungasi che, con la riforma dell'art. 69 c.p. (per effetto degli artt. 6 e 7 d.l. n. 99 del 1974), l'estensione del giudizio di comparazione tra circostanze per le quali la legge stabiliva una pena di specie diversa o determinava la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, ha inciso profondamente sulla tavola dei valori predeterminata dal codice in base alla gravità dei reati, trasferendo la relativa valutazione alla discrezionalità giudiziale, e così anche per la recidiva divenuta facoltativa per la sostituzione dell'art. 99 (artt. 9 e 10 d.l. cit.); e ancora: le modifiche al sistema penale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, oltre ad effettuare una ampia depenalizzazione di reati di cui si è riconosciuto lo scarso rilievo, disciplinando nel contempo le sanzioni amministrative, hanno introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, per consentire che ai colpevoli di reati di modesta gravità potesse essere evitato il carcere, ritenuto desocializzante, ed hanno attribuito ruolo centrale alla pena pecuniaria, ritenuta adeguata a fronteggiare la piccola e media criminalità, dandole un carattere afflittivo con lo stabilire che il giudice, nel determinare il suo ammontare, deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo.
Il sistema penale risulta quindi profondamente innovato, e di ciò occorre tener conto nella valutazione di particolari figure, quale è appunto il reato continuato, che hanno assunto un maggior rilievo nel quadro delineato, e le cui questioni trovano difficilmente concorde soluzione perché appaiono confliggere con principi già radicati.
Va esaminata ora la prima delle questioni proposte: quella tendente a stabilire qual è il criterio per la determinazione della violazione più grave, se cioè esso risulti già indicato "in astratto", in relazione alla previsione legale, ovvero debba essere compiuto "in concreto" in esito quindi alla valutazione giudiziale.
La seconda è stata la soluzione alla quale queste Sezioni Unite avevano aderito in una decisione non più recente, considerando irrilevante la entità delle pene, astrattamente considerate, riferibili ai singoli reati e ritenendo così violazione più grave quella individuata con riferimento alle pene che "in concreto" dovrebbero essere inflitte per ciascuno dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso se non dovesse procedersi al cumulo giuridico di esse, la pena base deve essere la più grave perché, nel suo ruolo principale, è quella che dà l'impronta fondamentale alla struttura complessiva della pena risultante dal cumulo giuridico (Sez. Un. 19 giugno 1982, n. 9559, Alunni, m. 155673 e motivaz.).
Più di recente però questo Consesso ha riesaminato la questione rilevando come nella concorrenza di reati eterogenei la determinazione giudiziale caso per caso della violazione più grave in concreto, abbia dato luogo alle soluzioni più disparate, facendo venir meno l'affidamento in una uguaglianza di trattamento; sicché unico criterio di ancoraggio, che abbia un minimo di certezza, è quello di riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore: con la conseguenza che nel concorso tra delitti e contravvenzioni deve essere ritenuta più grave la violazione costituente delitto, anche se la contravvenzione è punita con una pena che, riguardata sotto il profilo della conversione, risultasse maggiore quantitativamente rispetto a quella prevista per il delitto (Sez. Un. 27 marzo 1992, n. 4901, Cardarilli, m. 191128 e motivaz.).
E già in quella occasione si è notato che anteriormente alla sostituzione dell'art. 81 era comunemente ammesso che la violazione più grave dovesse essere determinata in astratto e che, non essendo stato toccato tale punto dalla innovazione del reato continuato, una modifica di disciplina introdotta dall'interprete doveva ritenersi arbitraria.
Il principio della determinazione in astratto della violazione più grave è stato successivamente confermato da queste Sezioni Unite (12 ottobre 1993, n. 748, Cassata, 195805, in fattispecie relativa a rapina e a tentato omicidio aggravato), le quali aderiscono alla precedente decisione con un richiamo che non consente la lettura indicata dal Procuratore generale ricorrente (esser cioè più grave la violazione con pena edittale più grave quando i reati in comparazione sono eterogenei).
Conviene a questo punto prendere in esame i rilievi mossi a tale criterio.
