|
Argomenti correlati
la fase predibattimentale
dall'apertura alla chiusura del dibattimento
la fase decisoria
Il dibattimento include lo stadio preparatorio degli
atti e delle verifiche preliminari, la soluzione delle questioni pregiudiziali e incidentali la formulazione delle richieste istruttorie e l'espletamento dell'istruttoria per l'accertamento dei fatti concernenti la responsabilità penale dell'imputato con riferimento all'addebito contestato. E' possibile la modifica in dibattimento dell'imputazione in relazione a circostanze che emergano nel corso dell'istruzione. Esaurita l'istruttoria, si celebra l'udienza di discussione nella quale l'imputato ha, a pena di nullità, la possibilità di parlare per ultimo. Con la chiusura del dibattimento si apre la fase decisoria.
ARTT 470 - 524 cpp
ARTICOLO 470
Disciplina
dell'udienza.
1. La disciplina dell'udienza e la direzione del
dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità [1256];
in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero
[21 reg.].
2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo
capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della
forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti [131,
378].
ARTICOLO 471
Pubblicità
dell'udienza.
1. L'udienza è pubblica
a pena di nullità [181, 472, 502 2; 147 att.; 21 reg.].
2. Non sono
ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono
sottoposte a misure di prevenzione e
quelle che appaiono in stato di ubriachezza,
di intossicazione o di squilibrio mentale (1).
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire
all'udienza come testimone [196], è fatta allontanare non appena la sua
presenza non è più necessaria.
4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli
appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a
molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono
espulse [470] per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico
ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre,
in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un
determinato numero di persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo
sono dati oralmente e senza formalità [1256].
(1) Per le persone che possono essere sottoposte a
misure di prevenzione v. l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e l. 31 maggio 1965, n.
575.
ARTICOLO 472
Casi in cui si
procede a porte chiuse.
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni
atti di esso si svolgano a porte chiuse [1144; 1474 att.] quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è
richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione
di notizie da mantenere segrete
nell'interesse dello Stato [256-258, 261-263 c.p.] (1).
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone
che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare
pregiudizio alla riservatezza dei
testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell'imputazione.
Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di
ufficio.
3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla
pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che
turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o
di imputati [473 2; 147-ter att.].
3-bis. Il dibattimento
relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, (2) 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 602(2) 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale
si svolge a porte aperte; tuttavia,
la persona offesa può chiedere che
si proceda a porte chiuse anche solo
per una parte di esso. Si procede sempre
a porte chiuse quando la parte offesa è
minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata
o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto [1942] (3).
4. Il giudice può
disporre che avvenga a porte chiuse
l'esame dei minorenni [498 4; 147 4 att.; 33 min.].
(1) Sugli atti, documenti e quanto altro è coperto
dal segreto di Stato, v. art. 39 l. 3 agosto 2007, n. 124.
(2) Le parole «600,» e «601, 602,» sono state
inserite dall'art. 159l. 11 agosto 2003, n. 228.
(3) Comma prima inserito dall'art. 15 l. 15 febbraio
1996, n. 66 e poi modificato dall'art. 135l. 3 agosto 1998, n. 269.
ARTICOLO 473
Ordine di
procedere a porte chiuse.
1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice,
sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza [586],
che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse.
L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del
provvedimento.
2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse,
non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone
diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire [147-ter2
att.]. Nei casi previsti dall'articolo 472, comma 3, il giudice può consentire
la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni [194 s.], i periti [220 s.] e i
consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] sono assunti secondo l'ordine in cui
vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere
nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
ARTICOLO 474
Assistenza
dell'imputato all'udienza.
1. L'imputato assiste
all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo
caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza
[146-bis att.].
ARTICOLO 475
Allontanamento
coattivo dell'imputato.
1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito,
persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento
dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente [470].
2. L'imputato
allontanato [420-quinquies] si considera
presente ed è rappresentato dal difensore [420-ter, 477 3, 545, 585 2b].
3. L'imputato allontanato può essere riammesso
nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato
debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa
ordinanza che sia espulso dall'aula,
con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le
dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523, comma 5.
ARTICOLO 476
Reati commessi
in udienza.
