Art 1 comma 5 Legge n 94/2009
Si inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per i reati associativi
connessi all'ingresso dei clandestini nel territorio dello Stato
5. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole:
«600, 601 e 602» sono sostituite dalle seguenti: «600, 601 e 602,
nonchè all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
Art 1 commi 11 e 12 Legge n 92/2009
Si allugano i tempi per chi contrae matrimonio. Coniugi stranieri e
apolidi dovranno risiedere nel territorio nazionale legalmente per
almeno 2 anni (invece di 6 mesi), dopo il matrimonio, prima di poter
ottenere la cittadinanza italiana. Il procedimento si perfeziona solo
se al momento dell'acquisto della cittadinanza il matrimonio è ancora
valido e i coniugi non sono separati.
Contributo sulle domande. La presentazione di istanze e
dechiarazioni di acquisto, rilascio o perdita di cittadinanza sono
soggette al pagamento di una somma pari a 200 euro.
11. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure
dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero,
qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la
separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».
12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia
o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione
dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di
un contributo di importo pari a 200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà,
al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla
cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione
anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione
europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle
attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del
medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».
Art 1 comma 15 Legge n 94/2009
Necessario anche il documento sulla regolarita' del soggiorno. La
norma, attraverso una modifica all'articolo 116 del codice civile,
impone allo straniero che vuole contrarre matrimonio in italia di
esibire con il nullaosta un documento che attesti la regolarita' del
soggiorno sul territorio nazionale.
15. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «nonchè un documento attestante la
regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Art 1 comma 1 Legge n 94/2009
L'applicazione delle nuove circostanze aggravanti comuni (articolo 61,
comma 1, numero 11 -bis del Cp) previste per chi si trova illegalmente
sul territorio nazionale e cementte reati viene circoscritta ai soli
extracomuinitari e agli apolidi.
1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del
codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
Art 1 comma 13 Legge n 94/2009
Cambiano le procedure di ricorso.L'atto di impugnativa contro le
decisioni assunte dalla comissioneterritoriale dovra' esserenotificato
anche al ministero dell'interno che potra' prendere parte al giudizio
di primo grado e, a sua volta, impugnare la sentenza del tribunale
(prerogativa, quest'ultima, sinora attribuita al ricorrente e al Pm).
13. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con
decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di
consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la
Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero»;
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di un
rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che
ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni
caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la
documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del
codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova
necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con
sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico
ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono
proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso
la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci
giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza»;
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può
essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Esso è notificato alle parti assieme al decreto di
fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della
cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio
ai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile».
Art 1 comma 14 Legge n 94/2009
Circoscritti
gli abblighi di verifica a carico dei proprietari. La norma chiarisce
che il reato previsto dall'articolo 12 del testo unico
sull'immigrazione (Dlgs 286/1998) e punito con la reclusione da 6 mesi
a 3 anni scatta sollo se il cittadino straniero è privo di documenti
regolari al momento della <<stipula e del rinnovo del contratto
di locazione>>. Il reato quindi non sussiste se il permesso di
soggiorno risulta, per esempio, scaduto dopo quella data.
14. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito
dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio
ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia
privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni».
Art 1 comma 16 Legge n 94/2009
La nuova fattispecie di reato (
articolo 10 -bis del Dlgs 286/1998) punisce chi fa ingresso ovvero si
trattiene irregolarmente nel territorio dello Stato (anche in
violazione delle normr sui soggiorno di breve durata) con un'ammenda
compresa tra 5.000 a 10.000 euro. Il reato non è contestabile a chi
viene respinto alla frontiera ma non puo' essere estintotramite
oblazione ed è oggetto di giudizio immediato annanzi al giudice di
pace.L'espulsione dello straniero denunciato non richiede il rilascio
del nulla osta da parte del questore. L'esecuzione della misura di
allontanamento si chiude con una sentenza di non luogo a procedere che
pero' non neutralliza, a certe condizioni, la riproponibilita'
dellazione penale per lo stesso fatto e nei confronti della stessa
persona se lo straniero espulso fa di nuovo ingresso nel territorio
dello Stato in modo illegale.
16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè
di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al
presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero
destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo
10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero
denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla
osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento
di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione
o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13,
comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione
internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso
di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente
testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nè le cause ostative» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero nel pronunciare sentenza di condanna
per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause
ostative».
Art 1 comma 17 Legge n 94/2009
I
procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato sono devoluti alla competenza penale giudice
di pace (Dlgs 274/2000). La norma definisce un nuovo rito
processuale.In caso di condanna il giudice ha facolta' di sostituire
alla pena dell'ammenda quella dell'espilsione per periodo non inferiore
a 5 anni a meno che non sussistano cause ostative che ne impediscono
l'esecuzione immediata da parte della forza pubblica.
