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accordo stato regioni del 22 febbraio 2001
La figura del OSS viene definita dall'accordo stato regioni del 22 febbvraio 2001 all'art. 1 ove si legge che l’operatore socio-sanitario svolge, a seguito della necessaria formazione e del conseguimento del relativo attestato, attività indirizzata a:
a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza,
in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
L’OSS svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e sono sintetizzata dall'art. 5 dell'accordo stato regioni del 22 febbraio 2001 nei termini seguenti:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
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