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Gli obblighi di assistenza familiare

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è previsto dall'art. 570 cp che punisce la sottrazione agli obblighi di assistenza connessi alla qualità di coniuge o di genitore attraverso l'abbandono del domicilio domestico o attraverso condotte genericamente individuate come contrarie alla morale delle famiglie. Il secondo comma, poi, prevede e punisce la condotta di colui che malversa o dilapida i beni del figlio minore e quella di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro o al coniuge. 

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è punibile a querela della persona offesa con la pena della reclusione sino ad un anno e con una multa, pene queste da applicarsi congiuntamente per le ipotesi di cui als econdo comma.

In giurisprudenza molto si è dibattuto in ordine alla configurabilità di un unico reato o di diversi reati allorchè la condotta delittuosa offenda interessi riconducibili ad una pluralità di soggetti passivi. 

Per un primo orientamento, infatti, il bene giuridico protetto dalla norma sarebbe unico e consisterebbe negli interessi della famiglia come entità distinta dai singoli componenti. In tale prospettiva anche una pluralità di condotte offensive di interessi riconducibili a più soggetti passivi configurerebbe un unico reato. 

Per altro orientamento, invece, la norma proteggerebbe gli interessi riconducibili a ciascun familiare sicchè si dovrebbero configurare tanti delitti quanti sono i familiari offesi.

Le Sezioni Unite hanno di recente optato per una soluzione da valutare caso per caso ed in relazione alla particolare violazione commessa.

 

Per la tesi dell'unicità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

Cassazione Penale  Sez. VI del 14 gennaio 2004 n. 1251
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza alle persone indicate al n. 2 del comma 2 dell'art. 570 c.p. integra un solo reato anche quando la sua condotta omissiva, che offende la famiglia come bene giuridico autonomamente tutelato, riguardi di fatto una pluralità di componenti del nucleo familiare considerato.

Cassazione Penale Sez. VI del 14 gennaio 2004 n.1251

 

Per la tesi della pluralità dei reati

Cassazione Penale  Sez. VI del 19 luglio 2002 n. 36070
Colui il quale, con una sola omissione, faccia mancare i mezzi di sussistenza a più familiari, commette non uno, ma tanti reati quanti sono i familiari al cui obbligo di assistenza è venuto meno, con la conseguenza che, trattandosi di un concorso formale, la pena va aumentata secondo i criteri di cui all'art. 81 c.p.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia, e non l'ordine familiare, con la conseguenza che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a più di un familiare risponde di una pluralità di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.


Cassazione Penale Sez. VI del 19 luglio 2002 n.36070


Per la tesi della valutazione caso per caso 

Cass pen SSUU, 26 febbraio 2008, n 8413





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