|
Argomenti correlati
la richiesta di archiviazione
avviso conclusione indagini
la richiesta di rinvio a giudizio
l'udienza preliminare
la sentenza di non luogo a procedere
il decreto che dispone il giudizio
l'incidente probatorio
ARTICOLO 416
Presentazione
della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero.
1. La richiesta
di rinvio a giudizio [405] è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice [328]. La
richiesta di rinvio a giudizio è nulla
se non è preceduta dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis – AVVISO CONCLUSE INDAGINI nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad
interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3 (1).
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo [130 att.] contenente la notizia di reato [330 s.], la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al
giudice per le indagini preliminari [294, 391, 401]. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi (2).
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui
all'articolo 589, secondo comma, del
codice penale OMICIDIO COLPOSO CON VIOLAZIONE DI NORME DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE, la richiesta di rinvio a
giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (3).
(1) Comma dapprima modificato dall'art. 22l. 16
luglio 1997, n. 234, poi così modificato dall'art. 173l. 16 dicembre 1999, n.
479. V. anche l'art. 3 l. n. 234, cit.
(2)La Corte cost., con sentenza interpretativa di
rigetto, 5 aprile 1991, n. 145, ha affermato che è «a
carico del p.m. l'obbligo di trasmettere al giudice dell'udienza preliminare
tutti gli atti attraverso cui l'indagine preliminare si è sviluppata e che
concorrono a formare il fascicolo processuale nella sua interezza», salvo
il disposto dell'art. 130 att.
(3) Comma aggiunto dall'art. 42l. 21 febbraio 2006,
n. 102.
ARTICOLO 417
Requisiti
formali della richiesta di rinvio a giudizio.
1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità
dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
nonché le generalità della persona
offesa dal reato [90, 91] qualora ne
sia possibile l'identificazione;
b) l'enunciazione,
in forma chiara e precisa, del fatto,
delle circostanze aggravanti [61
c.p.] e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di
sicurezza [199 s. c.p.], con l'indicazione dei relativi articoli di legge (1);
c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda
al giudice di emissione del decreto che
dispone il giudizio [429];
e) la data [111] e la sottoscrizione [110].
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 181l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Argomenti correlati
la richiesta di archiviazione
avviso conclusione indagini
la richiesta di rinvio a giudizio
l'udienza preliminare
la sentenza di non luogo a procedere
il decreto che dispone il giudizio
l'incidente probatorio
|