L'interrogatorio di garanzia, di cui all'294 del c.p.p., è condizione necessaria ai fini della valida applicazione di una qualsivoglia misura cautelare ed è eseguito dal giudice procedente nei confronti del destinatario della misura cautelare entro un termine perentorio che è quello di dieci giorni o di cinque giorni dall'esecuzione della misura a seconda che si tratti della custodia cautelare (cinque giorni) o di altra misura cautelare (dieci giorni).
In paticolare l'art. 294 cpp prevede l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia secondo le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p. a cura del giudice che abbia emessa l'ordinanza cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia ovvero, se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, non oltre dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
All'interrogatorio di garanzia assistono il pubblico ministero e il difensore, ai quali va dato avviso della data del compimento dell'atto; si tratta di un presidio ineludibile del diritto della difesa dell'indiziato volto ad acclarare la sussistenza e la permanenza delle condizioni di applicabilità e delle esigenze cautelari di cui all'at. 274 cpp e la congruenza della misura applicata nonchè, in caso di verifica negativa, alla revoca o alla sostituzione della misura.
Ulteriore norma posta a presidio del corretto esplicarsi del diritto di difesa è quella che stabilisce il divieto di procedere all'interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare da parte del PM prima che il Giudice proceda all'interrogatorio di garanzia, salva la possibilità pe il PM di avanzare istanza acchè l'interrogatorio di garanzia avvenga entro il termine di 48 ore dall'esecuzione della misura custodiale.
L'obbligo di procedere con l'interrogatorio di garanzia permane sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; sucessivamente, come recentemente confermato dalle Sezioni Unite, le esigenze di tutela dei diritti di difesa che sottendono alla previsione dell'interrogatorio di garanzia recedono di fronte alla possibilità di esplicare i diritti di difesa nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale dove la persona imputata ha, tra l'altro, sempre il diritto di chidere di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 cpp.
ARTICOLO 294
Interrogatorio della
persona sottoposta a misura cautelare personale (1) .
1. Fino alla
dichiarazione di apertura del
dibattimento, il giudice che ha
deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi
ha proceduto nel corso dell'udienza
di convalida [391] dell'arresto o
del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65] della persona in stato di custodia
cautelare in carcere [285] immediatamente
e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia
[297, 302], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita [3131] (2)
(3).
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre
dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione
[302] (4).
1-ter. L'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare (4).
2. Nel caso di assoluto
impedimento, il giudice ne dà atto
con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la
cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di
applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e
275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299,
alla revoca o alla sostituzione
della misura disposta (5).
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con
le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire,
è dato tempestivo avviso del
compimento dell'atto (6).
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla
corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti
da lui delegato (7).
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di
altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale,
qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le
indagini preliminari del luogo (8).
6. L'interrogatorio
della persona in stato di custodia
cautelare [284, 285, 286] da parte del
pubblico ministero non può precedere
l'interrogatorio del giudice (9).
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 11 l. 8 agosto 1995,
n. 332.
(2) Comma così modificato dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio
1991, n. 12, successivamente dall'art. 11 l. n. 332, cit. (v. ora il nuovo
comma 1-bis) e, da ultimo, dall'art. 21 lett. a)d.l. 22 febbraio 1999, n. 29,
conv., con modif., in l. 21 aprile 1999, n. 109. V., inoltre, l'art. 4 d.l. n.
29, cit.
(3) La Corte cost., con sentenza 3 aprile 1997, n. 77 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, «nella parte in cui
non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento,
il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni
dall'inizio di esecuzione della custodia». La Corte cost., con sentenza 17
febbraio 1999, n. 32, ha nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2941, «nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del
dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere».
(4) Commi inseriti dall'art. 11 l. n. 332, cit.
(5) Comma così modificato dall'art. 11 l. n. 332, cit.
(6) Comma così sostituito dall'art. 12 1° marzo 2001, n. 63.
(7) Comma inserito dall'art. 2 1 lett. b) d.l. n. 29, cit.
(8) Comma così modificato dall'art. 2 1 lett. c) d.l. n. 29,
cit.
(9) Comma così sostituito dall'art. 11 l. n. 332, cit.