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Il sequestro probatorio, conseguente a perquisizione o autonomo, i presupposti, il decreto di sequestro, il suo oggetto e la sua esecuzione, il sequestro di corrispondenza, presso il provider e presso le banche, istanze di riesame e di restituzione dell'oggetto del sequestro, la custodia delle cose sequestrate, l'apposizione e la rimozione dei sigilli
Argomenti correlati
la testimonianza
l'esame delle parti private
ricognizioni confronti ed esperimenti giudiziali
la perizia
la prova documentale
ispezioni e perquisizioni
il sequestro
le intercettazioni
Articolo 252
Sequestro conseguente
a perquisizione.
1. Le cose rinvenute
a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle
prescrizioni degli articoli 259 e 260
[81 att.; 10 reg.].
Articolo 253
Oggetto e formalità
del sequestro.
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il
sequestro del corpo del reato e delle
cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187, 714,
715 4, 716; 81 att.; 10 reg.] (1).
2. Sono corpo del
reato le cose sulle quali o mediante
le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo
[240 c.p.].
3. Al sequestro procede personalmente
l'autorità giudiziaria [103 4] ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto
[370].
4. Copia del decreto
di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [103 3].
(1) V. l'art. 3 l. 8 agosto 1977, n. 533 in tema di reati
concernenti armi e esplosivi, reati di cui agli artt. 241, 285, 286 e 306 c.p.
e alla l. 20 giugno 1952, n. 645. Per la possibilità di ritardare od omettere
atti di cattura, arresto o sequestro, v. l'art. 98 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, in tema di reati riguardanti stupefacenti. Si veda inoltre l'art. 87
d.P.R. n. 309, cit. circa la destinazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope sequestrate dall'autorità giudiziaria e circa il dovere
dell'autorità che effettua il sequestro di simili sostanze di darne immediata
notizia al Servizio centrale antidroga. Vedi inoltre l'art. 7 d.l. 15 gennaio
1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, in tema di
sequestro di persona a scopo di estorsione, del quale rileva, in particolare,
il comma 3. Per la possibilità di ritardare l'esecuzione di provvedimenti di
sequestro v. art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146, che ha abrogato alcune
disposizioni in tema di ritardo di atti e operazioni sotto copertura, relative
a determinati reati, dettando una disciplina generale in argomento.
Articolo 254
Sequestro di
corrispondenza.
1. Presso coloro
che forniscono servizi postali,
telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi,
valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza [15 Cost.; 616 c.p.], anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall'imputato [60, 61] o a lui
diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che
comunque possono avere relazione con il
reato [103 6] (1).
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria [253 3, 353], questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli
oggetti di corrispondenza sequestrati, senza
aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro
contenuto (2).
3. Le carte e gli
altri documenti sequestrati che non
rientrano fra la corrispondenza sequestrabile
sono immediatamente restituiti
all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati [191].
(1) Comma così sostituito dall'art. 8 l. 18 marzo 2008, n.
48. Il testo precedente recitava: «1. Negli uffici postali o telegrafici è
consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori,
telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia
fondato motivo di ritenere spediti dall'imputatoo a lui diretti, anche sotto
nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere
relazione con il reato».
(2) L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato il
presente comma inserendo, le seguenti parole: «o alterarli».
Articolo 254 Bis
(1)Sequestro di dati
informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di
telecomunicazioni.
1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi
informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi
detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per
esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi
su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati
acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è,
comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente
i dati originali.
(1) Articolo inserito dall'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48.
ARTICOLO 255
Sequestro presso
banche.
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso
banche [248] di documenti, titoli,
valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che
siano pertinenti al reato,
quantunque non appartengano all'imputato
[60, 61] o non siano iscritti al suo
nome.
ARTICOLO 256
Dovere di esibizione
e segreti.
1. Le persone
indicate negli articoli 200 e 201
devono consegnare immediatamente
all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi
informatici, anche mediante copia di
essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per
ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si
tratti di segreto di Stato [202, 204] ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [103 2] (1) (2).
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio [201] o
professionale [200], l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i
documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone
il sequestro (3).
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato [202, 204], l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che ne sia data
conferma. Qualora il segreto sia confermato
e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un
segreto di Stato [129] (1).
4. Qualora, entro
sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del
Consiglio dei ministri non dia conferma
del segreto, l'autorità giudiziaria dispone
il sequestro.
5. Si applica la disposizione dell'articolo 204 [66 att.].
(1) Per la disciplina del segreto di Stato, v. artt. 39-42
l. 3 agosto 2007, n. 124.
(2) L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato il
presente comma inserendo, le seguenti parole: «nonché i dati, le informazioni e
i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».
(3) La Corte cost., con sentenza interpretativa di rigetto,
11 marzo 1993, n. 81, su cui v., amplius, sub art. 266, ha affermato che l'art.
256 c.p.p. «nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti
dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina
applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e,
pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via
legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente
contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del
diritto della persona alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni».
ARTICOLO 256 BIS
(1) Acquisizione di
documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi
dei servizi di informazione per la sicurezza.
1. Quando deve disporre l'acquisizione
di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici
collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della
Repubblica, l'autorità giudiziaria indica
nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità
giudiziaria procede direttamente sul
posto all'esame dei documenti, degli
atti e delle cose e acquisisce agli
atti quelli strettamente
indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività,
l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione
di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli
atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a
disporre la consegna di ulteriori
documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori
documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un
documento, un atto o una cosa, originato
da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non
divulgazione, l'esame e la consegna
immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del
Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative
presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine
all'apposizione del segreto di Stato.
5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del
Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o
della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al
comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce
il documento, l'atto o la cosa.
(1) Articolo inserito dall'art. 15 l. 3 agosto 2007, n. 124,
con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.
