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il giudizio immediato
Il giudizio abbreviato costituisce
uno dei riti speciali e di natura premiale contemplati dal codice di procedura.
Si tratta di un giudizio che amputa il processo della fase dibattimentale e che
viene deciso allo stato degli atti sulla base delle prove assunte nel corso
delle indagini preliminari. La scelta del giudizio abbreviato è rimessa alla
discrezione dell’imputato, presuppone l’imputazione da parte del PM e deve
essere vagliata, quanto ai presupposti della sua ammissibilità dal GIP il quale
deve emettere ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Il termine
per la richiesta del giudizio abbreviato varia a seconda del rito, speciale o
ordinario , all’interno del quale essa viene presentata. Nel caso in cui la
richiesta sia formulata nel contesto del rito ordinario e quindi durante l’udienza
preliminare il termine è quello della presentazione delle conclusioni ai sensi
dell’art. 421 cpp, ove la richiesta sia formulata nell’ambito di uno dei
giudizi speciali di tipo dibattimentale, il termine è quello dell’apertura del
dibattimento. L’imputato può condizionare la richiesta del giudizio abbreviato
allo svolgimento di un supplemento di istruttoria che si svolgerà secondo le
norme di cui all’art. 421 cpp. Ove, all’esito del giudizio abbreviato,
soggiunga una sentenza di condanna, l’imputato potrà godere di uno sconto di
pena di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione
di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di
concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo
ARTICOLO 438
1) Presupposti
del giudizio abbreviato.
1. L'imputato [60] può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma
5.
2. La richiesta
può essere proposta, oralmente o
per iscritto, fino a che non siano
formulate le conclusioni a norma degli
articoli 421 e 422.
3. La volontà
dell'imputato è espressa personalmente
o per mezzo di procuratore speciale
[122] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583,
comma 3.
4. Sulla
richiesta il giudice provvede con
ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L'imputato,
ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il
giudice dispone il giudizio abbreviato
se l'integrazione probatoria
richiesta risulta necessaria ai fini
della decisione e compatibile con le
finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto
degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva
l'applicabilità dell'articolo 423 [441-bis].
6. In caso di
rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 – CORTE COST - FINO
A APERTURA DIBATTIMENTO(2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 16
dicembre 1999, n. 479. Il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442,
nel loro testo originario, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
da Corte cost. 15 febbraio 1991, n. 81, nella parte in cui non prevedeva che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse tenuto ad enunciarne le ragioni
e nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, riteneva ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, potesse
applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442; nonché da Corte cost. 31
gennaio 1992, n. 23, nella parte in cui non prevedeva che il giudice, all'esito
del dibattimento ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato
degli atti dal giudice per le indagini preliminari, potesse applicare la
riduzione di pena prevista dall'art. 4422.
(2) La Corte cost., con sentenza 23 maggio 2003, n.
169, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella
parte in cui «non prevede che, in caso di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione
probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato».
ARTICOLO 439
(1) [Richiesta di giudizio abbreviato].
(1) Articolo abrogato dall'art. 28 l. 16 dicembre
1999, n. 479. V. nota all'art. 438.
ARTICOLO 441
(1) Svolgimento
del giudizio abbreviato.
1. Nel giudizio
abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione
per quelle di cui agli articoli 422 ASSUNZIONE PROVE AI FINI DEL NON LUOGO A
PROCEDERE nell’udienza preliminare e 423 MODIFICAZIONE IMPUTAZIONE nell’udienza
preliminare.
2. La costituzione
di parte civile [76], intervenuta dopo
la conoscenza dell'ordinanza che
dispone il giudizio abbreviato [440] equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone
che il giudizio si svolga in pubblica
udienza quando ne fanno richiesta
tutti gli imputati.
4. Se la parte
civile non accetta il rito abbreviato, non
si applica la disposizione di cui all'articolo
75, comma 3 AZIONE IN SEDE CIVILE NON SI SOSPENDE
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo
stato degli atti assume, anche
d'ufficio, gli elementi necessari ai
fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423 MODIFICAZIONE IMPUTAZIONE
[441-bis].
6. All'assunzione
delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438,
comma 5, si procede nelle forme
previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e
4 LE DOMANDE SONO POSTE DAL GIUDICE.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 16
dicembre 1999, n. 479.
ARTICOLO
441 BIS
(1)
Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio
abbreviato .
1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438,
comma 5, e 441, comma 5, il pubblico
ministero procede alle contestazioni
previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato
può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme
previste dall'articolo 438, comma 3 PERSONALMENTE O CON PROCURATORE SPECIALE.
3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della
richiesta di cui ai commi 1 e 2
ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo
corrispondente.
4. Se l'imputato
chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca
l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua
eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti
ai sensi degli articoli 438, comma 5, e
441, comma 5, hanno la stessa
efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo
422. La richiesta di giudizio
abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 303, comma 2 (2).