1. Quando viene commesso
un reato in udienza, il pubblico
ministero procede a norma di legge [113], disponendo l'arresto [380, 381] dell'autore nei casi consentiti.
2. Non è
consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [207; 245 2h
trans.].
ARTICOLO 477
Durata e
prosecuzione del dibattimento.
1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il
dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga
proseguito nel giorno seguente non festivo.
2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte
le dilazioni, non oltrepassi i dieci
giorni [3, 41, 47, 71, 344, 479, 508], esclusi i festivi.
3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario [126] ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le
notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti
[1485, 420-quinquies2, 4752, 5021].
ARTICOLO 478
Questioni incidentali.
1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti
nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza,
previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.
ARTICOLO 479
Questioni
civili o amministrative.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la
decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una
controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale
sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione
soggettiva controversa, può disporre la sospensione
del dibattimento [33, 181b, 467, 477; 246 trans.], fino a che la questione
non sia stata decisa con sentenza passata
in giudicato [324 c.p.c.].
2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la
quale può essere proposto ricorso per
cassazione [606]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [5881].
3. Qualora il giudizio
civile o amministrativo non si sia concluso
nel termine di un anno, il giudice,
anche di ufficio, può revocare
l'ordinanza di sospensione.
ARTICOLO 480
Verbale di
udienza.[146bis2, 147bis2 att.]
1. L'ausiliario che assiste il giudice [126] redige
il verbale di udienza [134 s., 510], nel quale sono indicati [136]:
a) il luogo, la data [111], l'ora di apertura e di
chiusura dell'udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del
pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e
dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per
il dibattimento [431, 432].
ARTICOLO 481
Contenuto del
verbale.
1. Il verbale [136, 510] descrive le attività svolte
in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico
ministero e dei difensori [482, 4942, 510].
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice
pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.
ARTICOLO 482
Diritto delle
parti in ordine alla documentazione.
1. Le parti hanno
diritto di fare inserire nel verbale
[136], entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse [141], purché non
contraria alla legge. Le memorie [121] scritte presentate dalle parti a
sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che
l'ausiliario [126] dia lettura di singole parti del verbale al fine di
verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di
cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il
presidente decide con ordinanza.
ARTICOLO 483
Sottoscrizione
e trascrizione del verbale.
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza [477] o la chiusura del dibattimento [524], il verbale, sottoscritto alla
fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto [137], è presentato
al presidente per l'apposizione del visto.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri
impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni
non oltre tre giorni dalla loro formazione [138].
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al
fascicolo per il dibattimento [431, 432].
ARTICOLO 484
Costituzione
delle parti.
1. Prima di
dare inizio al dibattimento [492], il presidente controlla la regolare costituzione delle parti
[231 att.].
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente
[179, 4865], il presidente designa come
sostituto [102] altro difensore a
norma dell'articolo 97, comma 4.
2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 420-bis,
420-ter, 420-quater e 420-quinquies (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 391l. 16 dicembre 1999,
n. 479.
ARTICOLO 485
(1) [Rinnovazione della citazione].
(1) Articolo abrogato dall'art. 392l. 16 dicembre
1999, n. 479. V. ora l'art. 420-bis.
ARTICOLO 486
(1) [Impedimento a comparire dell'imputato o del
difensore].
(1) Articolo abrogato dall'art. 392l. 16 dicembre
1999, n. 479. V. ora l'art. 420-ter.
ARTICOLO 487
(1) [Contumacia dell'imputato].
(1) Articolo abrogato dall'art. 392l. 16 dicembre
1999, n. 479. V. ora l'art. 420-quater.
ARTICOLO 488
(1) [Assenza e allontanamento volontario
dell'imputato].
(1) Articolo abrogato dall'art. 392l. 16 dicembre
1999, n. 479. V. ora l'art. 420-quinquies.
ARTICOLO 489
Dichiarazioni
del contumace.
1. L'imputato
già contumace [420-quater] che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può
chiedere di rendere le dichiarazioni
previste dall'articolo 494. Nel
corso del giudizio di cassazione [610 s.] le dichiarazioni sono rese al giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale [328] del luogo in cui l'imputato
si trova (1).
