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Lo stato di necessità è previsto e disciplinato dall'art 54 cp che testualmente recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo."
La causa di giustificazione dello stato di necessità è caratterizzata dalla sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave alla propria o all'latrui persona e della conseguente azione lesiva difensiva volta ad impedire il danno. Un presupposto che ha impegnato dottrina e giurisprudenza è quello relativo all'involontarietà del pericolo. La situazione necessitante, infatti, secondo la giurisprudenza non deve essere stata causata da condotta dolosa o colposa dell'autore del fatto penalmente tipico mentre, secondo una parte della dottrina, la volontarietà del pericolo sarebbe configurabile solo in caso di dolo e da escludere in caso di colpa.
Secondo una autorevole dottrina, la volontarietà del pericolo sarebbe, invece, ravvisabile solo in caso di dolo o di colpa coscente.
Con la sentenza n. 16012 del 2005 della Cass Pen Sez V viene espresso il principio per il quale, ai finid ella ricorrenza della scriminante dello stato di necessità, sia necessario che la situazion di pericolo non sia stata cagionata volontariamente o colposamente dall'agente.
Cassazione penale sez. V 23 marzo 2005 n. 16012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
1. Dott. MARINI PIER FRANCESCO CONSIGLIERE
2. Dott. AMATO ALFONSO "
3. Dott. ROTELLA MARIO "
4. Dott. MARASCA GENNARO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C. T. N. IL ..omissis..
avverso SENTENZA del 24/11/2003
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere AMATO
ALFONSO
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. G. D'Angelo che ha
concluso per il rigetto
Udito il difensore Avv. A. Sibilio
FATTO
Motivi della decisione
C. T. è stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Lecce, sez. Gallipoli, per furto aggravato di un'auto e tentato furto di tre autovetture, in continuazione.
Il giudice accertava che l'imputato, fatto segno dopo il primo tentativo, a colpi d'arma da fuoco esplosi dal proprietario del veicolo, tentava di rubare altra auto. Nella circostanza il C. veniva ferito, mentre un complice rimaneva ucciso.
La corte d'appello confermava, escludendo l'esimente (invocata dalla difesa) ex art. 54 cp.
- Ricorre personalmente l'imputato, deducendo la censura già disattesa dalla corte di merito: sorpreso nel tentativo di rubare un'auto, rese palese l'intenzione di abbandonare ogni progetto criminoso. La volontà della situazione di pericolo va riferita al danno derivante dalla condotta delittuosa, di natura furtiva, e non ai suoi antecedenti. Viziato sarebbe pure il diniego delle generiche, giustificato con i precedenti penali.
- Le doglianze vanno disattese.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, strettamente aderente alla lettera dell'art. 54 cp, secondo il quale il pericolo che costituisce il presupposto dello stato di necessità non deve essere cagionato dal soggetto che compie l'intervento necessitato.
La situazione pericolosa, che giustifica la condotta necessitata, deve essere, cioè, indipendente dalla volontà dell'agente. Costui non deve avere né cagionato volontariamente o colposamente la situazione pericolosa, né aver voluto o colposamente non impedito la esposizione a un pericolo non direttamente cagionato del bene che poi si troverà a ledere con la sua condotta.
Non v'è dubbio che nella specie, come chiarito dalla corte territoriale, la situazione di pericolo per la integrità fisica dell'imputato è derivata dalla scelta di compiere un furto ed è pertanto riconducibile alla stessa condotta illecita dell'agente, che ha provocato la reazione del proprietario del veicolo di cui era stata tentata la sottrazione.
- Versata in fatto e comunque manifestamente infondata è la censura inerente il diniego delle generiche, a fronte di una diffusa ed ineccepibile motivazione al riguardo.
Si impone il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23.3.05
Depositata in cancelleria il 28 aprile 2005.
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