Secondo l'ordinanza di rimessione della Terza Sezione di questa Corte il criterio della gravità "in concreto" ha trovato consacrazione nell'art. 187 delle norme di attuaz. c.p.p. che enuncia un principio che non vi è motivo di ritenere limitato alla materia dell'esecuzione (aderendo così a quanto affermato da Cass. Sez. VI, 25 giugno 1993, n. 2019, Abrami, 194926, citata anche dal ricorrente). Tale disposizione infatti, dettata per la determinazione del reato più grave in sede esecutiva per la applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice della esecuzione ex art. 671 del codice, stabilisce che "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave".
Ritengono invece queste Sezioni Unite che la norma sopra richiamata deve considerarsi espressamente e logicamente limitata all'esecuzione, perché in fase esecutiva si può solo prender atto della valutazione compiuta dal giudice della cognizione, di modo che, per esaminare sentenze e decreti irrevocabili ai fini del concorso formale o della continuazione, non ci si può che riferire alle pene più gravi che siano state concretamente inflitte. Non può quindi trarsene una regola con valore integrativo dell'art. 81 c.p., rispetto al quale anzi è evidente - per la fase esecutiva - il carattere derogatorio dell'art. 187 disp. att. c.p.p., che altrimenti sarebbe inutile: non a caso infatti il legislatore adotta l'espressione "si considera" violazione più grave.
Per quanto concerne poi l'ulteriore rilievo critico al principio della determinazione "in astratto" della violazione più grave mosso dalla ordinanza di rimessione (che si riferisce a decisione della stessa sezione dell'11 giugno 1997, n. 2365 c.c., p.m. c. Vassallotti), perché esso darebbe luogo ad una inammissibile disparità di trattamento (tra chi ha commesso una contravvenzione sanzionata con pena detentiva, che avrebbe un trattamento più gravoso di chi ha commesso anche un delitto con previsione della sola pena pecuniaria), è agevole replicare che si ha violazione del principio di parità di trattamento quando a situazioni uguali corrisponda una irragionevole e, quindi, ingiustificata disparità di trattamento, mentre nella specie ciò non si verifica. Infatti, anche il solo mettere a raffronto, non già due soggetti di cui uno abbia commesso "anche" un delitto punito con la multa (come è nella situazione prefigurata), ma due soggetti che abbiano commesso gli stessi reati del genere indicato (cioè delitto punito con la multa e contravvenzione con l'arresto), con la continuazione ritenuta sussistente per l'uno e non per l'altro, con il conseguente diverso trattamento sanzionatorio denunciato come irragionevole, rende evidente che il diverso trattamento consegue a situazioni giuridiche diverse, la ritenuta o non ritenuta continuazione, appunto, e ciò senza necessità alcuna di porre l'accento sul segno più grave comunque impresso dal delitto, ancorché sanzionato con pena pecuniaria.
Conclusivamente deve quindi riaffermarsi il principio che, in caso di concorso fra delitto e contravvenzione, "violazione più grave" è sempre il delitto: sia perché questo, nella scala dei disvalori sociali, è ontologicamente collocato su un livello superiore alla contravvenzione, con ciò il legislatore offrendo il criterio oggettivo più sicuro e costante per la determinazione dell'indice di gravità; sia perché il giudizio di gravità, avendo per oggetto la "violazione" della norma, ossia il tipo di condotta trasgressiva (delitto o contravvenzione e non già la pena da applicare (che postula la preventiva individuazione del tipo di reato al quale essa va poi correlata), non può che essere ancorato a quel criterio, nè altro sarebbe ammissibile senza violare il principio di legalità. Posto infatti che la gravità della violazione resta legata alla tipologia del reato, nei sensi sopra precisati, essa è quella che risulta dalla astratta previsione normativa e non già quella ritenuta in concreto dal giudice. Questi, altrimenti, si sostituirebbe al legislatore, al quale soltanto spetta decidere se una condotta contraria alla legge deve essere qualificata più o meno grave di un'altra: e ciò egli stabilisce quando, nell'esercizio della funzione sovrana di produzione del diritto, configura come delitto (più grave) anziché come contravvenzione (meno grave) una determinata condotta contra ius.
