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L'impugnazione della sanzione disciplinare può essere proposta direttamente in giudizio o può essere chiesta la costituzione di un collegio di concliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro dove il lavoratore provvede a nominare un proprio rappresentante, così come l'azienda e la Direzione Provinciale.
Il collegio di Conciliazione valuta la congruità della sanzione, può confermarla, annullarla o riformarla ma l'azienda può rifiutare di nominare il proprio componente nel Collegio e procedere in giudizio per sentire accertare la legittimità della sanzione disciplinare.
Il lavoratore può impugnare in giudizio la sanzione disciplinare contestandone il merito o in relazione a profili procedurali.
La sanzione disciplinare è illegittima:
a) se non è stato affisso in luogo conoscibile il codice disciplinare (contenente l'addebito posto a fondamento della sanzione);
b) se non è stata effettuata la previa contestazione disciplinare;
c) se non è stato concesso il termine a difesa di cinque giorni dalla contestazione al lavoratore;
d) se non vi è coincidenza tra l'addebito contenuto nella contestazione e quello contenuto nella relativa sanzione disciplinare;
e) se non vi è immediatezza tra la conoscenza del fatto addebitato e la contestazione disciplinare;
f) se non vi è immediatezza tra la contestazione e la sanzione disciplinare.
Modello di istanza per la costituzione di un collegio di concliazione e arbitrato
Al
Collegio di Conciliazione
presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di........
Via.....................
Spett.le
.............
sede...........
Oggetto: ricorso avverso sanzione disciplinare -istanza di costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato
Con riferimento alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla reteribuzione per 3 giorni inflitta al sottoscritto e comunicata a mezzo raccomandata a mano il giorno..........., il sottoscritto, ritenuta la sanzione incongrua e sproporzionata rispetto all'addebito contestato nonchè fondata su presupposti parzialmente erronei, così come ampiamente esposto nella lettera del..........con la quale sono state fornite le giustificazioni relative all'addebito disciplinare contenuto nella contestazione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto
CHIEDE
la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro , di un collegio di conciliazione ed arbitrato
NOMINA
quale proprio rappresentante in seno alla suddetta Commissione, l'Avvocato.................con studio in.................., conferendo allo stesso ogni potere all'uopo necessario
INVITA
Codesta azienda a nominare il proprio rappresentante in seno alla suddetta Commissione, a seguito della comunicazione della data della convocazione.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano .
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa .
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non
possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti
definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e
la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero
verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e
ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore
al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere,
nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla
quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un
collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o,
in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
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