2. L'imputato nella
richiesta prevista dal comma 1 può nominare
un difensore [96] al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione;
in mancanza, il giudice designa un
difensore di ufficio [97]. Se
l'imputato si trova in stato di custodia
cautelare [284-286], le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni
da quello in cui è pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei
confronti del condannato nel corso del giudizio
di revisione [636] o nella fase
della esecuzione [655 s.]. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle
forme previste dal comma 2 dal magistrato
di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova [677].
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato
o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla
corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le
dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione,
il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a
norma dell'articolo 677.
(1) Comma così modificato dall'art. 185 d.lgs.. 19
febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 6.
ARTICOLO 490
Accompagnamento
coattivo dell'imputato assente o contumace.
1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può
disporre l'accompagnamento coattivo [46 att.] dell'imputato assente
[420-quinquies] o contumace [420-quater], quando la sua presenza è necessaria
per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.
ARTICOLO 491
Questioni
preliminari.
1. Le questioni
concernenti la competenza [21, 23]
per territorio o per connessione, le
nullità indicate nell'articolo 181,
commi 2 e 3, la costituzione di
parte civile [76, 80], la citazione
o l'intervento del responsabile civile [83, 85, 86] e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria [89] e l'intervento degli
enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta
l'accertamento della costituzione delle parti [484 s.] e sono decise
immediatamente [478].
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni
concernenti il contenuto del fascicolo
per il dibattimento [431, 450, 457] e la
riunione [17] o la separazione
[18] dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso
del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve
essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono
essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso [148
att.].
5. Sulle questioni
preliminari il giudice decide con ordinanza [586].
ARTICOLO 492
Dichiarazione di apertura del dibattimento.
1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e
seguenti [163-bis att.], il presidente
dichiara aperto il dibattimento.
2. L'ausiliario
che assiste il giudice [126] dà lettura
dell'imputazione [429, 450, 456, 464].
ARTICOLO 493
(1) Richieste
di prova.
1. Il pubblico
ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano
i fatti che intendono provare e chiedono
l'ammissione delle prove.
2. È ammessa l'acquisizione
di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti
possono concordare l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, nonché della documentazione
relativa all'attività di investigazione
difensiva [431 2].
4. Il presidente impedisce ogni divagazione,
ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli
atti compiuti durante le indagini preliminari.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 40 l. 16
dicembre 1999, n. 479.
ARTICOLO 494
Dichiarazioni
spontanee dell'imputato.
1. Esaurita l'esposizione introduttiva [493], il presidente informa l'imputato che egli
ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento [489, 523 5]
le dichiarazioni che ritiene opportune,
purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non
intralcino l'istruzione dibattimentale [496 s.]. Se nel corso delle
dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il
presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.
2. L'ausiliario
[126] riproduce integralmente le
dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che
il verbale sia redatto in forma riassuntiva [140].
ARTICOLO 495
Provvedimenti
del giudice in ordine alla prova.
1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza [586] all'ammissione delle
prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove
di altri procedimenti [238], il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa
prova [147-bis2 att.] solo dopo
l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro
procedimento [468 4-bis] (1).
2. L'imputato ha diritto
all'ammissione delle prove indicate a
discarico sui fatti costituenti
oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove
a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico
[4684, 6061d].
3. Prima che
il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti [234 s.] di cui è chiesta
l'ammissione.
4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale [496 s.],
il giudice decide con ordinanza
[586] sulle eccezioni proposte dalle
parti in ordine alla ammissibilità delle
prove [240-bis coord.]. Il giudice, sentite le parti, può revocare con
ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già
escluse [190, 190-bis, 509].
4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, con
il consenso dell'altra parte, all'assunzione
delle prove ammesse a sua richiesta (2).
(1) Comma così modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n.
306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma aggiunto dall'art. 17 l. 7 dicembre 2000,
n. 397.
ARTICOLO 496
Ordine
nell'assunzione delle prove.
1. L'istruzione dibattimentale inizia con
l'assunzione delle prove richieste dal
pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo
493 comma 2 [151 att.] (1).
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di
assunzione delle prove.
(1) Il rinvio è da riferire - attesa la riformulazione
subita dell'art. 493 ad opera della l. 16 dicembre 1999, n. 479 - al comma 1
del predetto art. 493, nel quale è ora indicato l'ordine nel quale le parti
sono ammesse alle richieste di prova.