Si consideri ora la seconda delle questioni proposte, quella cioè che concerne le regole da applicare per l'aumento da apportare alla pena base per gli altri reati ritenuti in continuazione: questione peraltro che non dipende dalla prima perché si porrebbe anche se la violazione più grave dovesse determinarsi in concreto e non in astratto, come invece queste Sezioni Unite ritengono.
La questione si presenta perché non confluiscono nel reato continuato solo "più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se di diversa gravità", come era nella previgente disciplina, ma "più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"; con la conseguenza che, prevedendosi la continuazione tra norme incriminatrici eterogenee, il cumulo giuridico deve avvenire tra pene diverse sia nel genere (detentive o pecuniarie) che nella specie (reclusione o arresto ovvero multa o ammenda).
Il primo atteggiamento di fronte ad una modifica settoriale che rompeva un assetto acquisito, senza che peraltro fossero state ancora attuate quelle profonde modifiche del sistema penale alle quali si è in precedenza fatto cenno, è stato di generalizzata chiusura, e si è riflesso anche nelle decisioni di queste Sezioni Unite. È stato infatti affermato che l'unificazione di pene di specie diversa in una pena unica determinerebbe violazione del principio di legalità (Sez. Un. 23 ottobre 1976, n. 12189, Abbate, 134811; id., n. 12190, Desideri, 134813). Successivamente è stata riconosciuta la possibilità della continuazione fra reati di cui uno punito con pene, pecuniaria e detentiva, congiunte, e l'altro con pena unica, sempreché le pene congiunte fossero previste per il reato più grave (Sez. Un. 22 ottobre 1977, n. 14890, Zavatti, 137328 - 137329), principio poi esteso al caso inverso con l'aggiunta, nell'aumento da apportare per il reato più grave, della pena pecuniaria prevista per il reato satellite (Sez. Un. 30 aprile 1983, n. 6219, Piccione, 159726; id., n. 6220, Anaclerio, 159727).
Si è acquisita una maggiore consapevolezza del fenomeno allorché si sono affermati i principi che i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, talché il relativo trattamento punitivo confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti, e che è pena legale non solo quella comminata dalle singole fattispecie penali, ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono appunto, tra le altri, quelle concernenti il reato continuato (Sez. Un. 7 febbraio 1981, n. 5690, Viola, 149259 - 149263). Per giungere così a ritenere che la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene di specie diversa (nel caso, reclusione comune e reclusione militare: Sez. Un., 26 maggio 1984, n. 6300, Falato, 165179). Orientamento quest'ultimo cui ha aderito la Corte Costituzionale (sent. n. 312 del 10 - 17 marzo 1988) affermando non sussistere ragione di principio per non dare integrale applicazione all'istituto della continuazione, e ai benefici che esso comporta in ordine alle conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa (trattavasi del delitto di furto di autovettura e di contravvenzione di guida senza patente), rivedendo così una sua precedente decisione (sent. n. 34 del 18 gennaio 1977) nella quale aveva ritenuto che quando concorrono reati puniti con pene eterogenee si applicano pene separate.
Si giunge così all'ultima decisione di queste Sezioni Unite in argomento, già ricordata, che ha stabilito doversi la violazione più grave considerare "in astratto" (27 marzo 1992, n. 4901, Cardarilli), e che, in ordine al trattamento sanzionatorio dei reati satelliti qui considerato, ha reputato che quello per essi originariamente previsto non esplichi più alcuna efficacia perché, individuata la violazione più grave, va a comporre una sostanziale unità, disciplinata e sanzionata diversamente mediante le regole dettate a tal fine dal legislatore. Nella specie concorrevano il delitto di cui all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli), punito con la reclusione e con la multa, e la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) l. 28 gennaio 1985, n. 47 (costruzione senza concessione) punita con l'arresto e con l'ammenda (oltre a quella di cui alla l. 5 novembre 1971, n. 1086), e il pretore, in procedimento ex art. 444 c.p.p., aveva erroneamente ritenuto più grave la contravvenzione urbanistica.
