|
Pagina 2 di 2
Si è posta, in giurisprudenza e dottrina, la questione dell'inquadramento giuridico dell'atto di nomina del responsabile del procedimento nonchè l'ulteriore questione se la normativa in tema di responsabile del procedimento possa trovare applicazione anche in difetto dell'individuazione con regolamento amministrativo delle singole unità organizzative competenti con riferimento a determinati procedimenti amministrativi.
L'atto di nomina ha natura privatistica al contrario dell'atto di individuazione dell'unità organizzativa assegnataria dei procedimenti che riveste carattere pubblicistico rientrando negli atti di macroorganizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs n 165 del 2001. Inoltre l'atto di nomina del responsabile del procedimento non realizza un trasferimento di funzioni (che dovrebbe necessariamente trovare una fonte nella legge primaria) ma un'organizzazione della funzione che assegna al soggetto responsabile un ruolo propulsivo del procedimento con compiti accessori di coordinamento e sollecitazione del personale.
I compiti che il responsabile del procedimento è chiamato ad espletare sono individuati, in guisa esemplificativa e non esaustiva dall'art. 6 della L n 241 del 1990 e si sostanziano nell'efficiente gestione dell'istruttoria con il divieto espresso dall'art. 1, comma 1 di aggravarne il corso se non per motivate esigenze.
Il responsabile del procedimento è così chiamato a verificare i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'adozione del provvedimento, è tenuto a disporre tutta l'attività istruttoria necessaria (con il divieto di aggravamento) e, cioè, a richiedere documenti, la correzione di istanze, a disporre ispezioni o accertamenti tecnici.
Il responsabile del procedimento può anche promuovere la conclusione degli accordi sostitutivi di cui agli artt. 11 e 15 della L. n. 241 del 1990 e, ove competente, ad indire oppure a proporre l'indizione di conferenze di servizi.
In via generale, poi, è il responsabile del procedimento che deve provvedere a tutte le comunicazioni relative al procedimento. In particolare sono di sua competenza la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 e quella del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis.
All'esito dell'istruttoria il responsabile del procedimento è tenuto a stilare uno schema di provvedimento che, in caso di adesione del dirigente o del funzionario responsabile della sua adozione costituirà il vero e proprio provvedimento finale.
In caso di dissenso, invece, lo schema di provvedimento potrà essere riformato ma il responsabile dell'adozione del provvedimento finale dovrà specificamente motivare in ordine alle ragioni del dissenso.
In ogni caso la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento mantiene valenza esclusivamente interna e non può essere autonomamente impugnata.
In tema di responsabilità, il responsabile del procedimento può incorrere in sanzioni di carattere amministrativo, penale e civile, in quest'ultimo caso, però, ai sensi dell'art. 22 del Dpr n 3 del 1957 solo ove abbia violato con dolo o colpa grave i doveri del suo ufficio. La responsabilità civile nei suoi confronti può essere fatta valere in via diretta dal danneggiato o in via indiretta (rivalsa) dalla PA.
La responsabilità amministrativa e quella contabile sono comunque escluse ove l'inadempimento foriero di danni sia da addebitare a disfunzioni strutturali della PA.
E' configurabile anche una responsabilità penale per omissioni di atti d'ufficio ex art 328 cp ove il responsabile del procedimento ometta di porre in essere l'attività sullo stesso incombente nel termine di trenta giorni dalla richiesta senza esporre le ragioni del ritardo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art.4
Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art.5
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art.6
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
|