|
morte lavoratore per esposizione amianto e misure di sicurezza
esposizione all’amianto - sul datore di lavoro l’onere di aver
adottato le misure di sicurezza - Cass. Civ. sez. lav. 14 dicembre 2011
n. 26879
Articolo dell’Avv. Susanna Stoppani
Foro di Roma
Articoli correlati
Infortunio sul lavoro: la giurisprudenza in materia di infortunio in itinere
La Giurisprudenza in materia di danno da morte
In merito all’esposizione alle polveri di
amianto il datore di lavoro ha l’onere di provare di aver adottato le
misure di sicurezza necessarie nei confronti del lavoratore ammalatosi.
La soluzione è data dalla sentenza n. 26879/11 del 14 dicembre 2011 della Cassazione Civile sezione lavoro.
Per gli ermellini i congiunti del lavoratore deceduto
debbono provare che la morte sia avvenuta a causa del mesotelioma
pleurico maligno e che tra malattia e lavoro svolto vi sia un nesso di
causalità; infatti, spetta sempre al danneggiato l’onere di provare i
fatti a fondamento del suo diritto al risarcimento in tema di
responsabilità per fatto illecito.
Tuttavia, Il datore di lavoro ha l’obbligo ex art.
2087 c.c. di porre in essere tutte le misure necessarie, nelle concrete
condizioni aziendali, a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale del lavoratore.
Nel caso di specie i prossimi congiunti di un
lavoratore, deceduto a causa di una neoplasia polmonare contratta
durante ed a causa del pregresso rapporto di lavoro e nello specifico
alla polverizzazione delle fibre d'amianto, convenivano in giudizio
l'azienda al fine di ottenere il risarcimento, attribuendole
responsabilità della malattia contratta dal defunto poiché il datore di
lavoro non aveva adempiuto l’obbligo ex art. 2087 c.c.
Il Tribunale rigettava la domanda sottolineando la carenza probatoria circa l’inadempimento del datore di lavoro.
La sentenza d’appello confermava ciò che aveva affermato il giudice di prime cure: “quand’anche
la malattia mortale del lavoratore fosse stata contratta durante il
pregresso rapporto di lavoro (1963-1984), ammettendo quindi una
relazione di probabilità tra prestazione lavorativa e malattia, non
risultava comunque provato da parte dei ricorrenti che l’evento dannoso
sarebbe dipeso dalla violazione da parte del datore di lavoro delle
norme di prevenzione dirette ad evitare la dispersione delle fibre di
amianto nell’ambiente di lavoro”
La Corte di Cassazione, con sentenza n.26879/11 del 14 dicembre 2011
ribalta la situazione, statuendo in diritto che la norma ex art.2087
c.c. pur non stabilendo una sorta di responsabilità oggettiva a carico
del datore di lavoro è istitutiva comunque di un obbligo a carico di
costui, a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore.
Se il periodo di lavoro e il processo di incubazione della malattia sono
risalenti nel tempo dovrà tenersi conto del grado di conoscenze
dell’epoca, storicizzando il livello di esperienza e di tecnica
richiesto dalla norma di cui all’art. 2087 cod. civ. e verificando il
rispetto delle norme a tutela delle malattie professionali e dell’igiene
sul lavoro vigenti all’epoca.
Cassazione Civile, sezione lavoro, 14 dicembre 2011 n. 26879
La norma contenuta nell'articolo 2087 Cc, secondo cui llimprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare llintegrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, se non comporta una responsabilità di natura oggettiva del datore di lavoro, pone comunque un obbligo a carico di questtultimo. Ne consegue che, nel giudizio promosso dagli eredi del lavoratore morto per una malattia (asseritamente) contratta in servizio, la prova di aver adottato le misure necessarie a tutelare llintegrità fisica del lavoratore non può essere che a carico del datore , restando i familiari del de cuius onerati del compito di dimostrare il nesso di causalità fra llattività lavorativa svolta dal defunto e la patologia contratta.
FATTO E DIRITTO
1. G.M. e T.M., rispettivamente moglie e figlio di T.M., deceduto il
(OMISSIS) a causa di un "mesotelioma pleurico maligno epiteliode",
convennero in giudizio Ansaldo Energia spa, esponendo che il loro
congiunto aveva contratto la malattia che lo aveva condotto alla morte
per aver lavorato dal 21 gennaio 1963 al 30 settembre 1984 alle
dipendenze di Ansaldo, che doveva essere ritenuta responsabile a causa
delle sue inadempienze in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro.
La società Ansaldo chiamò in causa le società assicuratrici
Assicurazioni generali spa, SASA Assicurazioni, Assitalia le
assicurazioni d'Italia spa per essere manlevata in caso di soccombenza.
2. Il Tribunale di Genova, esperita l'istruttoria, respinse il ricorso
per mancanza di prova della mancata adozione da parte del datore di
misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore con riguardo
ai rischi connessi alla mancata utilizzazione dell'amianto.
3. La Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione.
4. G.M. e T.M. hanno proposto ricorso per cassazione. Ansaldo Energia
spa e Assicurazioni generali spa si difendono con controricorso. I
ricorrenti e l'Ansaldo hanno anche depositato una memoria.
5. Il ricorso per cassazione si articola in due motivi.
6. Con il primo si denunzia "violazione ex art. 360 c.p.c., punto 5 in
relazione all'art. 2087, 1218, 2697 c.c.". Con il secondo motivo si
denunzia "violazione dell'art. 2087 c.c., nonchè del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, art. 21.