Comunque, in quel caso si trattava sì di reati eterogenei, sicché erroneamente non è stato considerato più grave il delitto, ma puniti con pena (anche) dello stesso genere, cioè detentiva, pur se di specie diversa, in quanto la violazione di sigilli è punita con la reclusione e la costruzione abusiva con l'arresto (oltre che con l'ammenda); invece, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, per il delitto di cui all'art. 515 c.p., la cui pena edittale è alternativa, è stata applicata la multa, mentre per quanto concerne le contravvenzioni in continuazione, se per una, quella di cui all'art. 2 lett. b) in relaz. all'art. 3 d.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, la pena prevista è alternativa, per l'altra invece, quella di cui all'art. 5 lett. b) l. 30 aprile 1962, n. 183, la pena è congiunta, arresto e ammenda, e si pone quindi il problema del come aumentare la pena base pecuniaria quando vi sia un reato satellite che preveda (anche) la pena detentiva.
Il discorso conduce direttamente all'esame della formula normativa che presiede a tale operazione. Essa è categorica: "È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi.....". La pena che "dovrebbe infliggersi" è quella della violazione più grave, che costituisce la base per l'aumento di pena che può giungere sino a tre volte tanto: questa è la pena unitariamente prevista come punizione per il reato continuato.
Ciò detto, anche se sotto un profilo meramente concettuale non vi sarebbero ostacoli per un c.d. aumento frazionario per i reati satelliti, che anzi agevolerebbe il controllo sulla regola posta dal 3 co. dell'art. 81 (non dover cioè la pena del reato continuato superare quella applicabile con il concorso materiale), a tale soluzione non si può pervenire perché vi è l'ostacolo insuperabile della fondamentale disposizione richiamata, che impedisce l'applicazione delle pene previste per i reati in continuazione, reati che, in quanto meno gravi, sono soccombenti e perdono la loro individualità, anche se a dati effetti la ricuperano, come si avrà modo di constatare.
Se quindi si deve concludere che quella indicata è la pena legale del reato continuato, occorre notare che essa ha un duplice limite, l'uno interno e l'altro esterno ad essa. Quello interno è costituito dal multiplo della pena base, che costituisce il confine dell'aumento da apportare, e sotto questo aspetto il reato è certamente considerato unitariamente, ancorché la vigente stesura dell'art. 81 abbia correttamente eliminato la precedente espressione definitoria (".... le diverse violazioni si considerano come un solo reato ...."); quello esterno è posto dal 3 comma dell'art. 81, il quale, stabilendo che ".... la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti", fissa il carattere derogatorio del cumulo giuridico del reato continuato (e del concorso formale) rispetto alla disciplina del cumulo materiale dettata per il concorso di reati.
Il fatto che la pena non debba essere inferiore a quella che risulterebbe dal cumulo materiale, ma possa essere anche uguale, l'effetto della continuazione di posticipare il dies a quo della prescrizione (art. 158, 1 co., c.p.), il possibile spostamento del locus commissi delicti (art. 12, 1 co. lett. b e 16 c.p.p.), il nuovo decorso del termine di estinzione ex art. 445, 2 col., c.p.p. per più reati patteggiati e unificati ex art 81 c.p. (art. 137 disp. attuaz. c.p.p.), fanno dubitare che il principio del favor rei, quale ratio storica posta all'origine del reato continuato, possa dirsi che attualmente permei ogni aspetto dell'istituto. E, del resto, non viene posto in discussione altro limite al principio del favor rei, anche se inespresso normativamente ma ricavabile dal criterio che presiede alla determinazione della violazione più grave, quello cioè che la pena del reato base non possa mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno criminoso (cfr. C. Cost. ord. 9 - 23 gennaio 1997). Ma di ciò si dirà oltre, dal momento che il Procuratore Generale ricorrente fonda una sua censura sulla violazione di questo limite da parte del G.I.P. della Pretura di Terni.
