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la notifica ex art 140 cpc agli irrepribili |
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La
notifica ex art 140 cpc agli irrepribili, la nuova giurisprudenza
costituzionale, il perfezionamento e gli oneri formali: modelli di
relate
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Ove presso l'indirizzo della notificazione l'ufficiale giudiziario non
abbia reperito nè il destinatario nè altre persone legittimate a
ricevere l'atto ex art. 139 cpc ovvero se tali ultime persone hanno
rfiutato di riceverlo, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell'art.
140 cpc.
La notifica ex art. 140 cpc si perfeziona mediante l'adempimento di tre formalità:
1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune dove doveva effettuarsi la notifica;
2) l'affissione dell'avviso di deposito (in busta chiusa e sigillata)
alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del
destinatario;
3) la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.
Con riferimento aq quest'ultimo onere del soggetto notificatore, la
Corte Costituzionale con recente pronuncia (la n 3 del 14 gennaio 2010)
ha parificato la notifica ex art. 140 cpc a quella effettuata a mezzo
posta stabilendo che, per il destinatario, la notifica si perfezioni una
volta decorso il termine di dieci giorni dalla spedizione della
raccomnadata analogamente a quanto previsto dall'art. 8 della L.n.
890/82.
Deve peraltro aggiungersi che, a condizione che successivamente si
perfezionino i requisiti imposti dall'art. 140 cpc per il soggetto
notificante il perfezionamento della notifica coincide con il "passaggio
dell'atto" all'ufficiale giudiziario (cfr. ord SSUU Cass Civ n
258/2005).
A pena di nullità dovrà essere allegato all'originale notificato l'avviso di ricevimento.
La notifica ex art. 140 cpc come detto è ammessa solo qualora sia
impossibile procedere ex art. 139 cpc sicchè nella relata dell'ufficiale
giudiziario dovranno essere indicati i tentativi di notifica ex art.
139 cpc a pena di nullit.
Un ultimo chiarimento va afatto per la distinzione della notifica ex
art. 140 cpc cui non potrà darsi seguito ove, all'indiirizzo del
destinatario, questi risulti sconosciuto o trasferito.
In tali ipotesi, sussistendone le condizioni, potrà se mai procedersi
alla notifica ex art. 143 cpc. che prevede la notifica mediante deposito
di una copia dell'atto presso la sede del comune di ultima residenza o
(se questa non è nota) del comune di nascita del destinatario.
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