Il giudizio direttissimo costituisce un rito speciale dibattimentale non premiale attivato, su iniziativa del PM alla ricorrenza dei due alternativi presupposti dell’arresto in flagranza o della confessione resa nel corso delle indagini preliminari. Nel primo caso – arresto in flagranza – il PM può, poi, scegliere se procedere innanzi al giudice del dibattimento per la contestuale convalida dell’arresto e per l’inizio del giudizio direttissimo e dovrà rispettare il termine di 48 ore dall’arresto oppure può chiedere ordinariamente la convalida dell’arresto al GIP e successivamente, entro il termine di trenta giorni dall’arresto, presentare l’imputato al giudice del dibattimento per la celebrazione del rito speciale. In caso di confessione, salvo che il giudizio direttissimo sia di pregiudizio alle indagini, Il giudizio direttissimo costituisce un rito speciale dibattimentale non premiale attivato, su iniziativa del PM alla ricorrenza dei due alternativi presupposti dell’arresto in flagranza o della confessione resa nel corso delle indagini preliminari. Nel primo caso – arresto in flagranza – il PM può, poi, scegliere se procedere innanzi al giudice del dibattimento per la contestuale convalida dell’arresto e per l’inizio del giudizio direttissimo e dovrà rispettare il termine di 48 ore dall’arresto oppure può chiedere ordinariamente la convalida dell’arresto al GIP e successivamente, entro il termine di trenta giorni dall’arresto, presentare l’imputato al giudice del dibattimento per la celebrazione del rito speciale. In caso di confessione, salvo che il giudizio direttissimo sia di pregiudizio alle indagini, il PM deve presentare l’imputato al giudice del dibattimento entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cpp. Ove, poi, l’indagato sia in vinculis ne ordinerà con decreto la traduzione dinanzi al giudice del dibattimento ove sia in libertà lo citerà con decreto all’udienza per il giudizio direttissimo. Il giudizio direttissimo non pregiudica la possibilità, per l’imputato, di optare alternativamente, entro l’apertura del dibattimento, per i riti premiali del giudizio abbreviato o del patteggiamento (salvo, in quest’ultimo caso il necessario consenso del PM ai fini dell’immediata conversione del rito – anche in caso di dissenso, peraltro, chiuso il dibattimento, il giudice, ove ravvisi detto dissenso come immotivato, potrà accogliere la richiesta). Ove il giudizio direttissimo non si converta in uno dei due riti premiali ed ove il giudice del dibattimento ritenga sussistere i presupposti per il rito speciale scelto dal PM, tale giudizio proseguirà, salve talune semplificazioni, secondo gli schemi del giudizio dibattimentale.
ARTICOLO 449
Casi e modi
del giudizio direttissimo (1).
1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato [380-383], il pubblico
ministero, se ritiene di dover procedere,
può presentare direttamente l'imputato
in stato di arresto davanti al giudice
del dibattimento [405], per la
convalida e il contestuale giudizio [138 att.], entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto
compatibili [233 coord.] (2).
2. Se l'arresto
non è convalidato, il giudice restituisce
gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi
consentono.
3. Se l'arresto
è convalidato, si procede immediatamente
al giudizio.
4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è
già stato convalidato [391],
procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre
il trentesimo giorno dall'arresto, salvo
che ciò pregiudichi gravemente le indagini (3).
5. Il pubblico
ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso
dell'interrogatorio [65, 294, 364, 374 2, 388] ha reso confessione. L'imputato
libero è citato [450 2] a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [335].
L'imputato in stato di custodia cautelare [284-286] per il
fatto per cui si procede è presentato [4501] all'udienza entro il medesimo termine (4) (5).
6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio
direttissimo risulta connesso [12]
con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano
la scelta di tale rito, si procede
separatamente [18] per gli altri
reati e nei confronti degli altri
imputati, salvo che ciò pregiudichi
gravemente le indagini. Se la riunione [17] risulta indispensabile,
prevale in ogni caso il rito ordinario.
(1) Per una ipotesi particolare di giudizio
direttissimo v. art. 8-bis l. 13 dicembre 1989, n. 401, inserito dall'art. 11
lett. g)d.l. 20 agosto 2001, n. 336, conv., con modif., in l. 19 ottobre 2001,
n. 377, in tema di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.
(2) In relazione agli istituti della convalida dell'arresto
e del giudizio direttissimo, occorre tenere conto della particolare previsione
introdotta dall'art. 8 l. 13 dicembre 1989, n. 401. V. anche sub art. 233
coord.
(3) Comma così sostituito dall'art. 2 d.l. 23 maggio
2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo
precedente recitava: «4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al
giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato .
In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo
giorno dall'arresto.».
(4) Vedi Corte cost., n. 452 del 1990 e Corte cost.
n. 102 del 1991.
(5) L'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con
modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha modificato il presente comma,
sostituendo il primo periodo, che così recitava: «Il pubblico ministero può,
inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel
corso dell'interrogatorio ha reso confessione.», e sostituendo, nel secondo
periodo, la parola «quindicesimo» con «trentesimo».
ARTICOLO 450
Instaurazione
del giudizio direttissimo.
1. Quando procede a giudizio direttissimo, [449], il pubblico ministero fa condurre direttamente
all'udienza l'imputato arrestato in flagranza [380-383] o in stato di custodia cautelare [284-286] (1).
2. Se l'imputato
è libero, il pubblico ministero lo cita
a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni [172 5].
3. La citazione
contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b),
c), f) DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio
nonché la data [111] e la sottoscrizione [110]. Si applica inoltre la
disposizione dell'articolo 429, comma 2.
4. Il decreto,
unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431 FASCICOLO PER IL
DIBATTIMENTO, formato dal pubblico
ministero, è trasmesso alla cancelleria
del giudice competente per il giudizio [465; 138 att.].
5. Al
difensore è notificato senza
ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso
della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico
ministero, della documentazione relativa
alle indagini espletate [433].
(1) L'art. 2 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con
modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ha così modificato il presente
comma. Il testo precedente recitava: «Se ritiene di procedere a giudizio
direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza
l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.».
ARTICOLO 451
Svolgimento del giudizio direttissimo.
1. Nel corso del giudizio
direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.
2. La persona
offesa [90, 91] e i testimoni
[57] possono essere citati anche
oralmente da un ufficiale
giudiziario o da un agente di
polizia giudiziaria [57].
3. Il pubblico
ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico
ministero, fuori del caso previsto dall'articolo
450, comma 2 CITAZIONE A GIUDIZIO DIRETTISSIMO, contesta l'imputazione [493] all'imputato presente.
5. Il presidente
avvisa l'imputato della facoltà di
chiedere il giudizio abbreviato [438, 4522] ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a
dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento
è sospeso [477] fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine.
ARTICOLO 452
Trasformazione
del rito.
1. Se il giudizio
direttissimo risulta promosso fuori
dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al
pubblico ministero.
2. Se l'imputato
chiede il giudizio abbreviato [438, 4515], il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento [492], dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio
con il rito abbreviato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui
all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza
per il giudizio direttissimo (1).
(1) Comma dapprima sostituito dall'art. 35 l. 16
dicembre 1999, n. 479, e successivamente così modificato dall'art.
2-nonies1d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif., nella l. 5 giugno 2000,
n. 144. La Corte cost., con sentenza 12 aprile 1990, n. 183, aveva dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevedeva che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del
suo dissenso e nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando, a
giudizio concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442 2
c.p.p.