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La sentenza del tribunale di Fermo è di particolare rilievo in quanto ha disposto la riliquidazione della pensione dovuta ad un dottore commercialista, disapplicando il nuovo regolamento di disciplina del regime previdenziale nelal parte in cui disponeva l'incremento dei redditi da inserire nella base pensionabile con riferimento alla quota pensionistica ante riforma. La statuizione del Giudice adito ha tratto fondamento dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995 che impone il rispetto del pro rata in ogni ipotesi di modificazione del criterio di determinazione della pensione e, in particolare, nel caso dell'opzione per il sistema contributivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica nella persona del Dr Camillo Cozzolino, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 17/6/2008 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nella controversia inscritta al N.258/07 del Ruolo Contenzioso
Promossa da
Angelo Salvatore Dr.Colucci, residente in Fermo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Cervelli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Piergentili, sito in Fermo, Piazzale Azzolino n.18, come da procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
C/
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, nella persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Prof.Angelo Pandolfo, Marialucrezia Turco, Silvia Lucantoni, elettivamente domiciliata in Fermo, presso e nello studio dell'Avv.Pierluigi Spadavecchia, sito in Largo Michelangelo n.3. come da procura a margine della memoria difensiva di costituzione.
Convenuta
Oggetto: Rideterminazione trattamento pensionistico.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione della causa i procuratori delle parti si riportavano alle proprie domande di cui ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/5/2007, il Dr.Angelo Salvatore Colucci, commercialista, premesso di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei dottori Commercialisti (in seguito CNPADC); Che ricongiungeva con detta Cassa 18 anni di anzianità contributiva INPS; Che presentava istanza di pensione di vecchia anticipata; Che la pensione gli veniva calcolata sulla base del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.I.del 14/7/2004; Che detto Regolamento viola il principio del pro-rata quanto al calcolo della pensione relativa alle anzianità contributive anteriori ad esso, e ciò nonostante che nel preambolo si statuisca che il nuovo calcolo contributivo è realizzato nel rispetto della normativa di cui all'art.3, comma 12, della legge 335/95; Tutto ciò premesso, citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale (Giudice del Lavoro) la CNPADC affinché, previa disapplicazione in parte qua del Regolamento del 14/7/2004, si sentisse condannare al ricalcolo della pensione nella misura che sarebbe stata accertata dalla consulenza tecnica di ufficio.
Su costituiva regolarmente la CNPADC la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Prodotta documentazione. sentiti i procuratori delle parti ed espletata consulenza tecnica di ufficio ai sensi dell'art.445 del codice di rito, la causa veniva decisa all’udienza del 17/6/2008, come dal sotto indicato dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura, per i seguenti
Motivi
La domanda è fondata.
Come in una sintesi globale esposto in superiore narrativa, il ricorrente si duole dell' applicazione da parte della CNPADC della norma regolamentare disciplinante il trattamento pensionistico, la cui legittimità viene contestata. In particolare il ricorrente censura il punto 8 dell'art.10 del Regolamento di disciplina Previdenziale in vigore dal 1° gennaio del 2004. Sostanzialmente la disposizione in esame, secondo le prospettazioni del ricorrente, nel prevedere la liquidazione della pensione in due quote, delle quali l'una, pertinente alla contribuzione antecedente al 1/1/2004 determinata col previgente sistema di calcolo reddituale e l'altra, pertinente al periodo successivo, calcolata col nuovo sistema contributivo, viola il principio del pro rata; Che tutto questo, nonostante che giurisprudenza della S.C. afferma costantemente il rispetto del principio del pro rata con riferimento alle anzianità contributive maturate sin alla data dell'entrata in vigore dei provvedimenti regolamentari adottati dagli Enti previdenziali e concernenti i criteri di determinazione delle pensioni.
Alla domanda del ricorrente replica la Cassa che la natura pubblicistica che connota la sua funzione, le consente di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la tenuta finanziaria dei regimi previdenziali erogati, provvedimenti che non possono non considerarsi rientranti nell'autonomia gestionale ad essa, e così alle altre, espressamente riconosciuta dall'art.2 del d.lgs.509/1994. Tutto questo equivale alla possibilità di intervenire su contribuzione e prestazione ed impedisce l’interpretazione che il ricorrente dà dell’art.3, comma 12 della legge 335/95, volta a comprimere la predetta normativa. A conferma di quanto precede, deve segnalarsi il comma 763 dell'art.1 della legge Finanziaria 2007, che nel ribadire l'autonomia normativa delle Casse privatizzate, secondo la corretta interpretazione del menzionato art.3 della legge 335/95, fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della stessa legge.
La tesi difensiva della Cassa, pur nella forense esposizione di un ampio spettro normativo, non regge.