7. Il ricorso deve essere accolto.
8. La Corte di Genova articola i seguenti passaggi argomentativi: A) è
provato che il signor T. morì il (OMISSIS) a causa di un "mesotelioma
pleurico maligno epiteliode"; malattia professionale indennizzata
dall'INAIL. B) I ricorrenti assumono che il loro congiunto, avendo
lavorato dal 21 gennaio 1963 al 30 settembre 1984 alle dipendenze
dell'Ansaldo, aveva contratto la malattia a causa del lavoro. C) Il
Tribunale di Genova esperite le prove testimoniali rigettò il ricorso
per mancanza di prova dell'inadempimento da parte del datore di lavoro
di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore con
riguardo ai rischi connessi alla utilizzazione dell'amianto. D) Tale
utilizzazione all'epoca del rapporto di lavoro del T. (1963-1984) non
era vietata e le conoscenze circa la sua pericolosità erano scarse. E)
La decisione di primo grado fu appellata dai congiunti del lavoratore,
per due motivi: con il primo si sosteneva che il Tribunale aveva
invertito l'onere della prova, ponendolo a carico del lavoratore
ricorrente. Con il secondo si assumeva che l'affermazione del primo
giudice sulla mancanza di conoscenza all'epoca dei fatti del rapporto di
causalità tra amianto e mesotelioma, non escludeva il dovere del datore
di lavoro di adottare le misure di protezione per l'asbestosi.
9. La Corte d'appello ha rigettato entrambi i motivi di appello
richiamando i principi di distribuzione dell'onere della prova in
materia di art. 2087 c.c. fissati dalla giurisprudenza ed affermando
che, nel caso in esame, se anche poteva ritenersi probabile che il
lavoratore avesse contratto la malattia durante il lavoro, tuttavia non
poteva dirsi provato che tale evento dovesse essere imputato alla
violazione da parte del datore di lavoro di norme di prevenzione dirette
ad evitare la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro.
Ai ricorrenti incombeva provare che la mancata adozione di misure di
prevenzione fosse imputabile a colpa del datore di lavoro il quale ne
aveva consapevolmente ignorato la pericolosità, che avrebbe dovuto
essere a lui nota secondo le conoscenze allora disponibili e la
qualificata diligenza alla quale era tenuto. Quanto poi alla adozione di
misure a protezione delle polveri da amianto finalizzate a tutelare il
lavoratore contro la asbestosi, secondo la Corte occorre dare la prova
non solo della omissione delle misure, ma anche delle loro efficacia
preventiva rispetto a quello specifico rischio.
10. La Corte ha ritenuto "probabile che il T. abbia contratto il
mesotelioma durante l'attività lavorativa", tuttavia ha rigettato
l'appello perchè "non può dirsi provato che tale evento debba essere
imputato alla violazione da parte del datore di lavoro di norme di
prevenzione dirette ad evitare la dispersione di fibre di amianto
nell'ambiente di lavoro".
11. Ma tale conclusione non viene raggiunta sulla base di una analitica e
motivata valutazione della prova acquisita nel processo, bensì in
applicazione dei principi sull'onere della prova. La Corte ha affermato
infatti che gravava sul lavoratore (in questo caso i suoi congiunti,
essendo egli deceduto) non solo provare che la malattia fosse stata
cagionata dall'ambiente di lavoro (prova che la Corte ritiene
acquisita), ma anche che vi "sia stata colpa del datore per non avere
adeguato il sistema di prevenzione secondo le conoscenze all'epoca
disponibili circa la pericolosità dell'amianto".
12. Quest'ultima affermazione, da cui deriva la decisione di rigetto
dell'appello e di conferma della sentenza di rigetto della domanda,
viola le norme indicate nel ricorso per cassazione.
13. I congiunti del lavoratore devono sicuramente provare che la morte è
avvenuta a causa del mesotelioma e devono provare che tra il lavoro
svolto e il mesotelioma sia intercorso un nesso di causalità, quanto
meno in termini di concausalità. E una prova impegnativa, anche perchè,
contrariamente a quanto avviene in ambito INAIL, non operano presunzioni
circa la natura professionale della malattia quando la stessa, il
lavoro ed il periodo di tempo trascorso rientrino nelle previsioni
tabellari. Ma l'onere a carico dei ricorrenti si ferma una volta
raggiunto questo livello di prova.
14. L'art. 2087 c.c. dispone: "L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro".
15. Tale norma non comporta una responsabilità di natura oggettiva, ma
pone un obbligo a carico del datore di lavoro. Di conseguenza la prova
dell'adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato le misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, è a carico del
datore di lavoro.
16. Se il periodo di lavoro ed il processo di incubazione della malattia
sono risalenti nel tempo, come in questo caso (1963-1984), dovrà
tenersi conto del grado di conoscenze dell'epoca, storicizzando il
livello di esperienza e di tecnica richiesto dalla norma e verificando
il rispetto delle norme a tutela delle malattie professionali e
dell'igiene sul lavoro vigenti all'epoca. Ma la prova è comunque a
carico del datore di lavoro (sul grado di conoscenze circa il rischio
amianto in un periodo analogo a quello qui considerato, cfr. Cass. 23
maggio 2003 n. 8204, che si occupò di un rapporto di lavoro iniziato nel
1968 e conclusosi nel 1983, confermando le decisioni di condanna del
datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti ad un mesotelioma
contratto a causa di tale lavoro; da ultimo, cfr. Cass. 21 aprile 2011
n. 9238).
17. La sentenza della Corte d'appello di Genova non ha seguito questi
principi e deve pertanto essere annullata con rinvio ad altro giudice
che dovrà valutare la controversia alla luce dei criteri di
distribuzione dell'onere della prova su specificati. Il giudice di
rinvio deciderà anche in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Torino, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011
Argomenti correlati
Infortunio sul lavoro: la giurisprudenza in materia di infortunio in itinere
La Giurisprudenza in materia di danno da morte
|