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Le misure cautelari personali e reali, coercitive e interdittive, gli indizi di reità i presupposti della gravità del reato per le misure coercitive, i presupposti cautelari, la competenza, la scelta della misura, la revoca, la sostituzione e la modifica
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l'applicazione delle misure cautelari
le misure cautelari - profili generali
la custodia cautelare e gli arresti domiciliari
le altre misure cautelari coercitive
le misure cautelari interdittive
la durata delle misure cautelari e in particolare delle custodiali
le vicende delle misure cautelari
interrogatorio di garanzia
Le misure cautelari sono previste e disciplinate dagli artt.
272 e ss del codice di procedura. A seconda che incidano su persone o cose si
distinguono in misure cautelari reali e personali e, tra queste ultime, in
misure coercitive o interdittive a seconda che incidano sulla libertà personale
o di locomozione (coercitive) o sull’esercizio di talune facoltà
(interdittive). Le misure cautelari sono disposte dal giudice della fase
processuale in corso, durante le indagini preliminari è competente il GIP. Polizia
giudiziaria e PM non sono competenti a disporre misure cautelari potendo solo
disporre le cc.dd. misure precautelari del fermo e dell’arresto.
L’applicazione delle misure cautelari presuppone la sussistenza
di gravi indizi di reità, non desumibili da testimonianze indirette o dalle
dichiarazioni dei confidenti di polizia o da intercettazioni illecitamente
acquisite o da dichiarazioni dei coimputati o di imputati in procedimenti
connessi ove prive di riscontri; presuppone altresì la prognosi favorevole in
ordine alla punibilità e, quindi, la ritenuta esclusione di cause di
giustificazione, di non punibilità e di estinzione del reato.
Per quel che concerne le misure coercitive, poi, è altresì
necessario che si proceda per un delitto punibile con la pena non inferiore nel
massimo a tre anni o, nel caso della custodia cautelare, a quattro anni.
Le esigenze cautelari
che legittimano l’applicazione delle misure cautelari sono: il pericolo,
desunto da fatti concreti, d’inquinamento probatorio, in tal caso la misura
cautelare deve necessariamente contenere il termine di durata; il pericolo di
fuga ove la pena applicabile sia pari o superiore a due anni; il pericolo di
reiterazione del delitto (della stessa indole con pena non inferiore nel
massimo a quattro anni o di natura violenta, mediante l’uso di armi o di
criminalità organizzata).
La scelta della
misura cautelare è discrezionale e deve avere riguardo alla gravità del delitto
e alla personalità dell’imputato o del soggetto sottoposto a indagini. Il
giudice può sempre revocare, modificare o sostituire in melius la misura
cautelare già disposta. In caso di trasgressione, invece, potrà, su istanza del
PM, sostituire la misura cautelare meno grava con altra più grave o aggiungere
alla prima altra misura.
La misura della custodia cautelare è l’estrema ratio dovendo
essere applicata solo allorchè le altre misure si rivelino inidonee ovvero
allorchè le altre misure applicate siano state in concreto trasgredite e sempre
previa valutazione discrezionale del giudice. Ipotesi specificamente
disciplinata è quella del rifiuto da parte del soggetto cui sia stata applicata
la misura degli arresti domiciliari con meccanismi di controllo elettronico a
distanza che rifiuti di sottoporsi ad essi; in tal caso la misura viene automaticamente
commutata in custodia cautelare.
ARTICOLO 272
Limitazioni alle
libertà della persona.
1. Le libertà della persona possono essere limitate [131,
132, 133, 250, 349, 378, 380-384, 635, 714, 719, 736] con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [13 Cost.; 214 coord.; 250 trans.;
19-24 min.].
ARTICOLO 273
Condizioni generali
di applicabilità delle misure.
1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo
carico non sussistono gravi indizi
[384, 714 2, 715, 736 2] di colpevolezza
[250 trans.].
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si
applicano le disposizioni degli articoli 192,
commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 (LE DICHIARAZIONI DEI CORREI
DEVONO ESSERE RISCONTRATE NON SONO UTILIZZABILI LE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI
INDIRETTE NON SONO UTILIZZABILI LE DICHIARAZIONI DEI CONFIDENTI DI POLIZIA NON
SONO UTILIZZABILI LE INTERCETTAZIONI ILLEGALI) (1).
