|
Il provvedimento amministrativo, a seguito delle modifiche apportate dalle Leggi nn 15 e 80 del 2005 alla L n. 241 del 1990, ha oggi una disciplina generale inerente i suoi requisiti strutturali e le conseguenze della loro assenza (cfr l'art 21, speties), i requisiti di efficacia, di validità e la patologia ed ha trovato una positiva disciplina di taluni istituti che avevano conosciuto cospicui dibattiti dottrinali come l'esecutorietà e l'autotutela.
Il provvedimento amministrativo è, tuttavia, ancora sprovvisto di una sua definizione normativa; i suoi requisiti essenziali sono:
l'unilateralità, essendo emanato dalla PA, senza la necessità del consenso del destinatario degli effetti;
la tipicità e nominatività, stante la necessità che ciascun provvedimento amministrativo sia contemplato e disciplinato dalla legge;
l'imperatività e, cioè, l'idoneità del provvedimento ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari con effetti costitutivi, modificativi ed estintivi, l'imperatività del provvedimento amministrativo non implica nè l'esecutorietà dello stesso nè involge la possibilità per la PA di incidere sul provvedimento amministrativo in via di autotutela L'esecutorietà, infatti, deve essere espressamente prevista ex art 21 ter della L. n. 241 del 1990 e l'autotutela ha oggi una disciplina generale inerente i presupposti giustificativi contenuta negli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990;
l'esecutività e, cioè, l'attitudine dei provvedimenti efficaci ad essere eseguiti immediatamente dalla PA salve motivate ragioni per la sospensione degli effetti (cfr. l'art. 21 quater);
l'inoppugnabilità e, cioè, l'attitudine a produrre effetti anche in caso d'invalidità in difetto di impugnativa nel termine decadenziale di sessanta giorni.
|