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ESAME AVVOCATO 2011 - 2012
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e informazioni generali sull’esame avvocato, i requisiti di ammissione,
le tracce degli esami, l’ultimo esame e quelli precedenti, tutto
sull’esame avvocato
Ai fini della pratica forense, come si chiede l'iscrizione al registro dei praticanti?
A mente degli artt 1 e 2 del RD n 34 del 1934, La domanda per l'iscrizione nel registro dei praticanti è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
d) di un certificato dell'avvocato che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.
Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d)
b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università della Repubblica per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R.D.L. 27 novembre 1933 n 1587, producendo il relativo certificato.
La pratica forense decorre dalla data della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti?
No, la pratica forense decorre dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione del praticante nel relativo registro speciale.
Per l'ammissione all'esame di avvocato, la pratica forense deve necessariamente svolgersi presso lo studio di un avvocato?
In parte si. Per la precisione, a mente dell'art. 1 del DPR n 101 del 10 aprile 1990, la pratica si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato.
La frequenza dello studio può, tuttavia, essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Per sostenere l'esame di avvocato, a quante udienze è necessario assistere durante la pratica forense?
A mente eall'art. 6 comma primo, lettera a) del D.P.R. 10 aprile 1990, n.101 possono essere ammessi a sostenere le prove scritte dell'esame solo coloro che abbiano assistito, nel corso degli ultimi quattro semestri di pratica, ad almeno venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio.
Ai fini della pratica forense è possibile svolgere parte della pratica presso diverso studio legale rispeto a quello comunicato in sede di iscrizione al registro?
Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (cfr l'art. 5 del DPR n 101 del 1990).
Cosa succede in caso di interruzione della pratica forense?
Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro dei praticanti. Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.
Come deve essere compilato il libretto della pratica forense ai fini dell'ammissione al sostenimento dell'esame di avvocato?
Ai sensi dell'art. 6 del DPR n 101 del 10 aprile 1990, i praticanti avvocati debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.
Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
Al termine del primo anno di pratica, i praticanti avvocati debbono illustrare al Consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il Consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.
Cosa è il certificato di compiuta pratica forense?
Ai sensi dell'art. 4 del RD n 37 del 1934, il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, il certificato di compiuta pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.
A mente dell'art. 9 del Dpr n 101 del 1990, il certificato di compiuta pratica, viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante avvocato. In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica. Il certificato di compiuta pratica determina la Corte di appello presso cui il praticante può sostenerne gli esami di avvocato; ne consegue che, ai fini dello spostamento dell'eventuale sede dell'esame alla Corte d'Appello nel cui circondario abbia sede il secondo consiglio dell'Ordine, sarà necessario ivi compiere un periodo di pratica di almeno un semestre. Tale spostamento avrà luogo anche qualora il peiodo semestrale di ulteriore pratica forense si svolga dopo l'ultimazione dell'intero biennio di pratica presso diverso Consiglio dell'ordine.
E' ammesso reclamo avverso il diniego di rilascio del certificato di compiuta pratica forense?
Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio nazionale non abbia deliberato nel termine prescritto. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.
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