Le responsabilità speciali: responsabilità dei genitori, tutori ed insegnanti ai sensi dell’art. 2048 c.c. - presupposti, casi di esonero ed effetti delle vicende del rapporto coniugale sul regime della responsabilità
Approfondimento a cura di
Virginia Canali
avvocato del Foro di Viterbo
L’art. 2048 c.c testualmente
recita:<< Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone
soggette alla tutela, che abitano con essi.
I precettori e coloro che
insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi
precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver
potuto impedire il fatto.>>
La responsabilità delineata
dall’articolo in esame fa parte della categoria delle responsabilità
“speciali” dette così in quanto
disciplinano ipotesi che appaiono del
tutto peculiari rispetto alla regola generale detta dall’art. 2043 c.c.
Tradizionalmente la dottrina ha
utilizzato, ai fini della classificazione di tali responsabilità, una
struttura articolata in tre categorie:
-responsabilità aggravata
(presunzione di responsabilità superabile solo dimostrando il caso fortuito:
genitori, insegnanti e sorveglianti);
-responsabilità oggettiva
(prescinde dal requisito della colpa: preponenti);
-responsabilità mista (oggettiva
più aggravata).
Tuttavia, attualmente vi è stata
un’inversione di tendenza e sembra preferita una diversa classificazione
sviluppata su ben quattro categorie concettuali:
-responsabilità per fatto altrui
(presuppone un rapporto tra il danneggiante e un secondo soggetto al quale
vengono imputati i danni cagionati dal primo:
esempio genitori);
-responsabilità connessa a
proprietà, uso, custodia (attribuita ad un soggetto in forza della status di
proprietario o titolare di altro diritto reale/personale di godimento);
-responsabilità connessa allo svolgimento
di attività pericolose;
-responsabilità connessa ai
rischi derivanti dalla produzione industriale.
L’ipotesi delineata dall’articolo
2048 c.c. appartiene pertanto alla categoria della responsabilità per fatto
altrui.
L’elencazione dei soggetti
indicati dalla norma è tassativa, difatti la presunzione di colpevolezza si
basa propria sulla qualità, ufficio, attività professionale che i soggetti
indicati hanno e non è suscettibile di estensione a soggetti diversi.
Il minore, ai sensi dell’articolo
in esame, è pienamente capace di intendere e volere; tuttavia la responsabilità
del genitore deriva dalla colpa di non aver adeguatamente educato il minore
(culpa in educando) o di non aver adeguatamente vigilato (culpa in vigilando).
Ai sensi della recente
giurisprudenza i genitori possono sottrarsi a tale responsabilità solo
dimostrando di aver educato il figlio ad una corretta vita di relazione in
rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità.
La presunzione di colpa è
superabile se il genitore prova di non aver potuto impedire il fatto lesivo
ottemperando ai doveri ex art. 147 c.c .
Ai fini della prova liberatoria,
pertanto, il genitore non deve provare di essere stato costantemente e
ininterrottamente con il figlio.
In forza di una recente
giurisprudenza (Cass. 22/04/2009 n. 9556) è stata affermata la responsabilità
del genitore per mancata educazione nel caso in cui il minore, in un sinistro
stradale, sia a bordo di ciclomotore privo di casco con passeggero anch’esso
senza casco; la culpa in educando ed in vigilando possono, pertanto, essere
desunte anche dalle modalità di svolgimento del fatto illecito.
Sono responsabili sicuramente i genitori legittimi,
adottivi e naturali, e in generale tutti i soggetti che hanno un vincolo
giuridico (o anche assunto liberamente) con il minore poiché, accogliendolo
nella propria sfera personale e familiare, assumono di fatto l’obbligo di
educare e vigilare al fine di prevenire o impedire che il suo comportamento possa arrecare pregiudizio a
terzi.
In forza di tale impostazione,
ribadita più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. 1/06/1994 n. 5306), è responsabile anche il genitore di fatto cioè
il soggetto che assume di fatto il ruolo del genitore in forza di una comunione
di vita con il minore (esempio fratello maggiore che dopo la morte dei genitore
ricopre il ruolo di capofamiglia).
Analizziamo ora le ipotesi di
responsabilità ex art. 2048 c.c in casi particolari:
-responsabilità in caso di separazione
dei coniugi: in generale è del coniuge affidatario salvo che il genitore non
affidatario abbia acconsentito, congiuntamente all’affidatario, alla attività
lesiva o ad attività contraria agli interessi del minore alla quale non si sia
opposto;
-responsabilità in caso di
separazione di fatto: in tale ipotesi vi è disaccordo tra dottrina e
giurisprudenza difatti, mentre la giurisprudenza prevalente tende ad escludere
la responsabilità del genitore non convivente (essendo venuto meno il requisito
della coabitazione), la dottrina sostiene che la separazione di fatto non fa
venir meno l’esercizio comune della podestà e, conseguentemente, anche della
responsabilità;
-responsabilità in caso di
allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare: il genitore che si
è allontanato sarà responsabile in caso di allontanamento illegittimo mentre,
di contro, sarà esonerato dalla responsabilità in caso di allontanamento
giustificato (in quanto in condizione di legittimo impedimento all’esercizio
della attività di vigilanza).
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