ARTICOLO 497
Atti
preliminari all'esame dei testimoni.
1. I testimoni
[194 s.] sono esaminati l'uno dopo
l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati [149 att.].
2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone
dell'obbligo [198] di dire la verità.
Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici [196, 4982], il
presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale [372 c.p.] per i testimoni falsi o reticenti e lo invita
a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole
della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi
impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia
conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità [495 c.p.].
2-bis. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di
polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a
deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a fornire le
proprie generalità, indicano quelle
di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime (1).
3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è
prescritta a pena di nullità [181, 182].
(1) Comma inserito dall'art. 8 l. 13 agosto 2010, n.
136.
ARTICOLO 498
Esame diretto
e controesame dei testimoni.
1. Le domande
sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone [1512
att.].
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo
l'ordine indicato nell'articolo 496 [5062].
3. Chi ha
chiesto l'esame può proporre nuove
domande.
4. L'esame
testimoniale del minorenne [472 4] è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle
parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se
ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del
teste, dispone con ordinanza che la deposizione
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere
revocata nel corso dell'esame (1).
4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero
se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398,
comma 5 bis (2) (3).
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e
612-bis del codice penale, l'esame del minore
vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta
sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (2) (4) (5).
(1) La Corte cost., con sentenza 30 luglio 1997, n.
283, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente articolo «nella
parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente,
che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera
delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca
direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti».
(2) Comma aggiunto dall'art. 136l. 3 agosto 1998, n.
269.
(3) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 2005, n.
63, nel dichiarare non fondata nei sensi di cui in motivazione una questione di
costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 2 Cost., ha affermato che la
portata del presente comma «si esaurisce nel rendere applicabili in sede di
dibattimento ove una parte lo richieda o il presidente lo ritenga necessario, le
modalità di assunzione della prova previste dall'art. 398, comma 5-bis».
(4) Le parole «600,» e «601, 602,» sono state
inserite dall'art. 1510l. 11 agosto 2003, n. 228. Le parole «e 612-bis» e le
parole «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato», sono state
inserite dall'art. 9 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modif.,
dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.
(5) La Corte cost., con sentenza 29 gennaio 2005, n.
63, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente comma «nella
parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima
del reato sia effettuato, su richiesta sua o del difensore, mediante l'uso di
un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».
ARTICOLO 499
Regole per
l'esame testimoniale.
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su
fatti specifici [194].
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere
alla sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la
citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia
condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare,
in aiuto della memoria, documenti da lui redatti [136, 5142].
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio,
interviene per assicurare la pertinenza delle
domande, la genuinità delle
risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando,
se occorre, l'esibizione del verbale
nella parte in cui le dichiarazioni sono
state utilizzate per le contestazioni
(1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 15 1° marzo 2001,
n. 63.
ARTICOLO 500
(1)
Contestazioni nell'esame testimoniale.
1. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione
[632, 643-bis, 1037, 197-bis5, 203, 228 3, 240, 254 3, 2672, 270, 271, 350 6-7,
407 3, 729], le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono
servirsi delle dichiarazioni
precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico
ministero [433]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.
2. Le
dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del
teste.
3. Se il teste
rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso,
le dichiarazioni rese ad altra parte,
salve restando le sanzioni penali
eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per
ritenere che il testimone è stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra
utilità, affinché non deponga ovvero
deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del
pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e
quelle previste dal comma 3 possono
essere utilizzate.
5. Sull'acquisizione
di cui al comma 4 il giudice decide
senza ritardo, svolgendo gli accertamenti
che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli
elementi concreti per ritenere che il
testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di
denaro o di altra utilità.
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal
giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento
e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno
partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni
previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni
contenute nel fascicolo del pubblico
ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
(1) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 16
l. 1° marzo 2001, n. 63. Precedentemente l'articolo era stato sostituito
dall'art. 7 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto
1992, n. 356.
ARTICOLO 501
Esame dei
periti e dei consulenti tecnici.
1. Per l'esame
dei periti [220s.,508] e dei consulenti
tecnici [, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni [497-500], in quanto
applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni
caso facoltà di consultare documenti,
note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio
[136].
