La competenza e la giurisdizione civili si determinano sulla base di criteri di legge alla luce della situazione di fatto prospettata al giudice. Per il principio della perpetuatio iurisdictionis oggi cristallizzato nell’art. 5 cpc, peraltro, le modifiche della situazione di fatto e di diritto non incidono sulla competenza e sulla giurisdizione civile che vanno verificate al momento della proposizione della domanda. Tale principio di diritto, peraltro, vale a garanzia dell’attore ma non a suo svantaggio in quanto, anche laddove la giurisdizione e la competenza civili non fossero esistenti al momento della proposizione della domanda, il giudizio risulterà validamente incardinato e la domanda sarà procedibile se, per effetto di intervenute modifiche di diritto o di fatto, la competenza e la giurisdizione risultino, a posteriori, correttamente individuate. La competenza civile individua la quota di giurisdizione attribuita a ciascun giudice e tale misura di giurisdizione può essere distribuita verticalmente o orizzontalmente a seconda che il riparto della competenza avvenga per materia o valore ovvero per territorio. Le questioni inerenti la giurisdizione o la competenza possono dare luogo a sentenze di improcedibilità della domanda, che consentono in ogni caso la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente o munito di giurisdizione e la salvaguardia degli effetti sostanziali e processuali della prima domanda ovvero a procedimenti davanti alla Corte Suprema di Cassazione per effetto del regolamento preventivo di giurisdizione o di quello di competenza.
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [102, 103 Cost.; 2907 c.c.].
ARTICOLO 5
Momento determinante
della giurisdizione e della competenza (1).
[I]. La giurisdizione
e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [99, 163,
167, 414, 416, 638, 669-bis; 70-ter att.], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato
medesimo.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 26 novembre
1990, n. 353 Il testo precedente recitava: «[I]. La giurisdizione e la
competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento
della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i
successivi mutamenti dello stato medesimo».
ARTICOLO 37
Difetto di
giurisdizione (1).
[I]. Il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo
[41, 360 1 n. 1, 382 1, 3].
(1) L'art. 73 l. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da
ultimo, dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella l.
23 dicembre 1996, n. 649, ha abrogato l'originario comma 2. Il testo del comma
recitava: «Il difetto di giurisdizione
del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice
d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che
hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è
rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace e può
essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato
espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana». V. ora art. 11 l.
n. 218, cit.
Incompetenza (1).
[I]. L’incompetenza
per materia, quella per valore e
quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione
del giudice che la parte ritiene competente.
[II]. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 28, quando le parti
costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per
territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi
dalla cancellazione della stessa dal ruolo. .
[III]. L’incompetenza per materia, quella per valore
e quella per territorio nei casi
previsti dall'articolo 28 sono rilevate
d’ufficio non oltre l’udienza di cui all'articolo 183.
[IV]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza,
in base a quello che risulta dagli atti
e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del
giudice, assunte sommarie informazioni.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 26 novembre
1990, n. 353 e successivamente dall'art.
45, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente l'ultima
modifica recitava: «[I]. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella
per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche
d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione. [II]. L'incompetenza per
territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, è eccepita a pena di
decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non
contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le
parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice
rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal
ruolo. [III]. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini
della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso
necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni». In riferimento a tale testo, la Corte cost., con
sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 38 e 102 « nella parte in cui, in ipotesi di
litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti
l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i
litisconsorti convenuti».