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Imputabilitą nevrosi psicosi
Il Capo I del Titolo IV del codice penale viene dedicato all'imputabilità. Essa costituisce una condizione del reo ed integra un presupposto per l'applicazione della pena. A mente dell'art. 85 cp, l'imputabilità, che, in linea di principio, è la capacità di intendere e di volere, deve sussistere al momento della commissione del fatto.
 
Il codice indica, successivamente alla definizione generale dell'imputabilità, le cause che possono escluderla o ridurla, cause fisiologiche (l'età), cause patologiche (infermità fisiche e mentali) cause d'intossicazione (cronica intossicazione di alcool e di droga).
 
Con riferimento alle infermità induttive dello stato di non imputabilità, la giurisprudenza ha, per molti anni, negato che le psicopatie e le novrosi fossero idonee ad escludere o limitare la capacità di intendere e di volere. Esse, infatti, secondo la Suprema Corte, non integravano vere e proprie patologie, sicchè solo le nevrosi potevano condurre al proscioglimento per infermità di mente o all'applicazione di una pena diminuita per seminfermità.
 
Con la sentenza n. 9163 DEL 2005, parzialmente modificando il precedente orientamento della Corte, Le Sezioni Unite della Cassazione Penale hanno affermato che: "Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente, sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l'autore dell'omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice "disturbo della personalità", non integrava quella nozione di "infermità" presa in considerazione dal codice penale).

 

Art. 85 Capacita' d'intendere e di volere
Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
E' imputabile chi ha la capacita' di intendere e di volere.

Art. 88 Vizio totale di mente
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere o di volere.

Art. 89 Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita.

 

RISORSE DEL WEB

 

imputabilità e colpevolezza su diritto-penale

 

L'imputabilità su wikipedia

 

L’imputabilità articolo dell’Avv Alessandro Amaolo su overlex

 

L'imputabilità fondamento e rapporti con la colpevolezza su diritto-penale  





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