ARTICOLO 502
Esame a
domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone [194 s.], di un perito [220 s.] o di un consulente
tecnico [225, 233, 359, 360] a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può
disporne l'esame nel luogo in cui si
trova, dando comunicazione, a
norma dell'articolo 477, comma 3, del giorno,
dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli
articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico [471]. L'imputato e le altre parti private
sono rappresentati dai rispettivi
difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento
personale dell'imputato interessato all'esame.
ARTICOLO 503
Esame delle
parti private.
1. Il presidente
dispone l'esame delle parti [150
att.] che ne abbiano fatto richiesta o
che vi abbiano consentito [208], secondo il seguente ordine: parte civile [76
s.], responsabile civile [83 s.], persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria [89] e imputato [475
3].
2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che
l'ha chiesto e prosegue con le
domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori [96, 97, 100]
della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria, del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato
l'esame può rivolgere nuove domande
[506 2].
3. Fermi i
divieti di lettura [514] e di
allegazione [431, 515], il pubblico
ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto
della deposizione, possono servirsi
delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata [294, 350,
357 2b, 364, 373 1b, 374, 388, 391, 421, 422] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [431].
Tale facoltà può essere esercitata solo
se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto.
4. Si applica la disposizione dell'articolo 500, comma 2 (1).
5. Le dichiarazioni
alle quali il difensore aveva il diritto
di assistere assunte dal pubblico
ministero [363, 364, 3731b, 3742, 388] o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [370]
sono acquisite nel fascicolo per il
dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal
comma 3 (2).
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica
anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter,
391 e 422 (3).
(1) Comma così modificato dall'art. 17 l. 1° marzo
2001, n. 63.
(2) Comma così sostituito dall'art. 8 d.l. 8 giugno
1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.
(3) Comma modificato dall'art. 13 l. 8 agosto 1995,
n. 332.
ARTICOLO 504
Opposizioni
nel corso dell'esame dei testimoni.
1. Salvo che la legge disponga diversamente [478,
4954], sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei
periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide
immediatamente e senza formalità [125 6, 470].
ARTICOLO 505
Facoltà degli
enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo
a norma dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai
testimoni [194 s.], ai periti [220 s.], ai consulenti tecnici [225, 233, 359,
360] e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì
chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento
dei fatti [5116].
ARTICOLO 506
Poteri del
presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private.
1. Il presidente,
anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle
prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle
letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi
di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame [509].
2. Il presidente,
anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici,
alle persone indicate nell'articolo 210 ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta
salvo il diritto delle parti di
concludere l'esame, secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e
2, e 503, comma 2 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 41 l. 16 dicembre
1999, n. 479.
ARTICOLO 507
Ammissione di
nuove prove.
1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice,
se risulta assolutamente necessario
[523 6], può disporre anche di ufficio
[190, 495, 5192] l'assunzione di nuovi
mezzi di prove (1) [181e, 509; 151 att.] (2).
1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1
anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo
per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 (3).
(2) La Corte
cost., con sentenza 26 marzo 1993, n. 111, nel dichiarare non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del
presente articolo, ha escluso che «il potere del giudice di assumere d'ufficio
i mezzi di prova» sia «precluso dalla carenza di attività probatorie delle
parti e dalle decadenze in cui queste siano incorse», affermando altresì che
«dall'art. 507 [...] si desume l'inesistenza di un potere dispositivo delle
parti in materia di prova».
(3) Comma aggiunto dall'art. 42 l. 16 dicembre 1999,
n. 479.
ARTICOLO 508
Provvedimenti
conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento.
1. Se il giudice, di ufficio [190] o su richiesta
di parte, dispone una perizia
[392 2], il perito è immediatamente
citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento [227; 152 att.]. Quando non è possibile provvedere in tale
modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende
[477] il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine
massimo di sessanta giorni [181e; 2452l trans.].
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente
del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo
501.
ARTICOLO 509
Sospensione
del dibattimento per esigenze istruttorie.
1. Nei casi previsti dagli articoli 495, comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile
provvedere nella medesima udienza, sospende
[477] il dibattimento per il tempo
strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
ARTICOLO 510
Verbale di
assunzione dei mezzi di prova.