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:
«s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in
casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di
flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia
giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare
immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonchè le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice
di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo.
Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata
o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata
dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico
ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al
suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di
fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma
1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non
consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3
del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo
sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà
personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di
citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di
pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui
all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai
sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del
comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a
qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della
libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la
trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a
partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure
di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia
giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al
comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della
richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì
comunicati immediatamente al difensore»;
c) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). -
1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli
articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del
giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona
offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di
tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo
20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore»;
d) nel titolo II, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - 1. Nei
casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura
sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Art 1 commi 18 e 19 Legge n 94/2009
La norma stabilisce che
l'iscrizione anagrafica e le relative richieste di variazione, possono
dar luogo alla verifica da parte degli uffici comunali competenti delle
condizioni igienico sanitarie degli immobili in cui lo straniero
intende fissare la propria residenza. L'alloggio utilizzato da chi ha
presentato istanza di ricongiugimento familiare deve, inoltre,
rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa
accertati dall'enti locale anziché dalle Asl come sinora previsto.
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme
sanitarie».
19. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di
idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso
di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno
dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel
quale il minore effettivamente dimorerà».
Art 1 comma 22, lettere a) e b Legge n 94/2009
Condizioni piu' stringenti per l'ingresso in Italia. Diventano fattori
ostativi la condana anche con sentenza non definitiva subita per reati
che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza o comunque
riconducibili al fenomeno migratorio (droga, liberta' sessuale,
migrazione clandestina, prostituzione etc.) e quella definitiva
conseguente a specifiche violazioni del diritto d'autore (ad esempio
contraffazione di prodotti industriali).
Contributo sul rilascio e il rinnovo dei permessi. Sara' fissato dal
ministero dell'Economia tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro ma
non riguardera' i permessi relativi allo status di rifugiato.
a) all'articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso
di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è
fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che
stabilisce altresì le modalità del versamento nonchè le modalità di attuazione
della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il
versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno
per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari»;
Art 1 comma 22, lettera c Legge n 94/2009
Termini
omogenei per i rinnovi. Le istanze relative alle diverse tipologie di
permesso vengono uniformate ad almeno 60 giorni antecedenti la scadenza
del titolo.
c) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;
Art 1 comma 22, lettere d) ed e) Legge n 94/2009
Ulteriori casi di revoca. La norma stabilisciche le condanne per
reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato assumono rilievo ai
fini della revoca o del diniego dei permessi di soggiorno richiesti per
motivi familiari. Il rifiuto o la revoca scattano anche per le nuove
potesi di violazione del divieto di ricongiungimento.
d) all'articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter»;
Art 1 comma 22, lettera f Legge n 94/2009
Punita
anche l'utilizzazinedi documenti contraffati o alterati. La
sanzione(carcere da 1 a 6 anni) prevista per l'autore della
contraffazione o dell'alterazione dei documenti necessari a
regolarizzare la posizione dello straniero (visto, permesso contratto
di soggiorno etc.) viene estesa anche achi ne abbia fatto uso.
f) all'articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati»;
Art 1 comma 22, lettera h Legge n 94/2009
La violazione dell'ordine di esibire passaporto, documenti di
identita' e regolari titolodi permesso viene sanzionataconl'arresto
fino z 1 anno anzichè 6 mesi e l'ammenda sino a 2.000 euro invece di
800.000 lire.
h) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000»;
Art 1 comma 22, lettera i Legge n 94/2009
Test di conoscenza della lingua italiana. Il rilascio delpermesso ce
per soggiornantidi lungoperiodo viene subordinato al superamento di un
esame di verifica sulla conoscenza della lingua italiana con modalita'
che saranno definite per decreto dai ministeridell'iterno e
dell'istruzion, univercita' e ricerca.
i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
Art 1 commi 22, lettera l) e 23) Legge n94/2009
Estensione del periodo di permanenza nei centri di espulsione e
identificazione. La norma amplia da 60 a 180 giorni la durata massima
complessiva del periodo durante il quale lo straniero irregolare non
appartenente a Paesi Ue Puo' essere trattenuto nei Cie in caso di
mancata cooperazione del paese di origine al rimpatrio o di ritardi
nell'acquisizione dei documenti necessari. Tali misure si applicano
anche ai cittadini già trattenuti alla data di entrata in vigore della
legge.
l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace»;
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art 1 comma 22, lettera m) Legge n 94/2009
Correzioni alla procedura di rimpatrio volontario. L'istituto assume carattere residuale e viene circoscritto alla sola ipotesi in cui la permanenza nei Cie non abbia consentito di eseguire l'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.