2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il
fatto è stato compiuto in presenza di una causa
di giustificazione [50-54 c.p.] o di non
punibilità [45-48, 85 s., 308, 309, 384, 599, 649 c.p.] o se sussiste una causa di estinzione del reato [150 s.
c.p.; 4452] ovvero una causa di estinzione
della pena [171 s. c.p.] che si ritiene possa essere irrogata [250 trans.].
(1) Comma inserito dall'art. 11 l. 1° marzo 2001, n. 63.
ARTICOLO 274
Esigenze cautelari.
1. Le misure cautelari sono disposte [250 trans.]:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini
relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto
ed attuale pericolo per l'acquisizione o
la genuinità della prova, fondate su circostanze
di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio [181]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo
non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni né nella mancata
ammissione degli addebiti [292 2d] (1);
b) quando l'imputato [60, 61] si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga [384, 714 2, 715 2c], sempre che
il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai
suoi precedenti penali, sussiste il concreto
pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi [585 2 c.p.] o
di altri mezzi di violenza personale
o diretti contro l'ordine costituzionale [270, 270-bis, 272, 280, 283, 284,
289-bis c.p.] ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa
specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione
di delitti della stessa specie di
quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni (1) (2).
(1) Lettere così sostituite dall'art. 3 l. 8 agosto 1995, n.
332.
(2) Per i reati diretti contro l'ordine costituzionale, v.
anche artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n.
625, conv., con modif., nella l. 6 febbraio 1980, n. 15 e art. 11 l. 29 maggio
1982, n. 304.
ARTICOLO 275
Criteri di scelta
delle misure (1).
1. Nel disporre le misure, il giudice [279] tiene conto
della specifica idoneità di ciascuna
in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto ADEGUATEZZA
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi
sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza,
risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e
c) (2).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere
irrogata [299 2] (3) PROPORZIONALITA'
2-bis. Non può
essere disposta la misura della custodia
cautelare [284, 285, 286] se il
giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena [163 c.p.] (4).
2-ter. Nei casi di condanna
di appello le misure cautelari
personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando,
all'esito dell'esame condotto a norma del comma
1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380,
comma 1, e questo risulta commesso da soggetto
condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (5).
3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta
soltanto quando ogni altra misura
risulti inadeguata. Quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai
delitti di cui agli articoli 575,
600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del
codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze
cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche
in ordine ai delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609- octies del codice penale, salvo che
ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate (6).
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con
lei convivente, ovvero padre, qualora la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla
prole, non può essere disposta né
mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha
superato l'età di settanta anni (7).
4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia
cautelare in carcere quando l'imputato è persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai
sensi dell'articolo 286-bis, comma 2 (8), ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le
sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e
comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere
(9).
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non
è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli
altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di
accoglienza. Se l'imputato è persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti
domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie
o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali
nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa
alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (9).
4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora
il soggetto risulti imputato o sia stato
sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo
l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In
tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato
per la cura e l'assistenza necessarie (9).
4-quinquies. La custodia
cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la
malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere
più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno,
ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (9).
(1) Nel testo originario dell'articolo figurava un comma 5,
già modificato dall'art. 1-ter d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con
modif., nella l. 8 novembre 1991, n. 356, successivamente abrogato dall'art.
52d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modif., nella l. 14 luglio 1993, n. 222.
V. l'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope.
(2) Comma dapprima inserito dall'art. 161d.l. 24 novembre
2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, e poi così
sostituito dall'art. 141 lett. a)l. 26 marzo 2001, n. 128.
(3) Comma così modificato dall'art. 14 1 lett. b) l. n. 128,
cit.
(4) Comma inserito dall'art. 4 l. 8 agosto 1995, n. 332.
(5) Comma inserito dall'art. 14 1 lett. c) l. n. 128, cit.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2010, n.
265, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo periodo
del presente comma, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altre misure. Il comma era stato così
modificato dall' art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Il testo del decreto, prima della
conversione, recitava, al posto delle parole «e 600 quinquies», le parole: «600
quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e
609-octies». Sempre lo stesso comma era stato precedentemente sostituito
dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332, e recitava: «La custodia cautelare in
carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Precedentemente il
comma era stato ulteriormente modificato dall'art. 2 d.l. 13 novembre 1990, n.
