Il portale della previdenza dei professionisti

logo-old.png


Home arrow Ricerca Giuridica arrow Mutui bancari e interessi usurari
Mutui bancari e interessi usurari
Indice articolo
Mutui bancari e interessi usurari
Pagina 2
 
 
 
 
 
Autorità:  Tribunale  Milano
Data:  15 ottobre 2005


La vertenza poneva all'interprete il problema dell'applicabilità o meno della disciplina dettata dalla richiamata l. n. 1996 del 108 ai contratti stipulati antecedentemente al 2 aprile 1997, allorché venne pubblicata la prima rilevazione trimestrale sui tassi di mercato praticati dagli operatori bancari e finanziari. Nel corso del giudizio, però, quella problematica è stata, in parte, risolta dal legislatore che, con il d.l. n. 29 dicembre 2000 n. 394, poi conv. con modificazioni in l. n. 28 febbraio 2001 n. 24, ha fornito l'interpretazione autentica della l. 7 marzo 1996 n. 108, stabilendo che "(...) ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. si intendono usurari gli interessi stabiliti dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (...)". E successivamente, la sentenza del 2002 n. 29 della Corte Costituzionale, ha dichiarato infondati i dubbi di costituzionalità della norma ora richiamata, prospettati da vari giudici remittenti e della effettiva portata innovativa della delimitazione operata dal convertito decreto. A causa del modificato contesto normativo il caso sottoposto all'esame del Tribunale - contratto di mutuo stipulato nel 1990 - sfugge ovviamente alle sanzioni di nullità poste dal comma 2 art. 1815 c.c., come riformulato dalla l. n. 108 del 1996. Il Tribunale, in condivisione di orientamenti giurisprudenziali espressi dal Tribunale di Monza e dal Tribunale di Milano, ritiene che la inapplicabilità della sanzione civile (oltre che di quella penale) all'ipotesi di interessi usurari  sopravvenuti  non esclude che gli interessi che superino il tasso-soglia siano comunque interessi usurari e che siano perciò non dovuti per la parte eccedente quel tasso. Interessi usurari e che siano perciò non dovuti per la parte eccedente quel tasso. Il quadro giuridico di riferimento è dato, non dall'inapplicabile art. 1815 c.c., bensì dall'art. 2 l. del 1996 n. 108, norma imperativa  sopravvenuta , ispirata ad un generale principio di non abuso del diritto (principio che trova altre espressioni nel nostro ordinamento e che non si contrappone, ma va coordinato, a quello invocato dalla convenuta per cui pacta sunt serranda (...)), che perciò va applicata ai rapporti pendenti, imponendo l'adeguamento dell'assetto degli interessi già oggetto di stipulazione contrattuale, allorché essi siano in violazione della norma stessa.

Autorità:  Tribunale  Napoli
Data:  12 febbraio 2004

La previsione di interessi moratori ad un tasso superiore a quello previsto per gli interessi convenzionali, integra una pattuizione qualificabile come clausola penale, e quindi l'ammontare dell'importo dovuto a tale titolo può essere ridotto ad equità dal giudice, anche d'ufficio, ove esso sia manifestamente eccessivo, sia in caso di iniquità originaria, sia in caso di eccessività  sopravvenuta  e, in tale ultimo caso, anche a prescindere dalla straordinarietà e dalla imprevedibilità degli eventi che la hanno causata.

 




Segnala su OK Notizie!Reddit!Del.icio.us! Facebook!


 
faccialibrodef.jpg


magistratura_esame_avvocato_2012_2013.jpg

domiciliazioniprevprof.jpg

      SCAPPO IN BRASILE...
       www.ideabrasile.it

bannerprevprof.jpg

 

cerca ancora nel sito

Ricerca personalizzata

Cerca Professionisti