ARTICOLO 256 TER
(1) Acquisizione di
atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato.
1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia,
documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore
eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il
documento, l'atto o la cosa è sigillato
in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri autorizza
l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla
trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si
pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa».
(1) Articolo inserito dall'art. 16 l. 3 agosto 2007, n. 124,
con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.
ARTICOLO 257
Riesame del decreto
di sequestro.
1. Contro il decreto di sequestro [253; 229 coord.]
l'imputato [60, 61, 99], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e
quella che avrebbe diritto alla loro restituzione [263] possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a
norma dell'articolo 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].
ARTICOLO 258
Copie dei documenti sequestrati.
1. L'autorità giudiziaria può [329] fare estrarre copia [116, 243] degli atti e dei
documenti sequestrati, restituendo
gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può
autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano
legittimamente.
2. I pubblici ufficiali [357 c.p.] possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro
restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie,
estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la
persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale
dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere
separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in
deposito giudiziario. Il pubblico
ufficiale addetto, con l'autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti
del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle
copie, negli estratti e nei certificati.
ARTICOLO 259
Custodia delle cose
sequestrate.
1. Le cose
sequestrate sono affidate in
custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o
non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode [133],
idoneo a norma dell'articolo 120 [81, 82 att.; 11 reg.] (1) (2).
2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di
presentare le cose a ogni richiesta
dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per
chi trasgredisce ai doveri della custodia [328, 334, 335, 366 c.p.]. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in
quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione
imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato
verbale, nella cancelleria o nella segreteria (3).
(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art.
22 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31 maggio 2001, n. 125).
(2) Per le cose sequestrate relativamente a reati preveduti
dal testo unico in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), v. art.
333 d.P.R. n. 43, cit. Per i reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati
esteri, v. l'art. 4 d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375 e l'art. 3 l. 19 marzo 2001,
n. 92. V. sub art. 260.
(3) L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato il
presente comma inserendo il secondo periodo.
ARTICOLO 260
Apposizione dei
sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
(1).
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le
sottoscrizioni [110] dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario [126] che la
assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a
indicare il vincolo imposto a fini di giustizia [349 c.p.] (2).
2. L'autorità
giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti
e fa custodire in cancelleria o
segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259.
Quando si tratta di dati, di
informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura
che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua
immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta
anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria (3).
3. Se si tratta di cose
che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione [83, 852
att.] (4).
3-bis. L'autorità
giudiziaria procede, altresì, anche su
richiesta dell'organo accertatore alla distruzione
delle merci di cui sono comunque vietati
la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione
quando le stesse sono di difficile
custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o
pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche
all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente
la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con
l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione
della merce residua (5).
3-ter. Nei casi di sequestro
nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il
termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può
procedere alla distruzione delle merci
contraffatte sequestrate, previa comunicazione
all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione
dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari (6).
(1) Rubrica così modificata dall'art. 2 del d.l. 23 maggio
2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha
inserito le parole «Distruzione di cose sequestrate».
(2) L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato il
presente comma inserendo le seguenti parole: «, anche di carattere elettronico
o informatico,».
(3) L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato il
presente comma inserendo l'ultimo periodo.
(4) Per la campionatura e la distruzione di sostanze stupefacenti
e psicotrope, v. gli artt. 87 e 88 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Relativamente
ai tabacchi lavorati esteri sequestrati (per i quali v. anche sub art. 259) v.
art. 43d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375. Vedi anche art. 1513d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
(5) Comma inserito dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008 , n. 92,
, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(6) Comma inserito dall'art. 2 d.l. 23 maggio 2008 , n. 92,
, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
ARTICOLO 261
Rimozione e
riapposizione dei sigilli.
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con
l'assistenza dell'ausiliario [126; 11 reg.]. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei
sigilli, le cose sequestrate sono
nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria.
L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data [111]
e la sottoscrizione [110].
ARTICOLO 262
Durata del sequestro
e restituzione delle cose sequestrate.
1. Quando non è
necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono
restituite a chi ne abbia diritto,
anche prima della sentenza [85 att.]. Se occorre, l'autorità giudiziaria
prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte
civile [76], che sulle cose appartenenti all'imputato [60, 61] o al
responsabile civile [83] sia mantenuto
il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo
alla restituzione e il sequestro è mantenuto
ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
3-bis. Trascorsi
cinque anni dalla data della sentenza
non più soggetta ad impugnazione, le somme
di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne
ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato (1).
4. Dopo la sentenza
non più soggetta a impugnazione [460 2, 648, 650 2] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che
sia disposta la confisca [86, 88 att.; 240 c.p.].
(1) Comma inserito dall'art. 2612l. 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008).
ARTICOLO 263
(1) Procedimento per
la restituzione delle cose sequestrate.
1. La restituzione
delle cose sequestrate è disposta dal
giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [85 att.].
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la
restituzione non può essere
ordinata a favore di altri senza che
il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo
127.
3. In caso di controversia
sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in
primo grado, mantenendo nel frattempo il
sequestro.
4. Nel corso delle
indagini preliminari [326 s.], sulla
restituzione delle cose sequestrate [85 att.] il pubblico ministero provvede con
decreto motivato (2).
5. Contro il decreto
del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa
richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice [328] provvede a norma dell'articolo 127 (3) (4).
6. Dopo la sentenza
non più soggetta a impugnazione [648, 650 2], provvede il giudice dell'esecuzione [665, 676].
(1) Vedi anche artt. 149-151 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10 d.lgs. 14 gennaio
1991, n. 12.
(3) Comma così modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 12, cit.
(4) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art.
192d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Argomenti correlati
la testimonianza
l'esame delle parti private
ricognizioni confronti ed esperimenti giudiziali
la perizia
la prova documentale
ispezioni e perquisizioni
il sequestro
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