324, poi decaduto per mancata conversione in legge; dall'art. 51d.l. 12 gennaio
1991, n. 5 e dall'art. 51d.l. 13 marzo 1991, n. 76, anch'essi non convertiti in
legge; dall'art. 51d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12
luglio 1991, n. 203 e successivamente dall'art. 1 d.l. n. 292, cit.
(7) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1 della l. 21
aprile 2011, n. 62, ma vedi il comma 4 del medesimo art. 1 che recita: «Le
disposizioni [...] si applicano a far data dalla completa attuazione del piano
straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta
salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata». Tale comma era stato già
modificato dall'art. 5 l. 8 agosto 1995, n. 332 e modificato dall'art. 11 lett.
a)l. 12 luglio 1999, n. 231. Il testo recitava: «Non può essere disposta la
custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di
età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero
persona che ha superato l'età di settanta anni». Precedentemente il comma era
stato sostituito dall'art. 1-bis d.l. n. 292, cit.
(8) V. d.m. sanità 21 ottobre 1999 (G.U. 22 dicembre 1999,
n. 299).
(9) Comma aggiunto dall'art. 1 1 lett. b) l. n. 231, cit.
ARTICOLO 275 BIS
(1) Particolari
modalità di controllo.
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare
in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al
grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive
procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici (2), quando ne abbia accertato la
disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento
il giudice prevede l'applicazione della misura
della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti
anzidetti.
2. L'imputato accetta
i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di
essi, con dichiarazione espressa
resa all'ufficiale o all'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La
dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico
ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e
strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare
le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni
impostegli (2).
(1) Articolo inserito dall'art. 162d.l. 24 novembre 2000, n.
341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
(2) Vedi la fattispecie di reato introdotta dall'art. 18
d.l. n. 341, cit. Per le modalità di installazione ed uso degli strumenti di
controllo previsti dall'art. 275-bis v. il d.m. interno 2 febbraio 2001 (G.U.
15 febbraio 2001, n. 38).
ARTICOLO 276
Provvedimenti in caso
di trasgressione alle prescrizioni imposte.
1. In caso di trasgressione
alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare [281-284, 288-290], il
giudice può disporre la sostituzione o
il cumulo con altra più grave [299 4], tenuto conto dell'entità, dei motivi
e delle circostanze della violazione [635]. Quando si tratta di trasgressione
alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva [288-290], il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva [281-286].
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi
confronti è stata disposta misura diversa
dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione
delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche
la misura della custodia cautelare in
carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un
istituto dotato di reparto attrezzato
per la cura e l'assistenza necessarie (1).
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli
arresti domiciliari concernenti il divieto
di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata
dimora, il giudice dispone la revoca
della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere
(2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 2 l. 12 luglio 1999, n. 231.
(2) Comma aggiunto dall'art. 163d.l. 24 novembre 2000, n.
341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
ARTICOLO 277
Salvaguardia dei
diritti della persona sottoposta a misure cautelari.
1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona
ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze
cautelari [274] del caso concreto [656].
ARTICOLO 278
Determinazione della
pena agli effetti dell'applicazione delle misure.
1. Agli effetti dell'applicazione delle misure [379], si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato. Non
si tiene conto della continuazione [81 2 c.p.], della recidiva e delle circostanze
del reato [59-70 c.p.], fatta eccezione della circostanza aggravante
prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza
attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale [195 min.] nonché
delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [633 c.p.] (1).
(1) Comma dapprima modificato dall'art. 2 d.l. 1° marzo
1991, n. 60, conv., con modif., nella l. 22 aprile 1991, n. 133,
successivamente dall'art. 6 l. 8 agosto 1995, n. 332, e, in ultimo, dall'art. 4
l. 26 marzo 2001, n. 128.
ARTICOLO 279
Giudice competente.
1. Sull'applicazione
[291, 292] e sulla revoca [299] delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive,
provvede il giudice che procede
[635, 714 5, 715 3, 716, 736, 745; 214 coord.]. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari [328; 91 att.].
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