5. Se il procedimento
prosegue nelle forme del giudizio
abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni
ai sensi dell'articolo 423, anche oltre
i limiti previsti dall'articolo 438,
comma 5, ed il pubblico ministero
può chiedere l'ammissione di prova
contraria.
(1) Articolo inserito dall'art. 2-octies d.l. 7
aprile 2000, n. 82, conv., con modif. dalla l. 5 giugno 2000, n. 144.
(2) Comma così modificato, in sede di conversione,
dall'art. 7-bis d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19
gennaio 2001, n. 4.
ARTICOLO 442
(1) Decisione.
1. Terminata la discussione [421, 523], il giudice
provvede a norma degli articoli 529 e
seguenti LE SENTENZE DIBATTIMENTALI [651
2, 652 2].
1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice
utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo
416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove
assunte nell'udienza (2).
2. In caso di
condanna [533], la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le
circostanze è diminuita di un terzo.
Alla pena dell'ergastolo (3) è
sostituita quella della reclusione di anni
trenta (4). Alla pena dell'ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato,
è sostituita quella dell'ergastolo
(5).
3. La sentenza è notificata
all'imputato che non sia comparso [5453; 134 att.].
4. Si applica la disposizione dell'articolo 426,
comma 2.
(1) V. nota all'art. 438.
(2) Comma inserito dall'art. 301 lett. a)l. 16
dicembre 1999, n. 479.
(3) V. l'art. 71d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv.,
con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, secondo il quale l'espressione «pena
dell'ergastolo» deve intendersi riferita «all'ergastolo senza isolamento
diurno». V. pure l'art. 8 d.l. n. 341, cit., nel testo risultante dalla legge
di conversione.
(4) Il secondo periodo di questo comma,
corrispondente a quello dichiarato incostituzionale per eccesso di delega da
Corte cost. 23 aprile 1991, n. 176, è stato reinserito dall'art. 30 1 lett. b)
l. n. 479, cit.
(5) Periodo aggiunto dall'art. 7 2 d.l. n. 341, cit.
ARTICOLO 443
Limiti
all'appello.
1. L'imputato e il pubblico ministero non possono
proporre appello [596 3] contro le
sentenze di proscioglimento - CORTE
COST SOLO IMPUTATO (1) (2).
2. (3).
3. Il pubblico
ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna [533], salvo
che si tratti di sentenza che modifica
il titolo del reato [521 1].
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599 (4).
(1) Le parole «, quando l'appello tende ad ottenere
una diversa formula», che figuravano in fine al comma, sono state soppresse
dall'art. 2 l. 20 febbraio 2006, n. 46. Successivamente la Corte cost., con sentenza
20 luglio 2007, n. 320 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2
l. n. 46, cit., «nella parte in cui,
modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il
pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse
a seguito di giudizio abbreviato». La medesima sentenza n. 320 della Corte
cost. ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2
l. n. 46, cit., «nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico
ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una
sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è
dichiarato inammissibile». Lo stesso articolo era stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo con Corte cost. 6 febbraio 2007, n. 26 «nella
parte in cui prevede che L’appello proposto contro una sentenza di
proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore
della medesima legge è dichiarato inammissibile». In seguito, Corte cost. 4
aprile 2008, n. 85, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo
art. 10, comma 2, «nella parte in cui prevede che llappello proposto prima
dell'entrata in vigore della medesima legge dall'imputato, a norma dell'art.
593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento,
relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con
pena alternativa, sia dichiarato inammissibile». Da ultimo, Corte cost. 29
ottobre 2009, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1
dell'art. 443 c.p.p. «nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre
appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità,
derivante da vizio totale di mente».
(2) Comma così sostituito dall'art. 311 lett. a)l. 16
dicembre 1999, n. 479.
(3) Comma abrogato dall'art. 31 1 lett. b) l. n. 479,
cit. La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1991, n. 363, aveva dichiarato
llillegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabiliva
che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una
pena che comunque non deve essere eseguita.
(4)La Corte cost., con sentenza interpretativa di
rigetto 19 dicembre 1991, n. 470, su una questione riguardante il giudizio
abbreviato di «rito transitorio», di cui all'art. 2471 e 2 trans. in relazione
agli artt. 442 e 443 c.p.p., ha affermato, in via generale, che nel giudizio
abbreviato d'appello, disciplinato dall'art. 443 4, che rinvia alle «forme
previste dall'articolo 599», si applica, attraverso quest'ultimo, anche la
disciplina dell'art. 603, concernente la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale. Secondo la Corte, dal fatto che è inconcepibile, nell'ambito
del rito abbreviato procedere al rinnovo di una fase (l'istruttoria dibattimentale)
che in tale rito non sussiste non discende «che la disciplina posta nell'art.
603 non possa, almeno in parte, operare anche nell'ambito del rito abbreviato,
ove il giudice dell'appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della
decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite
agli atti del giudizio di primo grado».
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