1. Nel verbale
[134 s., 480, 483] sono indicate le generalità
dei testimoni [194 s.], dei periti
[220 s.], dei consulenti tecnici
[225, 233, 359, 360] e degli interpreti
[143] ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497, comma 2.
2. L'ausiliario
che assiste il giudice [126] documenta
nel verbale lo svolgimento dell'esame
dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta
le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i
poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140, comma 2, sono esercitati dal
presidente.
ARTICOLO 511
Letture
consentite.
1. Il giudice,
anche di ufficio [190], dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo
per il dibattimento [431, 501, 503 5-6, 515].
2. La lettura
di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese [499-503], a meno che
l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della
relazione peritale [227] è disposta solo dopo l'esame del perito [501, 508].
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza [4311a] è
consentita ai soli fini
dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità.
5. In luogo
della lettura, il giudice, anche
di ufficio, può indicare specificamente
gli atti utilizzabili ai fini della decisione [526]. L'indicazione degli atti equivale
alla loro lettura. Il giudice dispone
tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta.
Se si tratta di altri atti, il giudice
è vincolato alla richiesta di
lettura solo nel caso di un serio
disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione
degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle
associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93 [505].
ARTICOLO
511 BIS
(1) Lettura di verbali di prove di altri
procedimenti.
1. Il giudice,
anche di ufficio, dispone che sia data lettura
dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.
(1) Articolo inserito dall'art. 8 d.l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.
ARTICOLO 512
Lettura di
atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione.
1. Il giudice, a richiesta
di parte, dispone che sia data lettura
degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai
difensori delle parti private e dal
giudice nel corso della udienza preliminare [422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è
divenuta impossibile la ripetizione
(1).
1-bis. È sempre consentita
la lettura dei verbali relativi all'acquisizione
ed alle operazioni di distruzione degli
atti di cui all'articolo 240 (2).
(1) Comma dapprima modificato dall'art. 8 d.l. 8
giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 e
successivamente dall'art. 18 l. 7 dicembre 2000, n. 397. Il testo in vigore
prima di quest'ultima modifica era il seguente: «1. Il giudice, a richiesta di
parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia
giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza
preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile
la ripetizione». Di tale formulazione:
- Corte cost., 16 maggio 1994, n. 179, con sentenza
interpretativa di rigetto, nel dichiarare infondata una questione di
legittimità costituzionale degli artt. 500 comma 2-bis e 512, ha affermato che
il presente articolo «non preclude la lettura delle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari da prossimi congiunti dell'imputato, citati come testi, che si
siano avvalsi al dibattimento della facoltà di non rispondere».
- Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440, con sentenza
interpretativa di rigetto, nel dichiarare infondata una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 512, ha affermato che: «non è consentito
dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti
dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di astenersi dal
deporre a norma dell'articolo 199 codice di procedura penale, in quanto tale
situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di
formazione della prova in contraddittorio».
(2) Comma aggiunto dall'art. 2 d.l. 22 settembre
2006, n. 259, conv., con modif., in l. 20 novembre 2006, n. 281. Le parole «,
comma 2», che seguivano la parola «284» sono state soppresse in sede di
conversione in legge del medesimo decreto.
ARTICOLO
512 BIS
(1) Lettura di
dichiarazioni rese da persona residente all'estero.
1. Il giudice, a
richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di
prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali
di dichiarazioni rese da persona residente
all'estero anche a seguito di
rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia
assolutamente possibile l'esame dibattimentale.
(1) Articolo originariamente inserito dall'art. 8
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356 e
poi così sostituito dall'art. 43 l. 16 dicembre 1999, n. 479.
ARTICOLO 513
(1) Lettura
delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare.
1. Il giudice, se l'imputato
è contumace [420-quater] o assente
[420-quinquies] ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame [208, 503], dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero [364, 3731b, 374,
388] o alla polizia giudiziaria su
delega del pubblico ministero o al
giudice nel corso delle indagini preliminari [294, 391] o nell'udienza preliminare [421, 422], ma
tali dichiarazioni non possono
essere utilizzate nei confronti di altri
senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 500, comma 4 (2).
