Dispone l’art. 591 bis del codice di rito, introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, conv. In L. n. 80 del 2005 che, nell’ambito delle procedure di espropriazione immobiliare, possano essere delegati i su elencati professionisti che siano iscritti in appositi elenchi (cfr. l’art. 179 ter disp att cpcp) sia all’effettuazione delle operazioni di vendita con incanto sia all’effettuazione delle operazioni di vendita senza incanto con offerta in busta chiusa e successiva, eventuale, gara.
Il G.E. con l’ordinanza di nomina del professionista stabilisce il termine per il compimento delle operazioni di vendita, il luogo di presentazione delle offerte e di esame delle stesse ed il luogo ove dovrà svolgersi l’eventuale incanto. Il professionista, ricevuto l’incarico, deve preliminarmente determinare il valore dell’immobile tenuto conto della stima dell’esperto nominato dal giudice e delle note depositate delle parti.
Deve, poi, curare di predisporre l’avviso della vendita ai sensi dell’art. 570 del cpc ed ogni successiva operazione relativa all’espropriazione immobiliare senza incanto o con incanto curando dunque il ricevimento delle cauzioni e la relativa restituzione nonché l’aggiudicazione provvisoria, l’assegnazione dell’immobile ed il ricevimento del prezzo di aggiudicazione o assegnazione; nell’avviso sarà altresì precisato che tutte le operazioni che, a mente delle disposizioni del codice relative alla espropriazione immobiliare si svolgerebbero in cancelleria, si svolgeranno presso lo studio del professionista delegato.
Resta di competenza specifica del giudice dell’esecuzione il decreto di trasferimento la cui materiale predisposizione viene invece curata dal professionista delegato, sul quale incombono le successive attività di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’immobile aggiudicato o assegnato. Di competenza del professionista è, inoltre, la realizzazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dall’espropriazione.
ARTICOLO 591 BIS
Delega delle
operazioni di vendita (1).
[I]. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti
gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi
di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni
di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo
articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità
della pubblicità, il luogo di
presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo
571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell'eventuale incanto.
Si applica l'articolo 569, quarto comma (2).
[II]. Il professionista
delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo
568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi
dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni
di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti
previsti dall'articolo 570 e, ove
occorrenti, dall'articolo 576, secondo
comma;
3) alla deliberazione
sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni
dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o
autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo
l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585,
secondo comma;
7) sulla istanza di
assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo
incanto e del termine per la
presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore
incanto nel caso previsto dall'articolo
587;
10) ad autorizzare
l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a
norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del
decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato
dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione
del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato
le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla
banca o all'ufficio postale la restituzione
delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli
offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico
a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
[III]. Nell'avviso di
cui all'articolo 570 è specificato che tutte
le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere
compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere
o dal giudice dell'esecuzione, sono
eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo
indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo
173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
[IV]. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di
vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali
le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione
delle attività svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
[V]. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal
professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura
speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
[VI]. Se il prezzo
non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
[VII]. Avvenuto il versamento
del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e
590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione
il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica
dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista
delegato provvede alla trasmissione del
fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi
dell'articolo 591. Contro il decreto
previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione
di cui all'articolo 617.
[VIII]. Le somme
versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
[IX]. I provvedimenti
di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in
ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 3 l. 3 agosto 1998,
n. 302 e poi sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 33
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come
modificato dall'art. 13 lett. r) n. 2)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto
dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2
3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava: «Delega
al notaio delle operazioni di vendita con incanto. - [I]. Il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita
ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio
avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con
incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti. [II]. Il notaio delegato
provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo
568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 3) sulle offerte dopo l'incanto a
norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui
all'articolo 585, secondo comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla
istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591; 5) alla
esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale
del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'articolo 586; 6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di
nomina di cui all'articolo 583; 7) alla formazione del progetto di
distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.
[III]. In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il
notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui
all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui
all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti
previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le
attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute
in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal
giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo
studio ovvero nel luogo da lui indicato. [IV]. L'avviso deve inoltre contenere
l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della
citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da
determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo
40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione
nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed
all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985. [V]. Il
notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge,
le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività
svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario. [VI]. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio
ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo
579, secondo comma. [VII]. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il
notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. [VIII].
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo
comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza
indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere
allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo
rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va
pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla
documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio
provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. [IX]. Le somme
versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito
indicato dal giudice. [X]. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano
riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle
operazioni di vendita con incanto.».
(2)Le parole: «Si applica l'articolo 569, quarto comma»
poste in fondo al comma, sono state inserite, in sede di conversione, dall'art.
4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., dalla l. 22
febbraio 2010, n. 24.
Art. 179 disp att cpc
Elenco dei
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (1).
[I]. Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio
dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori
commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei
tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei
notai, degli avvocati, e dei commercialisti disponibili a provvedere alle
operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione
degli avvocati, e dei commercialisti sono allegate le schede formate e
sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive
ordinarie o concorsuali.
[II]. Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo
trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede
informative sottoscritte da ciascuno di essi.
[III]. Al termine di ciascun semestre, il presidente del
tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più
procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato
rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a
norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
[IV]. I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di
revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel
triennio successivo.
(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 9 l. 3 agosto 1998,
n. 302 e poi così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23-ter lett. e)
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come
modificato dall'art. 15 lett. f) n. 2)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto
dalla data indicata sub art. 161-bis. Per la disciplina transitoria v. art.
23-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 161-bis. Il testo precedentemente in
vigore, era il seguente: «Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di
vendita con incanto. [I]. Il consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno
ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei
notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni
immobili».
ARTICOLO 591 TER
Ricorso al giudice
dell'esecuzione (1).
[I]. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista
delegato può rivolgersi al giudice
dell'esecuzione, il quale provvede con
decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale
provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.
(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 5 l. 3 agosto 1998,
n. 302 e poi così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n.
33 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80,
con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v.
art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476. Il testo precedente recitava:
«[I]. Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono
difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il
quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con
ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga la sospensione. [II]. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 617.».