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le sanzioni disciplinari per i magistrati |
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gli illeciti disciplinari dei magistrati
il procedimento disciplinare
le sanzioni disciplinari a seguito di illecito commesso dai magistrati nell'esercizio o fuori dell'esercizio delle funzioni
La seconda sezione del decreto legislativo fissa l'apparato sanzionatorio conseguente alla responsabilità disciplinare dei magistrati.
Stante la tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati suddivisi nelle due categorie degli illeciti commessi nell'esercizio e fuori dell'esercizio delle funzioni, il decreto ha conseguentemente introdotto un criterio che prevede specifiche sanzioni in relazione a ciascun tipizzato illecito.
Le varie sanzioni previste dalla legge sono:
a) l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato;
b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo;
c) la perdita dell'anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a due anni;
d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni;
e) la sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento dalla funzioni con la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura;
f) la rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio. Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il giudice disciplinare può adottare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, mentre tale sanzione ulteriore è sempre adottata in taluni casi specificamente individuati dalla legge.
Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come misura cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi diparticolare urgenza.
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