Le modifiche apportate in peius in subiecta materia dalla Cassa limitatamente situazioni pregresse, in seguito all'opzione dell'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della legge 8/8/1995 n.353, violano il principio del pro rata.
Si sa che in funzione dell'obiettivo di assicurare un equilibrio di bilancio e stabilità delle gestioni, risultano ribaditi all'art.3, comma 12 della legge menzionata legge 335/95 i principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30/6/1994 n.509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, così come ricorda la difesa della Cassa. Tuttavia l'autonomia degli stessi enti incontra dei limiti nella previsione specifica (nel secondo periodo dello stesso art.3, comma 12 delle legge 335/95) dei provvedimenti che gli enti possono adottare in funzione, appunto, dell'obiettivo perseguito a norma di legge. Si tratta dei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del "pro rata" in relazione all'anzianità maturata rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai predetti provvedimenti. Ne consegue quindi, l'illegittimità delle determinazioni della Cassa nella parte in cui estendono le modifiche in peius nel calcolo del trattamento pensionistico anche alle posizioni pregresse. Ed invero, nel principio del pro rata, l'autonomia provvedimentale degli enti previdenziali privatizzati può disciplinare con i nuovi criteri il trattamento pensionistico soltanto per il futuro, mentre resta preclusa ogni applicazione retroattiva.
E' appena il caso di sottolineare l'irrilevanza, ai fini difensivi, della specifica disciplina introdotta dal legislatore con l'art.1, comma 763 della legge 27/12/2006 n.296 (Legge Finanziaria) che da un lato ha innovato l'art.3, comma 12 della legge 335/95, dall'altro ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali privatizzati ed approvati dai Ministeri Vigilanti prima dell'entrata in vigore della stessa legge. Non è pertinente in relazione a tanto, invocare, così come sembra fare la difesa della Cassa, lo "ius superveniens.
Il problema posto dalla predetta difesa, si risolve nell'osservare che nella specie non ci si trova di fronte ad una legge "interpretativa" per la quale opera il principio della retroattività, bensì ci si trova di fronte ad una legge "innovativa" e, pertanto, in quanto tale, priva di un efficacia retroattiva. Peraltro, nell'infelice esposizione del dato normativo, l’ultima parte dell'art.763 della finanziaria deve essere inteso nel senso che sono fatti salvi tutti gli atti e le deliberazioni adottati prima dell'entrata in vigore della legge 296/06 per i quali valgono le norme previgenti, Diversamente opinando, si finirebbe per ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire attraverso la legge efficacia ad atti e deliberazioni adottate in violazione della legge, il che non appare minimamente ipotizzabile per la contraddizione che non lo consente. Infine, preme precisare come nella specie non vi sia disapplicazione della legge e quindi, arbitrarietà, così come sostiene la difesa della Cassa.
Si sa che il giudice nell’applicazione della legge è tenuto, ove ravvisi nel precetto normativo un contrasto con valori costituzionalmente garantiti, ad una interpretazione orientata delle legge stessa. Ove riscontri l'impossibilità di una siffatta interpretazione, non può applicare la legge, così come diversamente ritiene la difesa della Cassa, ma deve rimetterla al vaglio del giudice costituzionale. Ritenuto il buon diritto del ricorrente a vedersi ricalcolare la pensione sino ad oggi praticata nei suoi confronti dalla Cassa, veniva disposta apposita consulenza tecnica rimessa ad esperto del settore.
All'esito, il consulente offre tre soluzioni, delle quali si ritiene di applicare, siccome più aderente a giustizia, quella di cui alla tabella c) allegata all'elaborato peritale. Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del Dr. Colucci al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale con decorrenza 1/7/2006 sulla base della quota di pensione annua retributiva di Euro 32.266,70 e, per l'effetto, la Cassa deve essere condannata al pagamento delle differenze dei ratei già maturati e riscossi oltre al pagamento dei ratei maturandi sulla predetta base di Euro 32.266,70, più interessi, oltre al pagamento delle spese di consulenza liquidate con separato provvedimento. In applicazione del criterio della soccombenza, la Cassa deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
La sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva nonostante impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice,
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Colucci Angelo, così provvede:
a) In accoglimento della domanda dichiara il diritto di Colucci Angelo di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.14 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale con decorrenza 1/7/2006 sulla base della quota di pensione annua retributiva di Euro 32.266,70 e, per l'effetto, condanna. la CNPADC al pagamento delle differenze di ratei già maturati e riscossi, oltre al pagamento dei ratei maturandi sulla predetta base di Euro 32.266,70, più interessi, oltre al pagamento delle spese di consulenza liquidate con separato provvedimento;
b) Condanna la CNPADC al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5500,00 di cui Euro 3000,00 per diritti di procuratore ed il resto per onorari di causa, più IVA e CAP;
c) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Fermo, 17/6/2008
Depositata in data 21/7/2008
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