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La chiamata e l'intervento del terzo nel processo civile, chiamata su istanza di parte e per ordine del giudice, i termini per formulare istanza per le parti e le conseguenze dell'omessa chiamata iussu iudicis, i termini dell'intervento e le preclusioni processuali
modello di citazione per la chiamata del terzo
ARTICOLO 267
Costituzione del
terzo interveniente.
[I]. Per intervenire
nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una
comparsa formata a norma dell'articolo
167 con le copie per le altre parti, i documenti
e la procura [83, 292 1].
[II]. Il cancelliere
dà notizia [1361] dell'intervento alle
altre parti, se la costituzione del
terzo non è avvenuta in udienza
[170].
ARTICOLO 268
Termine per
l'intervento (1).
[I]. L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate
le conclusioni.
[II]. Il terzo non
può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad
alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 26 novembre
1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «Costituzione dopo la prima
udienza. - [I]. L'intervento può aver luogo finché la causa non sia rimessa dal
giudice istruttore al collegio. [II]. Se l'intervento ha luogo dopo la prima
udienza, il terzo non può compiere atti che non sono più consentiti alle altre
parti, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del
contraddittorio».
ARTICOLO 269
Chiamata di un terzo
in causa (1).
[I]. Alla chiamata di
un terzo nel processo a norma dell'articolo 106, la parte provvede mediante
citazione a comparire nell'udienza
fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'articolo 163-bis.
[II]. Il convenuto che
intenda chiamare un terzo in causa deve, a
pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice
istruttore lo spostamento della prima
udienza allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. Il
giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, provvede con decreto a
fissare la data della nuova udienza. Il decreto è comunicato dal cancelliere
alle parti costituite. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.
[III]. Ove, a seguito
delle difese svolte dal convenuto
nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse
dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il
giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel
rispetto dei termini dell'articolo 163-bis. La citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine
perentorio stabilito dal giudice.
[IV]. La parte che chiama in causa il terzo deve depositare
la citazione notificata entro il termine previsto dall'articolo 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo
166.
[V]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme per
le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma
dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 29 l. 26 novembre
1990, n. 353.Il testo recitava: «[I]. Alla chiamata di un terzo nel processo a
norma dell'articolo 106, la parte deve provvedere mediante citazione a
comparire alla prima udienza, osservati i termini stabiliti nell'articolo
163-bis. [II]. Il giudice istruttore, quando ne è richiesto nella prima
udienza, può concedere un termine per la chiamata del terzo, fissando all'uopo
una nuova udienza. [III]. La parte che chiama un terzo deve depositare la
citazione entro il termine di cui all'articolo 165, mentre il terzo può
costituirsi a norma dell'articolo 166 o all'udienza».
(2) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. p)l. 28
dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4
l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati
successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il
seguente: «[V]. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma, restano ferme per le
parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il
termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 183 è fissato dal
giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i termini di cui
all'articolo 184 decorrono con riferimento alla udienza successiva a quella di
comparizione del terzo.».
ARTICOLO 270
Chiamata di un terzo
per ordine del giudice (1).
[I]. La chiamata di
un terzo nel processo a norma dell'articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore
per una udienza che all'uopo egli fissa.
[II]. Se nessuna
delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore
dispone con ordinanza non impugnabile
[177 3 n. 2] la cancellazione della
causa dal ruolo [307 1, 420 9].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 21 l. 14 luglio 1950,
n. 581.
ARTICOLO 271
Costituzione del
terzo chiamato (1) (2).
[I]. Al terzo si
applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167,
primo comma. Se intende chiamare a sua
volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo
comma dell'articolo 269.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 30 l. 26 novembre
1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Il terzo che si costituisce deve
depositare la comparsa di risposta con la procura e i documenti. [II]. Nella
comparsa deve proporre le istanze, difese e prove che ritiene di suo
interesse».
(2) La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1997, n. 260 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in
cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167,
secondo comma, c.p.c.».
ARTICOLO 272
Decisione delle
questioni relative all'intervento.
[I]. Le questioni relative
all'intervento sono decise dal collegio
insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma
dell'articolo 187, secondo comma [277, 2792].
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