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L'impugnazione del testamento |
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I vizi di natura sostanziale che consentono di impugnare il testamento sono essenzialmente quelli volti ad eludere i principi cardine della materia successoria e, in particolare, quelli del divieto dei patti successori (tale è il caso dei testamenti collettivi reciproci o congiuntivi, o un istituzione di erede posta in essere in esecuzione di un patto successorio di natura obbligatoria o anche alle disposizioni rimesse, quanto alla determinazione del beneficiario e/o dell'oggetto al mero arbitrio di un terzo).
I vizi incidenti sulla volontà del testatore sono gli stessi già disciplinati in ambito contrattuale e, cioè, l'errore, la violenza ed il dolo ma l'azione può essere esperita da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dalla scoperta della causa dell'invalidità. Vizio peculiare della fattispecie de qua è l'errore sul motivo ce risulti dal testamento e che sia l'unico che abbia determinato il testatore a testare.
E' anche possibile impugnare il testamento nel termine di cinque anni dal momento in cui gli è stata data esecuzione per l'incapacità del testatore al momento della confezione del testamento.
Chiunque abbia la titolarità della facoltà di impugnare il testamento può rinunciare espressamente o implicitamente a tale facoltà anche, in via eccezionale, in caso di nullità della disposizione testamentaria (cfr. l'art. 590 cc). La conferma tacita consiste nella volontaria esecuzione della disposizione viziata da parte dell'onerato. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza peraltro tale facoltà sarebbe da confinarsi nell'alveo di quelle disposizioni affette da vizi che attengono alla fonte testamentaria della disposizione e non già a quei vizi che inficerebbero un qualsivoglia contratto e che ne sancirebbero la nullità, nonostante la natura di atto tra vivi. Sarebbe, in tale prospettiva, suscettibile di conferma una disposizione attuativa di un patto successorio vietato ovvero l'esecuzione di una disposizione di ususfrutto successivo ma non sarebbe confermabile una disposizione che integrasse un fatto di reato
Non è pacifica in dottrina la questione se il testamento nuncupativo orale sia suscettibile di conferma in quanto, in tale ipotesi, più che di nullità della disposizione testamentaria dovrebbe più correttamente parlarsi di inesistenza.
All'indirizzo è possibile consultare ed utilizzare un modello per l'impugnazione del testamento
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rassegna di
articoli relativi a giurisprudenza illustrata sulle principali riviste
cartacee (Guida al Diritto e Corriere Giuridico)
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