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L'indennità suppletiva di clientela costituisce la seconda delle indennità dovute all'agente all'atto della cessazione del rapporto di agenzia e si aggiunge al FIRR.
Per espressa previsione dell'AEC l'indennità suppletiva di clientela così come quella di risoluzione del rapporto non è ancorata all'incremento della clientela (così come prevede l'art. 1751 cc) ma esclusivamente al fatto che il rapporto di agenzia venga a cessare.
Diversamente dall'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) la cui corresponsione può esser rifiutata dalla preponente soltanto se l'agente abbia indebitamente ritenuto gli incassi, l'indennità suppletiva di clientela non spetta quante volte la ditta mandante receda dal rapporto per causa imputabile all'agente. In tal caso dovrà farne menzione nella lettera di revoca del mandato.
L'indennità suppletiva di clientela sarà dunque corrisposta anche in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, o anche per conseguimento di pensione di vecchiaia INPS, nonché in caso di decesso, oppure per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 cod. civ.). In caso di decesso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari.
L'indennità suppletiva di clientela non spetta invece in caso di dimissioni dell'agente se il rapporto di agenzia non era in corso da almeno un anno.
L'indennità suppletiva di clientela si calcola sull'ammontare globale delle provvigioni maturate nel corso del rapporto anche se concretamente le stesse non siano state interamente corrisposte dalla preponente.
Il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela è diverso a seconda che si tratti di provvigioni maturate per affari conclusi prima o dopo il 1° gennaio 1989.
Per affari conclusi nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1988 il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela viene effettuato nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi".
Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente:
a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
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