|
Argomenti correlati
Pensioni di vecchiaia le novità del Decreto Monti, in pensione a sessantasei anni, calcolo contributivo...a settanta anni se l'importo è inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale
L'art. 24, commi 6 e 7 del DL n 201 del 2011 c.d.
decreto salva Italia ha nuovamente ed ampiamente innovato il sistema
pensionistico incidendo, in particolar modo, sui requisiti di accesso
alla pensione di vecchiaia.
Con riferimento ai
lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti
alla Gestione Separata Inps è stato previsto che, a decorrere dal
1.1.2012, l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia con
calcolo, sino al 31.12.2011, misto o con
calcolo integralmente contributivo (a condizione che, in quest'ultimo
caso, l'importo della pensione eroganda sia almeno pari ad 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale) avvenga all'età di 66 anni.
Analogo
requisito è previsto per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici
autonome del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2018; tale
nuovo requisito di accesso viene raggiunto gradualmente e segnatamente:
per
il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, le lavoratrici dipendenti
accederanno al trattamento pensionistico con il requisito anagrafico di
62 anni mentre le lavoratrici autonome e quelle iscritte alla Gestione
Separata accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia con 63
anni e sei mesi;
per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2015 le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con
il requisito anagrafico di 63 anni e 6 mesi mentre le lavoratrici autonome e
quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento
pensionistico di vecchiaia con 64 anni e sei mesi;
dal 1.1.2016 al 31.12.2017 le lavoratrici dipendenti accederanno al trattamento pensionistico con
il requisito anagrafico di 65 anni mentre le lavoratrici autonome e
quelle iscritte alla Gestione Separata accederanno al trattamento
pensionistico di vecchiaia con 65 anni e sei mesi.
Il
requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia permane quello di venti anni e, tuttavia, è stato previsto
che, qualora per i lavoratori e le lavoratrici che abbiano il primo
accredito contributivo successivo al 1.1.1996 (con calcolo della
pensione, cioè, integralmente contributivo) l'importo della pensione
risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale,
l'accesso alla pensione di vecchiaia con il requisito angrafico
ordinario sia precluso.
Tali lavoratori
potranno accedere al trattamento pensionistico, a prescindere
dall'importo, solo una volta raggiunto il settantesimo anno di età.
Ricordiamo,
con riferimento al criterio di calcolo della pensione che, per tutte le
anzianità contributive maturande in epoca successiva al 31.12.2011, la
relativa quota sarà liquidata con il metodo di calcolo contributivo.
Le nuove disposizioni sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire
una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°
gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal
1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in
ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema
misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,
e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato
in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito
in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a
condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore,
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno
2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno
sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto
requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a
settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima
effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese
quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma
19," sono soppresse (3).
|