Il legittimo sospetto, quale causa di rimessione del giudice penale naturale, è un'ipotesi introdotta dalla c.d. Legge Cirami (L. n. 248 del 7 novembre 2002). La richiesta di rimessione del giudizio può dunque essere avanzata in dipendenza di gravi situazioni locali di pericolo alla sicurezza e all'incolumità pubblica, che tubino la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo - ad esempio coartazioni fisiche o morali - oppure che generino il legittimo sospetto sull'imparzialità e serenità del giudice incaricato della cognizione.
Il legittimo sospetto, ha precisato peraltro la Corte di legittimità, deve essere interpretato in senso restrittivo in quanto può essere causa di rimessione del processo solo laddove derivante da elementi esterni alla dinamica processuale e da situazioni localmente delimitate di grave ostilità e di tale abnormità da non garantire l'imparzialità del giudice.
Sull'istanza di rimessione, che può essere promossa dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dal PM o dall'imputato, decide la Corte di Cassazione la quale può sospendere il procedimento in corso. La sospensione può essere disposta anche dal giudice presso il quale pende il procedimento ed è obbligatoria ove il procedimento di merito sia giunto alla fase della discussione o della decisione.
ARTICOLO 45
Casi di rimessione
(1).
1. In ogni stato e
grado del processo di merito, quando gravi
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non
altrimenti eliminabili, pregiudicano la
libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto,
la Corte di cassazione, su richiesta [46] motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60], rimette
il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11l. 7 novembre 2002,
n. 248. Il testo originario era: «1. In
ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità
pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al
processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la corte di cassazione,
su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del
pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il
processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11». V. la
disposizione transitoria dettata dall'art. 1 5 l. n. 248, cit.
ARTICOLO 46
Richiesta di
rimessione.
1. La richiesta è depositata,
con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del
richiedente alle altre parti.
2. La richiesta
dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente [99] o da un suo procuratore speciale [122].
3. Il giudice
trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai
commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta [492, 173].
ARTICOLO 47
Effetti della
richiesta (1).
1. In seguito alla presentazione
della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione
del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza [48] che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La
Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del
processo [181 lett. b)].
2. Il giudice deve
comunque sospendere il processo prima
dello svolgimento delle conclusioni e
della discussione e non possono
essere pronunciati il decreto che
dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è
stata assegnata alle sezioni unite
ovvero a sezione diversa dall'apposita
sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi
nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione
del processo ha effetto fino a che
non sia intervenuta l'ordinanza che
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti [392, 467, 554].
4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo
159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303,
comma 1 CUSTODIA CAUTELARE. La prescrizione e i termini di custodia
cautelare riprendono il loro corso
dal giorno in cui la Corte di cassazione
rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo
accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato
perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12l. 7 novembre 2002,
n. 248. Il testo originario recitava: «1.
La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può
pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. 2. La corte di cassazione può disporre
con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il
compimento degli atti urgenti». V. la disposizione transitoria dettata
dall'art. 1 comma 5 l. n. 248, cit. La Corte cost., con sentenza 22 ottobre
1996, n. 353 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 «nella
parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non
sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di rimessione».
ARTICOLO 48
Decisione (1).
1. La Corte di
cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 [611],
dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una
causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione
della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa
dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che
procede.
4. L'ordinanza che
accoglie la richiesta è comunicata
senza ritardo al giudice procedente e a quello designato [45]. Il giudice procedente trasmette immediatamente
gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia
per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione
procede alla rinnovazione degli atti
compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di
rimessione, quando ne è richiesto da una
delle parti e non si tratta di atti
di cui è divenuta impossibile la
ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli
stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice
originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta
delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al
pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13l. 7 novembre 2002,
n. 248. Il testo originario recitava: «1. La corte di cassazione decide in
camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni. 2. L'ordinanza che accoglie la richiesta
è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il
giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice
designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto
comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice
designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale
parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale
giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro
spettati davanti al giudice originariamente competente. 4. Se la corte rigetta
o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa
ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende
di una somma da 258 euro a 1.549 euro». V. la disposizione transitoria dettata
dall'art. 1 5 l. n. 248, cit.
ARTICOLO 49
Nuova richiesta di
rimessione (1).
1. Anche quando la
richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione
di un altro giudice.
2. L'ordinanza che
rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione [48] non
impedisce che questa sia nuovamente
proposta purché fondata su elementi nuovi.
3. È inammissibile
per manifesta infondatezza anche la richiesta
di rimessione non fondata su
elementi nuovi rispetto a quelli già
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento
o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata
inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14l. 7 novembre 2002,
n. 248. Il testo originario recitava: «1. Anche quando la richiesta di
rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un
nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di
un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47. 2. L'ordinanza
che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchè sia fondata
su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può
essere sempre riproposta». V. la disposizione transitoria dettata dall'art. 1 5
l. n. 248, cit.