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la testimonianza indiretta
il segreto professionale e il segreto d'ufficio
il segreto di stato
la testimonianza di figure istituzionali
ARTICOLO 200 cpp
Segreto professionale.
1. Non
possono essere obbligati a deporre
[2452c trans.] su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi
in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:
a) i ministri
di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano;
b) gli avvocati,
gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai (1);
c) i medici e
i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto
professionale (2).
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata,
provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il
testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi
delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione
FONTI. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicità
può essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 4 l. 7 dicembre
2000, n. 397.
(2) Per i consulenti del lavoro,
v. art. 6 l. 11 gennaio 1979, n. 12; per i dottori commercialisti, i ragionieri
e i periti commerciali, v. art. 1 l. 5 dicembre 1987, n. 507; per i dipendenti
del servizio pubblico per le tossicodipendenze, v. art. 1207d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309; per i giornalisti e gli editori v. art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69;
per gli assistenti sociali v. art. 1 l. 3 aprile 2001, n. 119.
ARTICOLO 201 cpp
Segreto di
ufficio.
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne
all'autorità giudiziaria [331], i pubblici
ufficiali [357 c.p.], i pubblici
impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] hanno
l'obbligo di astenersi dal deporre [204] su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [326 c.p.] (1).
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200,
commi 2 e 3.
(1) Nei procedimenti relativi ai reati indicati
nell'art. 90 Cost. «non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto
d'ufficio»: v. art. 6 l. 5 giugno 1989, n. 219.
ARTICOLO 204 cpp
Esclusione del
segreto.
1. Non possono
essere oggetto del segreto previsto
dagli articoli 201, 202 e 203 [661 att.] fatti,
notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale [270, 270-bis, 272,
280, 283, 284, 289-bis c.p.] nonché i delitti
previsti dagli articoli 285, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale (1). Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice.
Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328] su richiesta di parte
(2).
1-bis. Non
possono essere oggetto del segreto
previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti
le condotte poste in essere da
appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente
la speciale causa di giustificazione
prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la
sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per
le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge,
risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione (3).
1-ter. Il segreto
di Stato non può essere opposto
o confermato ad esclusiva tutela della
classifica di segretezza o in ragione esclusiva
della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica (3).
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è
opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie
per la segretezza del procedimento (3).
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di
Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le
cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a
disposizione dell'autorità giudiziaria competente (3).
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di
segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri [66
att.].
(1) Le parole da «nonché» fino alla fine del periodo
sono state aggiunte dall'art. 402l. 3 agosto 2007, n. 124, con effetto a
decorrere dal 12 ottobre 2007.
(2) Per i reati diretti all'eversione
dell'ordinamento costituzionale v. anche artt. 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n.
110; art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv., con modif., nella l. 6
febbraio 1980, n. 15; art. 11 l. 29 maggio 1982, n. 304. V. inoltre sub art.
201.
(3) Comma inserito dall'art. 40 3 l. n. 124, cit.,
con effetto a decorrere dal 12 ottobre 2007.
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