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La cedolare secca sugli affitti, la disciplina legislativa, l'ambito di applicazione, locazioni ad uso abitativo, l'esclusione delle locazioni ad uso diverso, le inasprite sanzioni per gli affitti in nero
IL PUNTO A CURA DI
La
c.d. cedolare secca sugli affitti è stata introdotta con il decreto
legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in
materia di Federalismo Fiscale Municipale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
67 del 23 marzo 2011, in vigore, una volta decorso il termine di vacatio
legis, dal 7 aprile u.s..
La
cedolare secca consiste in “un'imposta… sostitutiva” di quella “sul
reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle
imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione” che “sostituisce anche le imposte di registro e di
bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione”
(art. 3, comma 2, d.lgs.14 marzo 2011, n.23).
Va
da subito chiarito, come si evince dal primo comma della disposizione sopra
citata, che il regime della c.d. “cedolare secca sugli affitti” è “alternativo” e “facoltativo” a quello ordinario, ovvero, in mancanza di esercizio
dell’”opzione”, permane nei confronti dell’avente diritto il precedente
sistema di imposizione fiscale.
Vediamo
innanzitutto di delineare quelli che sono i confini soggettivi e oggettivi
della disciplina normativa.
Si
applica al “proprietario o al titolare di diritto
reale di godimento di unita' immobiliari locate ad uso abitativo”;
quindi non riguarda le c.d. locazioni ad uso commerciale.
Ciò
che viene peraltro ribadito, nel comma 6 dell’art. 3, laddove, con una
formulazione a mio parere quanto mai infelice del legislatore, si prevede che
le disposizioni dei commi precedenti (da 1) a 5)) “non
si applicano(hino) alle locazioni di
unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita'
d'impresa, o di arti e professioni”.
Ma non era sufficiente quanto già precisato nel primo comma?
E poi: non si poteva dire “alle
locazioni ad uso commerciale” o “diverse
da quelle ad uso abitativo”, secondo la distinzione di cui alla legge
1978/392?
D’altronde: se sono ad uso abitativo non possono al contempo
concernere attività di impresa!
Passando oltre - ed in particolare interrogandosi circa il confine
temporale di vigenza della disciplina – quest’ultima riguarda – e si applica –
alle locazioni che sorgono o, comunque sono in corso, nell’anno 2011.
Definiti quelli che possono essere individuati gli elementi che
fanno da contorno alla materia, è opportuno menzionare in cosa consista la cedolare secca: è un’aliquota
del 21% sul canone annuo, con possibilità di essere ridotta al 19% nei comuni
ad alta densità (v. legge 21 febbraio 1989, n. 61)
o in altri specificati con provvedimento apposito dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Detta
imposta dovrà essere versata entro i termini previsti per quella corrisposta ai
fini della registrazione, o entro i termini della presentazione della
dichiarazione dei redditi per quei contratti non soggetti a registrazione, e
non ammette la ripetizione “delle imposte di bollo
e di registro eventualmente gia' pagate”
(cfr. art. 3, comma 4, d.lgs. cit.).
Le modalità di esercizio dell’opzione sono disciplinate con protocollo (n.2011/55394), emanato dall’Agenzia delle Entrate - delegata dal Governo ad intervenire sul punto (cfr.art. 3, comma 4, d.lgs. cit.)- e sul cui sito è possibile scaricare i relativi modelli.
A
tal proposito è opportuno menzionare la circostanza che il locatore che voglia
avvalersi dell’opzione dovrà, ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 d. lgs.
citato, a pena di inefficacia della stessa, comunicare preventivamente,
con lettera raccomandata, al conduttore la rinuncia per il periodo
corrispondente alla sua durata, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del
canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la
variazione accertata dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Si
precisa, inoltre, che tali norme sono inderogabili.
Va
inoltre ricordato che la scelta effettuata dal locatore lo vincola per l’intera
durata del contratto in essere, ma può essere revocata annualmente, salvo il
versamento, ovviamente, dell’imposta relativa alla registrazione, nei casi di
corresponsione obbligatoria della stessa.
Il
decreto in oggetto prevede inoltre sanzioni raddoppiate, rispetto a quella già
sancite nell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e nell'articolo 13, comma 1, per i
c.d. affitti in nero, oltre a modalità di regolarizzazione di quest’ultimi.
E’
difatti previsto che il locatore che non abbia registrato - o registrato per una somma inferiore a quella
effettivamente percepita o, ancora, in ipotesi di comodati fittizi -
il contratto entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto,
possa “mettersi in regola”, evitando così le ulteriori conseguenze
sanzionatorie previste nell’art. 8 del decreto legislativo in esame ed in
particolare:l’applicazione automatica al contratto non “regolare” del regime
del c.d. 4+4, ivi comprese le previsioni di rinnovo di cui all'articolo 2, comma 1, legge n. 431 del 1998; nonché l’adozione
di un canone annuo pari al triplo del valore catastale dell’immobile.
Pertanto
– e così concludendo – il consiglio da dare agli “irregolari” è di affrettarsi:
hanno tempo sino al 6 giugno p.v. (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto)
per sanare la loro posizione; dopo detta data potrebbero vedere i loro
inquilini chiedere l’adozione di un contratto di locazione ad uso abitativo
soggetto alla disciplina del c.d. 4+4, con
l’applicazione ex re di un canone
pari ad una somma quasi…da “vecchio equo canone”!
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