2. Se le dichiarazioni
sono state rese dalle persone indicate nell'articolo
210, comma 1, (3) il giudice, a richiesta
di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento
coattivo [132, 210] del dichiarante o l'esame
a domicilio [502] o la rogatoria internazionale [727-729] ovvero l'esame in altro modo previsto dalla
legge con le garanzie del contradditorio.
Se non è possibile ottenere la
presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti,
si applica la disposizione dell'articolo
512 qualora la impossibilità dipenda
da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni.
Qualora il dichiarante si avvalga
della facoltà di non rispondere, il
giudice dispone la lettura dei verbali
contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti (3).
3. Se le dichiarazioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 511.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 7 agosto
1997, n. 267. V. la disposizione transitoria di cui all'art. 6 l. n. 267, cit.
(2) Comma modificato dall'art. 181 lett. a)l. 1° marzo
2001, n. 63. V . l'art. 26 l. n. 63, cit.
(3) Comma modificato dall'art. 182 lett. b) l. n. 63,
cit. La Corte cost., con sentenza 2 novembre 1998, n. 361, n. 100, aveva
dichiarato llillegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente
comma «nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o
comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in
mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi
2-bis e 4 del codice di procedura penale».
ARTICOLO 514
(1) Letture
vietate.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512,
512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni
rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni
alla polizia giudiziaria, al pubblico
ministero o al giudice nel corso
delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499,
alla presenza dell'imputato o del
suo difensore.
2. Fuori dei
casi previsti dall'articolo 511
è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di
documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria
esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499,
comma 5.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 7 agosto
1997, n. 267. V. la disposizione transitoria di cui all'art. 6 l. n. 267, cit.
ARTICOLO 515
Allegazione di
atti al fascicolo per il dibattimento.
1. I verbali
degli atti di cui è stata data lettura
[512-513] e i documenti ammessi a
norma dell'articolo 495 sono
inseriti, unitamente al verbale di
udienza, nel fascicolo per il dibattimento.
fatto diverso o al reato concorrente
ARTICOLO 516
(1) Modifica
della imputazione.
1. Se nel corso dell'istruzione
dibattimentale [496-515] il fatto
risulta diverso [423] da come è descritto nel decreto che
dispone il giudizio [429, 450, 456, 552], e
non appartiene alla competenza di un
giudice superiore [23], il pubblico
ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione [520].
1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale
[33-bis] anziché monocratica [33-ter], l'inosservanza
delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], immediatamente dopo la nuova contestazione
ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto
nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli [521-bis] (2).
1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare [416 s.], e questa non si è tenuta [550], l'inosservanza
delle relative disposizioni è eccepita,
a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis [521-bis]
(3).
(1)La Corte cost., con sentenza 30 giugno 1994, n.
265, ha dichiarato llillegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 «nella
parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice
del dibattimento l'applicazione di pena
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al contestato
in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava
dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero
quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di
applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni». Successivamente la
Corte cost., con sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, ha dichiarato
llillegittimità costituzionale dell'art. 517 «nella parte in cui non prevede la
facoltà dell'imputato di proporre domanda
di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale,
relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento»; e, in
applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, con la medesima sentenza
l'art. 516 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in
cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai
sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto
diverso contestato in dibattimento». Per ultimo, la Corte cost., con sentenza
18 dicembre 2009, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
«nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione
penale».
ARTICOLO 517
Reato
concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento (1).
1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale [496-515] emerga un reato connesso a norma dell'articolo
12, comma 1, lettera b), ovvero una circostanza
aggravante [423] e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il
giudizio [429, 450, 456, 552], il pubblico
ministero contesta all'imputato [520] il
reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza
di un giudice superiore [23].
1-bis. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter (2).
(1)La Corte cost., con sentenza 30 giugno 1994, n.
265, ha dichiarato llillegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 «nella
parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice
del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di
procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che
già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione
penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la
richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni».
Successivamente la Corte cost., con sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, ha
dichiarato llillegittimità costituzionale dell'art. 517 «nella parte in cui non
prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi
degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al reato concorrente
contestato in dibattimento»; e, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953,
n. 87, con la medesima sentenza l'art. 516 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede la facoltà
dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e
162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento».
