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I mezzi di ricerca della prova nel processo penale, perquisizioni e ispezioni, i presupposti e le norme che ne disciplinano l'esecuzione nel codice di procedura
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Le ispezioni e le perquisizioni sono tipici mezzi di ricerca della prova e si collocano usualmente nella fase prodromica all'aperura del processo penale e, cioè, durante la fase delle indagini preliminari.
Non essendo destinati a formare la prova ma ad assicurare al processo fonti di prova, i risultati delle ispezioni e delle perquisizioni sono utilizzabili in dibattimento.
Sotto il profilo generale delle tutele dell'imputato (o dell'indagato), questi ha il diritto di essere assistito da un difensore di fiducia durante l'esecuzione dell'atto di ispezione o dell'atto di perquisizione ma non quello di essere preavvisato trattandosi di atto a sorpresa.
ISPEZIONI - DECRETO PM DELEGA ALLA PG ACCERTAMENTI E RILIEVI DELLA PG IN CASO DI URGENZA
Articolo 244
Casi e forme delle
ispezioni.
1. L'ispezione delle persone, dei luoghi [103] e delle cose
è disposta con decreto motivato
quando occorre accertare le tracce e
gli altri effetti materiali del
reato [354 2-3, 364].
2. Se il reato non
ha lasciato tracce o effetti materiali,
o se questi sono scomparsi o sono
stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto
possibile, verifica quello preesistente,
curando anche di individuare modo, tempo
e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ogni altra operazione tecnica [359], anche in relazione a sistemi informatici o telematici,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione (1).
(1)L'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48, ha modificato il
presente comma inserendo, in fine, le seguenti parole: «adottando misure
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l'alterazione..
Articolo 245
Ispezione personale.
1. Prima di procedere all'ispezione personale [13 Cost.;
354 3] l'interessato è avvertito della facoltà
di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 [364].
2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [249;
79 att.].
3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico [792 att.]. In
questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle
operazioni.
Articolo 246
Ispezione di luoghi o
di cose.
1. All'imputato
[60, 61] e in ogni caso a chi abbia
l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le
operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento [103 3].
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità
giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale [134 s., 373] i motivi del
provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano
concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [131,
378].
PERQUISIZIONI - DECRETO PM DELEGA PG PG AUTONOMAMENTE IN CASO DI FLAGRANZA O DI EVASIONE CONVALIDA NELLE 48HH
Articolo 247
Casi e forme delle
perquisizioni.
1. Quando vi è fondato
motivo di ritenere che taluno
occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato [253],
è disposta perquisizione personale.
Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo [103] ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato [60, 61] o
dell'evaso, è disposta perquisizione
locale [352, 365].
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati,
informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o
telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando
misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirne l'alterazione (1).
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente [103 4]
ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali
di polizia giudiziaria delegati [370] con lo stesso decreto.
(1)Comma inserito dall'art. 8 l. 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 248
Richiesta di
consegna.
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata [103], l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si
ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare
le cose da sottoporre a sequestro [253] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini,
l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria [57] da questa
delegati [370] possono esaminare presso
banche [255] atti, documenti e
corrispondenza [15 Cost.] nonché dati,
informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l'autorità
giudiziaria procede a perquisizione (1).
(1)Comma così modificato dall'art. 8 l. 18 marzo 2008, n.
48.
Articolo 249
Perquisizioni
personali.
1. Prima di procedere alla perquisizione personale [13
Cost.] è consegnata una copia del
decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia
prontamente reperibile e idonea a
norma dell'articolo 120 [356, 365].
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [245;
79 att.].
Articolo 250
Perquisizioni locali.
1. Nell'atto di iniziare le operazioni [103], copia del decreto di perquisizione locale
è consegnata all'imputato [60, 61],
se presente, e a chi abbia l'attuale
disponibilità del luogo, con l'avviso
della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia,
purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120
[356, 365].
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è
consegnata e l'avviso è rivolto a un
congiunto, un coabitante o un
collaboratore ovvero, in mancanza, al
portiere o a chi ne fa le veci [802 att.].
3. L'autorità
giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o
sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato
[247]. Può inoltre ordinare,
enunciando nel verbale [134] i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le
operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto
coattivamente sul posto [131, 378].
Articolo 251
Perquisizioni nel
domicilio. Limiti temporali.
1. La perquisizione in un'abitazione [14 Cost.] o nei luoghi
chiusi adiacenti a essa non può essere
iniziata prima delle ore sette e
dopo le ore venti [352 3].
2. Tuttavia nei casi
urgenti l'autorità giudiziaria può disporre
per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
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