Trasgressione dell'ordine di allontamento. La pena (carcere da 1 a 4 anni) sinora applicabile ai clandestini espulsi in quanto delinquenti abituali o indiziati di associazione di tipo mafioso viene estesa.
m) all'articolo 14, i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchè per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonchè, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine diallontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;
Art 1 comma 22, lettera n) Legge n 94/2009 introduce art 14 bis TU immigrazione
Fondi rimpatri. Finalizzato al finanziamento delle spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine e provenienza verrà alimentato con la metà del gettito proveniente dai contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno.
n) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonchè i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno»;
Art 1 comma 22, lettera o) Legge n 94/2009
Cause ostative all'espulsione sostitutiva. Viene precisato che il giudece non può irrogare la sanzione alternativa a quella dell'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.
o) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
Art 1 comma 22, lettera p) Legge n 94/2009
Circoscritto il divieto di espulsione di stranieri conviventi. Limita alla parentela entro il secondo grado l'applicazione di tale misure in precedenza estese, in caso di convivenza, ai parenti entro il quarto gradi.
p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;
Art 1 comma 22, lettera q) Legge n 94/2009 introduce art. 11bis all'art. 22 del TU immigrazione
Iscrizione di studenti stranieri all'elenco delle persone in cerca di lavoro. Estende a chi ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello la possibilità di iscriversi all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro (Dpr 442/2000).
q) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;
Art 1, commi 22, lettera r), e comma 24 Legge n 94/2009 introducono commi 1-ter e 1- quater nel TU immigrazione
Semplificata l'assuzione di lavoratori 'fuori quota'. Per assumere personale Straniero accedente rispestto ai limiti complessivi di ingresso stabiliti dal decreto annuale sui 'flussi' migratori sarà sufficiente, per particolari tipi di mansioni (dirigenti, profesori, universitari, lavoratori addeti a funzioni e compiti specifici) una semplice comunicazione del datore i lavoro invece della richiesta di nullaosta. Dalla norma non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato le amministrazioni interessate dovranno provvedere, pertanto, con risorse proprie alla gestione delle relative funzioni.
r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria»;
24. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera r) del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art 1 comma 22, lettere s), t), u), v) Legge n 94/2009 - Art 27 commi 1-ter e 1- quater, 29, commi 1-ter, 5, 8, 32, commi 1 e 1-bis) TU immigrazione
Integrazioni e modifiche alla disciplina sui ricongiungimenti familiari. Vengono previste alcune restrizioni in materia, tra cui il divieto di ricongiungimento del familiare coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ma sposato con altro cittadino già presente sul territorio (il riferimento è all'ipotesi di poligamia ammessa da alcuni ordinamenti). Per le istanze concernenti il ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore viene richiesto che quest'ultimo risulti già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. Non sarà però piu' necessario dimostrare i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito come condizione propedeutica al perfezionamento dell'inter. Il nullaosta sarà rilasciato dalla Prefettura entro 180 giorni dalla presentazione della domanda ma viene eliminata la possibilità di ottenere il visto di ingresso pesso ambasciate e consolati dietro semplice presentazione dell'istanza di ricongiungimento presentata allo sportello unico per l'immigrazione. Per la regolarizzazione dei minori non accompagnati al compimento della magiore età viene, invece, richiesta l'ulteriore condizione dell'affidamento a una famiglia o della sottoposizione a regime di tutela oltre alla già prevista ammissione a un progetto di integrazione sociale e civile.
s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito
il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari
di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede
il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante
con altro coniuge nel territorio nazionale»;
t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6,
è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente
soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri
il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del
possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;
u) all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato
entro centottanta giorni dalla richiesta»;
v) all'articolo 32:
Art 1 comma 25 Legge n 94/2009
Accordo di integrazione. Viene introdottol'obbligo per lo straniero di stipulare un accordo di integrazione articolato su un sistema di crediti che sarà disciplinato da un apposito regolamento. Tale adempimento, propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno, è destinato a promuovere la convivenza con i cittadini italiani nel rispetto dei valori fondanti sanciti dalla Costituizione.
25. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, è inserito il seguente:
Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini
di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo
finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con
il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale
della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione,
da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda
di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo
di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso
di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale
dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello
straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità
di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria,
per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero
di cittadino dell'Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro
permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Art 1, comma 26 Legge n 94/2009
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. viene disposto il riordino delle fattispecie penali previste in materia sulla base di un sistema che tiene conto delle modalità di esecuzione del reato e rimodula il relativo apparato sanzionatorio e l'applicazione di circostanze aggravanti. Per especifiche categorie di illecito viene disposta l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistano gravi indizi di colpevolezza.
26. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove,
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio
dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel
caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o
la permanenza
illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza
illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità
di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla
metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui
ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo
ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio
l'arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta
la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
|