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Il peculato e il peculato d'uso
Il peculato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, avendo per ragione del suo ufficio o di servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri. La pena per l'ipotesi base di peculato è quella della reclusione da tre a sei anni; al secondo comma, l'art. 314 cp contempla un regime sanzionatorio attenuato (la reclusione da sei mesi a tre anni) ove il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa ed ove questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamemnte restituita.
Secondo l'opinione maggioritaria, il peculato si configura come un reato plurioffensivo posto a presidio sia del buon andamento e dell'imparzialità della PA sia dell'integrità patrimoniale del titolare dei beni oggetto dell'indebita appropriazione. Al riguardo, si pone la questione se sia sufficiente la lesione di uno dei due beni giuridici protetti dalla norma per integrare il peculato; in particolare, il problema ha riguardato le condotte appropriative di beni di valore patrimonialmente irrilevante (in giurisprudenza entrambi gli orientamenti hanno trovato voce - per l'esclusione del peculato laddove la condotta appropriativa abbia ad oggetto beni privi di valore economico - si veda Cass Pen n 47193/2000, per l'opposta tesi Cass Pen n 41248/2005 e Casse Pen n 21236/2008).
L'elemento materiale del possesso ha una connotazione diversa da quella propriamente civilistica; esso si caratterizza come un autonomo potere di disponibilità sulla cosa che sia funzionalmente connesso con l'esercizio della funzione o del servizio (non si reputa, al riguardo, sufficiente il nesso di occasionalità).
Sia pure nella prospettiva di un'interpretazione lata del concetto di possesso, esso non può spingersi sino a ricomprendere la situazione attiva creditoria del pubblico ufficiale e l'illegittima attività dispositiva della stessa che si verifica allorchè l'incaricato della riscossione, ometta di esigere il credito fiscale.
La condotta punita è l'illecita interversione del possesso da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio il quale eserciti sulla res poteri incompatibili con quelli conformi al titolo o all'ufficio sulla base dei quali possieda la stessa; tale condotta si estrinseca in un'attività espropirativa ed in un'attività appropriativa.
Il dolo del peculato è generico e consiste nella coscienza e volontà di realizzare un'illecita interversione del possesso.
Come già accennato, il secondo comma dell'art. 314 cp, contempla la peculiare fattispecie del peculato d'uso che si caratterizza, rispetto all'ipotesi base, per il dolo specifico di fare uso momentaneo della cosa per restituirla al termine dell'uso.
Con riferimento al peculato d'uso, numerose sono le pronunce che si sono occupate dell'uso dell'apparecchio telefonico d'ufficio per esigenze personali; la giurisprudenza ha enucleato il principio per il quale un  uso sporadico del telefono motivato da urgenze riferibili alla sfera personale non sia punibile a titolo di peculato d'uso in considerazione dell'assenza del vulnus ad entrambi i beni giuridici tutelati dall'incriminazione (il patrimonio della PA ed il suo buon andamento). Da rilevare al riguardo che, secondo un orientamento, tale vicenda configura non già il peculato d'uso ma il peculato di cui all'art. 314 cp 1° comma in quanto si concretizza nell'illecita appropriazione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'apparecchio del telefono (con riferimento alle tematiche esposte si vedano, nella giurisprudenza, Cass Pen 21165/2009 e Cass Pen Sez VI n 3883/2001).
Si discute se il peculato d'uso configuri un'ipotesi autonoma di reato o se si tratti di una mera circostanza attenuante dell'ipotesi base; prevale l'orientamento giurisprudenziale tendente a configurare la fattispecie come autonoma.
L'ultima ipotesi di peculato è quella prevista e disciplinata dall'art. 316 cp; lo commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente per sè o per un terzo danaro o altra utilità. L'elemento materiale del peculato mediante profitto dell'errore altrui presuppone che l'errore non sia indotto dall'agente (nel qual caso potrebbero ravvisarsi gli estremi della concussione) e che si verifichi nel contesto dell'esercizio della funzione o del servizio; l'errore deve essere, inoltre, causa della ricezione dell'indebito o della sua ritenzione.
Tra le problematiche giurisprudenziali che si sono poste con riferimento al peculato, vi è quella se sia applicabile la confisca per equivalente prevista dalla seconda parte del 1° comma dell'art. 322 ter cp oltre a quella in forma specifica; la questione si pone in quanto mentre la seconda è riferita, dall'art. 322 ter cp, sia al prezzo che al profitto del reato, la prima è espressamente prevista solo con riferimento al prezzo. Ciò posto, ove la nozione di prezzo espressa dall'art. 322 ter sia confinata al suo significato letterale, risulterà evidente la sua inapplicabilità al peculato ove è ravvisabile un profitto ma non certo un prezzo del reato in senso tecnico (sul tema si veda Cass Pen n 15549/2009).


La giurisprudenza in materia di peculato





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