Tornando alla determinazione della pena, anche se essa deve essere il risultato di una operazione unitaria secondo il meccanismo già detto, occorre tuttavia che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato satellite (Sez. Un., 21 aprile 1995, n. 7930, Zouine, 201549), e ciò sia per la verifica dell'osservanza del già detto limite di cui al terzo comma dell'art. 81, sia perché a taluni effetti il cumulo giuridico si scioglie, come è per la prescrizione in cui la continuazione ha sì l'effetto di fare decorrere il termine dalla sua cessazione (art. 158, 1 co., c.p.), ma ogni reato si prescrive con il decorso del termine che gli è proprio (Sez. Un. 10 ottobre 1981, n. 10928, Cassinari, 151241 - 151242; Sez. Un. 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni, 203977), o per l'indulto in cui occorre applicare il beneficio a quei reati che in esso rientrano (Sez. un. 16 novembre 1989, n. 18 c.c., Fiorentini, 183004; Sez. Un. 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni, 103975), o ai fini della estinzione di misure cautelari personali quando la suddivisione della pena irrogata per i reati satelliti rilievi per il calcolo della durata massima della custodia cautelare o per l'accertamento dell'avvenuta espiazione di pena (Sez. Un. 26 febbraio 197, n. 1 c.c., Mammoliti, 207940), oppure ai fini della sostituzione delle pene detentive brevi, ex art. 53 u. co. l. 24 novembre 1981, n. 689, sulle "Modifiche al sistema penale", in cui la pena del reato continuato si scompone per determinare la porzione di pena suscettibile di sostituzione per quei reati che la ammettono.
Questa visione pluralistica del reato continuato, dà ragione della necessità della individuazione delle singole pene per i reati satelliti, è essenziale ai fini della "misura" degli aumenti da apportare alla pena base, ma non fornisce la chiave per la loro conduzione ad unità nell'aumento da effettuare per comporre così la pena unica del reato continuato.
A tal fine conviene considerare la fattispecie oggetto del presente giudizio, che è diversa da quella di precedenti interventi di queste Sezioni Unite, come già detto. Infatti, per la violazione più grave, un delitto, è stata applicata la multa, mentre uno dei reati contravvenzionali in continuazione è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa, che è di specie diversa, si cumula a quella del reato base divenendo omogenea ad essa, in quanto porzione della pena base aumentata. Per la pena detentiva invece di deve procedere prima ad una operazione intermedia, che è governata dalla regola generale di cui all'art. 135 c.p., che detta i criteri per il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive quando esso si deve eseguire per qualsiasi effetto giuridico, come è nel caso in esame; convertito quindi l'arresto in pena pecuniaria anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base.
È appena il caso di osservare che tale meccanismo tecnico - processuale non è privo di giustificazione razionale. Il fatto che una pena detentiva per contravvenzione, obbiettivamente più affittiva della pena pecuniaria, possa trovare composizione in una pena pecuniaria per delitto nella unificazione operata dal reato continuato, ha la sua ragione non solo e non tanto nelle conseguenze più gravi che l'ordinamento riconnette alla commissione del delitto, anche se punito con pena pecuniaria, quanto e soprattutto nella connotazione che ha assunto la pena pecuniaria nel sistema, quale sanzione efficace per combattere la media e piccola criminalità, in forza dell'impronta afflittiva che le è stata impressa proporzionandola alle condizioni economiche del reo (artt. 133 bis e 133 ter c.p. aggiunti dall'art. 100 della l. n. 689 del 1981, citata).
Rimane l'ultimo motivo di censura del Procuratore Generale ricorrente, al quale si è già fatto cenno: l'aver il giudice violato il principio secondo cui la pena base del reato continuato non deve essere inferiore a quella minima della più grave violazione satellite. Anche questo motivo è infondato perché la pena base è stata determinata in L. 1.000.000 di multa, mentre il minimo della pena per la contravvenzione più grave, che è quella di cui alla l. n. 283 del 1962, è di giorni cinque di arresto e L. 600.000 di ammenda che, ragguagliata nel modo già detto per il necessario raffronto, è di L. 975.000 di ammenda, inferiore quindi alla pena base.
Ne consegue che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia deve essere rigettato.
P.Q.M.
p.q.m.
Visto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso.
Roma, 26 novembre 1997
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 FEB. 1998
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