Per ultimo, la Corte cost., con sentenza 18 dicembre 2009, n. 333 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede la
facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio
abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento,
quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di
indagine al momento di esercizio dell'azione penale».
(2) Comma prima aggiunto dall'art. 187 d.lgs.. 19
febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 6 e poi così
sostituito dall'art. 475l. 16 dicembre 1999, n. 479.
ARTICOLO 518
Fatto nuovo
risultante dal dibattimento.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del
dibattimento risulta a carico
dell'imputato un fatto nuovo [423] non enunciato nel decreto che dispone il
giudizio [429, 450, 456, 552] e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente,
qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è
consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza
dei procedimenti [23].
ARTICOLO 519
Diritti delle
parti.
1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2, salvo che la
contestazione abbia per oggetto la recidiva [99 c.p.], il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.
2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento
[477] per un tempo non inferiore al
termine per comparire previsto
dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni
caso l'imputato può chiedere l'ammissione
di nuove prove a norma dell'articolo 507 (1).
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa [178, 180], osservando un termine
non inferiore a cinque giorni (2).
(1) La Corte cost., con sentenza 3 giugno 1992, n.
241, ha dichiarato llillegittimità costituzionale del presente comma: a) «nella
parte in cui nei casi previsti dall'art. 516 c.p.p., non consente al pubblico
ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione
di nuove prove»; b) dell'inciso «a norma dell'articolo 507». Successivamente la
Corte cost., con sentenza 20 febbraio 1995, n. 50 , ha dichiarato llillegittimità
costituzionale del medesimo comma «nella parte in cui, in caso di nuova
contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle
parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove».
(2) Per una sentenza interpretativa della Corte
costituzionale (n. 98 del 1996), relativa alla facoltà della persona offesa
citata ex art. 519 c.p.p. di costituirsi parte civile anche oltre il termine
fissato dall'art. 79 c.p.p., v. sub art. 79.
ARTICOLO 520
Nuove
contestazioni all'imputato contumace o assente.
1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze
indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato
contumace [420-quater] o assente
[420-quinquies], il pubblico ministero
chiede al presidente che la contestazione
sia inserita nel verbale del dibattimento [480-483] e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [477] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati
nell'articolo 519, commi 2 e 3.
ARTICOLO 521
Correlazione
tra l'imputazione contestata e la sentenza.
1. Nella sentenza [529 s., 597] il giudice può dare al
fatto una definizione giuridica diversa
da quella enunciata nell'imputazione [429, 450, 456, 464, 516-518, 552], purché
il reato non ecceda la sua competenza
[23] né risulti attribuito alla
cognizione del tribunale in composizione
collegiale anziché monocratica (1).
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come
descritto nel decreto che dispone il giudizio [429, 450, 456, 464, 552] ovvero
nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2.
3. Nello stesso
modo il giudice procede se il pubblico
ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti
dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
(1) Comma dapprima così sostituito dall'art. 188
d.lgs.. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dalla data indicata sub art. 6 e
successivamente modificato dall'art. 476l. 16 dicembre 1999, n. 479 e dall'art.
2-undecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno
2000, n. 144.
ARTICOLO 522
Nullità della
sentenza per difetto di contestazione.
1. L'inosservanza
delle disposizioni previste in questo
capo è causa di nullità [177 s., 604].
2. La sentenza
di condanna [533] pronunciata per un fatto
nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto
nella parte relativa al fatto nuovo,
al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
ARTICOLO 523
Svolgimento
della discussione.
1. Esaurita l'assunzione
delle prove [496, 515], il pubblico
ministero e successivamente i difensori
[96, 97, 100] della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e
illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste
dall'articolo 533, comma 3-bis (1).
2. La parte
civile presenta conclusioni scritte,
che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente
dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e
interruzione [470].
4. Il pubblico
ministero e i difensori delle parti private possono replicare [614 4]; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta
nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti
avversari.
5. In ogni caso l'imputato
[475 3] e il difensore devono avere,
a pena di nullità [181, 182], la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione
non può essere interrotta per l'assunzione
di nuove prove, se non in caso di assoluta
necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo
507.
(1) Comma modificato dall'art. 4 comma 1-bis d.l. 24
novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
ARTICOLO 524
Chiusura del
dibattimento.
1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara
chiuso il dibattimento.
|