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giurisdizione penale e difetto di giurisdizione
ARTICOLO 17
Riunione di processi.
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [6103; 2 att.] quando non determini un ritardo nella
definizione degli stessi (1):
a) nei casi previsti
dall'articolo 12;
b) (2);
c) nei casi previsti
dall'articolo 371, comma 2, lettera b)
“b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in
occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri
il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da
più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un
reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra
circostanza”(3).
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale
collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione
collegiale. Tale composizione resta ferma
anche nel caso di successiva separazione dei processi (4) (5).
(1) Alinea così sostituito dall'art. 12l. 1° marzo 2001, n.
63.
(2) Lettera soppressa dall'art. 1 d.l. 20 novembre 1991, n.
367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Il testo recitava: «b)
nei casi di reato continuato». V., al riguardo, sub art. 12.
(3) Lettera così sostituita alle originarie lett. c) e d)
dall'art. 1 3 l. n. 63, cit. Il testo delle due lettere recitava: «c) nei casi
di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei
casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla
prova di un altro reato o di una sua circostanza».
(4) Comma aggiunto dall'art. 168 d.lgs. 19 febbraio 1998, n.
51.
(5) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art.
9 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 1 d.m. 6 aprile 2001, n. 204 (G.U. 31
maggio 2001, n. 125).
ARTICOLO 18
Separazione di
processi.
1. La separazione di
processi è disposta [304 5, 610 3], salvo
che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per
l'accertamento dei fatti (1):
a) se, nell'udienza
preliminare [416 s.], nei confronti di uno
o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei
confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a
norma dell'articolo 422;
b) se nei confronti di uno
o più imputati o per una o più
imputazioni è stata ordinata la sospensione
del procedimento [3, 41, 47, 71, 344, 479; 28 min.];
c) se uno o più
imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione [178, 179,
420-quater], per legittimo impedimento
[420-ter, 420-quater] o per mancata
conoscenza incolpevole dell'atto di citazione [420-bis, 420-quater6];
d) se uno o più
difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso [178, 179] ovvero per legittimo impedimento [420-ter];
e) se nei confronti di uno
o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale [496-515] risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre
imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla
decisione;
e-bis) se uno o più
imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà
per scadenza dei termini per la mancanza
di altri titoli di detenzione (2).
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può
essere altresì disposta, sull'accordo
delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo (3).
(1) Vedi Corte cost. 10 giugno 1992, n. 266.
(2) Lettera aggiunta, in sede di conversione, dall'art.
11d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n.
4.
(3) Il comma era stato modificato dall'art. 1 2 d.l. n. 341,
cit., disposizione soppressa in sede di conversione del decreto-legge.
ARTICOLO 19
Provvedimenti sulla
riunione e separazione.
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di
ufficio, sentite le parti.
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