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Le notificazioni nel processo penale -
disposizioni generali, notificazioni richieste dalle parti private, dal
Pm e dal giudice, organi e forme delle notificazioni, le notificazioni
urgenti e a mezzo del telefono
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le notificazioni alla persona offesa e alle altre parti private
le notificazioni all'imputato in vinculis e in libertà
la nullità delle notificazioni penali
ARTICOLO 148
Organi e forme delle
notificazioni.
1. Le notificazioni
degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne
esercita le funzioni [142 2 att.].
2. Nei procedimenti
con detenuti ed in quelli davanti al tribunale
del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite dalla Polizia penitenziaria
del luogo in cui i destinatari sono
detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo (1) (2).
2-bis. L'autorità
giudiziaria può disporre che le notificazioni
o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio
che invia l'atto attesta in calce ad
esso di avere trasmesso il testo originale (3).
2-ter. (2) (4).
3. L'atto è
notificato per intero [171], salvo che la legge disponga altrimenti [322,
482, 149 5, 397 4, 520, 548 3, 585 2d)], di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è
possibile, alle persone indicate nel
presente titolo. Quando la notifica non
può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, l'ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
[801 att.] (5).
4. La consegna di
copia [54 att.] dell'atto
all'interessato da parte della cancelleria
ha valore di notificazione [151 2]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita
consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli
avvisi che sono dati dal giudice
verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni [391 7, 420-ter, 424, 429, 477],
purché ne sia fatta menzione nel verbale
[151 3] (6).
5-bis. Le comunicazioni,
gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie
(7).
(1) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 171a)d.l. 27
luglio 2005. n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155. Il testo
del comma così modificato dapprima dall'art. 3 l. 26 marzo 2001, n. 128 e successivamente
dall'art. 91 lett. a)d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif, in l. 15
dicembre 2001, n. 438, era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti il
giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».
(2) Ai sensi dell'art. 17 6 d.l. n. 144, cit., la modifica
non si applica ai procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 4072a)
nn. 1), 3) e 4) c.p.p. per i quali rimane ferma la disciplina vigente alla data
di entrata in vigore del d.l. n. 144, cit.
(3) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 9 1
lett. b) d.l. n. 374, cit.
(4) Comma dapprima inserito, in sede di conversione,
dall'art. 9 1 lett. b) d.l. n. 374, cit., e successivamente abrogato dall'art.
17 1b) d.l. n. 144, cit. Il testo del comma era il seguente: «2-ter. Nei
procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui
al comma 2».
(5) Comma così sostituito dall'art. 17413a)d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Il testo precedentemente in
vigore era il seguente: «L'atto è notificato per intero, salvo che la legge
disponga altrimenti».
(6) Comma così sostituito dall'art. 1 d.lgs. 14 gennaio
1991, n. 12. Il testo originario era il seguente: «Gli avvisi che sono dati dal
giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale».
(7) Comma aggiunto dall'art. 174 13b) d.lgs. n. 196, cit.,
con effetto dal 1° gennaio 2004.
ARTICOLO 149
Notificazioni urgenti
a mezzo del telefono e del telegrafo.
1. Nei casi di
urgenza [167; 643 att.], il giudice può
disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato [60, 61] siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria
[57] (1).
2. Sull'originale
dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome,
le funzioni o le mansioni svolte dalla persona
che riceve la comunicazione, il suo
rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata [552
att.].
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati
nell'articolo 157, commi 1 e 2. Essa
non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona
che conviva anche temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione
telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia
data immediata conferma al destinatario
mediante telegramma [55 att.].
5. Quando non è
possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la
notificazione è eseguita, per estratto,
mediante telegramma [55 att.].
(1) Comma così modificato, in sede di conversione, dall'art.
92d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n.
438.
ARTICOLO 150
Forme particolari di
notificazione disposte dal giudice.
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di
ufficio, con decreto motivato in
calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato [60, 61]
sia eseguita mediante l'impiego di mezzi
tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto [171; 643 att.].
2. Nel decreto sono
indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del
destinatario.
ARTICOLO 151
Notificazioni richieste
dal pubblico ministero.
1. Le notificazioni
di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad
eseguire (1).
2. La consegna di
copia [54 att.] dell'atto all'interessato
da parte della segreteria ha valore di
notificazione [1484]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta
[1532].
3. La lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi [360 1, 364, 366 1, 388 1] che sono dati dal pubblico
ministero verbalmente agli interessati
in loro presenza sostituiscono le notificazioni,
purché ne sia fatta menzione nel verbale
[148 5] (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 172d.l. 27 luglio 2005,
n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155. Il testo del comma era
il seguente: «1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso
delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o
dall'ufficiale giudiziario». Ai sensi del successivo art. 176 d.l. n. 144,
cit., la modifica non si applica ai procedimenti relativi ai delitti previsti
dall'art. 4072a) nn. 1), 3) e 4) c.p.p. per i quali rimane ferma la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 144, cit.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2 d.lgs. 14 gennaio
1991, n. 12, che ha anche soppresso il comma 4 che figurava nel testo originario
del presente articolo.
ARTICOLO 152
Notificazioni
richieste dalle parti private.
1. Salvo che la legge
disponga altrimenti, le notificazioni
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento [56 att.].
ARTICOLO 153
Notificazioni e
comunicazioni al pubblico ministero.
1. Le notificazioni
al pubblico ministero sono eseguite,
anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella
segreteria. Il pubblico ufficiale
addetto annota sull'originale e
sulla copia dell'atto le generalità
di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
2. Le comunicazioni
di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo
[64 att.], salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto
sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in
cui questa è avvenuta [151 2].
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