|
Pagina 2 di 2
Art.18 (Rifiuto della consegna).
1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto
europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire
una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua
religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita', della sua
lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali
oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata
per uno di tali motivi;
b) se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso
fortuito o forza maggiore;
d) se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico,
fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14
febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la
repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa
esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico
della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del
mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo
condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti
dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo
2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22
novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98,
statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia
penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di
anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona
oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il
reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo a
nove anni, o quando la restrizione della liberta' personale risulta
incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento
dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento
carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando,
effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non
imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di
emissione non e' previsto l'accertamento della effettiva capacita' di
intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per
amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione
dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con sentenza
irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione
europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita
ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere
eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la
condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato emesso
potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la
prescrizione del reato o della pena;
o) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un
procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato
d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di
condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che
sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di
emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli
stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
q) se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434
del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
r) se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino
italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o
misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto
interno;
s) se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o madre di
prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che,
trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un
procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento
restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di
eccezionale gravita';
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana
di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione
penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la consegna
contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico italiano.
|